Deliberazione 3 giugno 2008 - ARG/elt 74/08 Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP)
Deliberazione 3 giugno 2008 - ARG/elt 74/08
Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP)
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 3 giugno 2008
Visti:
• la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
• la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CE (di seguito: direttiva 2004/8/CE);
• la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
• la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
• la legge 3 agosto 2007, n. 125/07, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia;
• la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07 (di seguito: legge n. 244/07);
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
• il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
• il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/07, recante attuazione della direttiva 2004/8/CE (di seguito: decreto legislativo n. 20/07);
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 42/02);
• la deliberazione dell’Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04;
• la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 188/05);
• la deliberazione dell’Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 28/06);
• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 111/06);
• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione n. 88/07);
• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07 (di seguito: deliberazione n. 90/07);
• il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, allegato alla deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo Integrato Vendita);
• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione n. 280/07);
• il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
• il documento per la consultazione 31 luglio 2007, n. 30/07, in materia di cogenerazione ad alto rendimento (di seguito: documento per la consultazione n. 30/07);
• il documento per la consultazione 31 luglio 2007, n. 31/07 (di seguito: documento per la consultazione n. 31/07);
• il documento per la consultazione 8 novembre 2007, n. 42/07 (di seguito: documento per la consultazione n. 42/07);
• le osservazioni ai documenti per la consultazione di cui ai precedenti alinea pervenute all’Autorità.
Considerato che:
• l’articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03 ha previsto che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, precisando che:
- nell’ambito di tale disciplina non è consentita la vendita dell’energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- tale disciplina sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all’accesso e all’utilizzo della rete elettrica;
• l’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07 ha previsto che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza nominale fino a 200 kW, tenendo conto della valorizzazione dell’energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l’accesso alle reti;
• le disposizioni relative allo scambio sul posto per la cogenerazione ad alto rendimento, a differenza delle corrispondenti disposizioni relative alle fonti rinnovabili, non impediscono la vendita dell’energia elettrica prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi;
• l’articolo 2, comma 150, della legge n. 244/07 ha previsto che il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con propri decreti, stabiliscano, tra l’altro, le modalità per
l’estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica; e che, pertanto, nelle more dell’emanazione di detti decreti, l’erogazione del servizio di scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non può che essere riferito agli impianti di potenza fino a 20 kW;
• lo scambio sul posto è un servizio opzionale attivabile su richiesta del soggetto avente titolo.
Considerato che:
• condizione essenziale per l’erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi ad un unico punto di connessione con la rete elettrica con obbligo di connessione di terzi;
• la produzione ed il consumo di energia elettrica possono verificarsi contemporaneamente o in periodi temporali diversi;
• la condizione di autoconsumo istantaneo in sito consente al soggetto interessato di non utilizzare il sistema elettrico per operare il prelievo dalla rete dell’energia elettrica consumata realizzando quindi un risparmio, stante la regolazione vigente per l’accesso alle reti elettriche, pari ai corrispettivi per l’utilizzo del sistema elettrico applicabili all’energia elettrica prelevata;
• poiché, nel sistema di mercato elettrico vigente, la valorizzazione dell’energia elettrica è effettuata su base oraria, i valori dell’energia elettrica prodotta e autoconsumata coincidono nel caso in cui la produzione e il consumo siano contestuali, mentre potrebbero differire nel caso in cui non si realizzi tale condizione di contestualità, vale a dire qualora la produzione e il consumo avvengano in ore diverse;
• il servizio di scambio sul posto consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito consentendo che l’energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente dal quale avviene la produzione, utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata;
• il servizio di immagazzinamento virtuale di cui al precedente alinea rappresenta la condizione necessaria attraverso la quale gestire la produzione di energia elettrica non contestualmente autoconsumata e quindi immessa in rete per essere ri-prelevata in un momento successivo;
• il servizio di scambio sul posto rappresenta, dunque, un fattore equalizzatore della domanda e dell’offerta energetica del singolo utente, nonché l’incentivazione allo sviluppo della piccola e della microgenerazione (con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione ad alto rendimento) e al perseguimento di un’autosufficienza energetica da parte dei singoli clienti finali;
• alla luce di quanto indicato ai precedenti alinea:
a) l’energia elettrica autoconsumata in regime di scambio sul posto, vale a dire l’energia elettrica scambiata, può essere considerata non prelevata dalla rete elettrica e, di conseguenza, il soggetto che si avvale dello scambio sul posto è esentato dagli oneri applicabili all’energia elettrica prelevata, pur avendo
utilizzato il sistema elettrico per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica scambiata;
b) la particolare forma di autoconsumo in sito consentita dallo scambio sul posto (controbilanciamento di partite di energia elettrica con diverso valore) consente al soggetto interessato di non sostenere l’onere di approvvigionamento connesso al valore dell’energia elettrica prelevata fino a concorrenza del valore dell’energia elettrica immessa in quanto l’energia elettrica scambiata è assimilabile ad energia elettrica prodotta e autoconsumata;
• l’erogazione del servizio di scambio sul posto deve quindi consentire al soggetto interessato il raggiungimento di un risultato economico che includa gli effetti di cui al precedente alinea.
Considerato che:
• con la deliberazione n. 28/06, l’Autorità ha dato prima attuazione al sopra richiamato articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03 prevedendo convenzionalmente che lo scambio sul posto si concretizzasse attraverso un saldo fisico pari alla differenza tra l’energia elettrica immessa e l’energia elettrica prelevata su base annuale (modalità net metering);
• la modalità net metering, pur facendo salvo il diritto a non corrispondere l’onere per l’utilizzo del sistema per l’energia elettrica scambiata, non tiene conto del differente valore dell’energia elettrica immessa e prelevata;
• la modalità net metering non consente di esplicitare i costi di sistema connessi all’erogazione dello scambio sul posto;
• i costi di cui al precedente alinea, che in sede di prima attuazione del meccanismo di scambio sul posto si potevano ritenere trascurabili, con l’incremento dei soggetti ammessi a tale regime in termini di numerosità e di potenza degli impianti di produzione, potrebbero divenire rilevanti.
Considerato che:
• con i documenti per la consultazione n. 30/07 e n. 31/07, l’Autorità ha indicato i propri orientamenti circa l’applicazione del richiamato disposto normativo sullo scambio sul posto, indicando il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE) quale unico soggetto incaricato di regolare:
- nei confronti del sistema elettrico, la totalità delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica dei soggetti che scelgono lo scambio sul posto;
- nei confronti dei soggetti che scelgono lo scambio sul posto, i soli saldi;
• con i medesimi documenti per la consultazione, l’Autorità ha anche richiamato l’esigenza di realizzare uno schema di scambio sul posto che costituisca una semplificazione, per quanto possibile, per i soggetti interessati pur consentendo il monitoraggio e il trasferimento dei costi dai soggetti che applicano lo scambio sul posto agli altri soggetti operanti nel sistema elettrico, anche al fine di mettere in relazione l’ammontare di tale forma di sostegno con i reali benefici apportati;
• il documento per la consultazione n. 30/07 ha altresì proposto condizioni ulteriormente semplificate nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento con efficienza particolarmente elevata, indicando diversi criteri, tra loro alternativi, per valutare detta condizione di efficienza particolarmente elevata;
• in esito ai documenti per la consultazione n. 30/07 e n. 31/07, sono state rappresentate rilevanti criticità da parte dei soggetti operanti nella vendita di energia elettrica (di seguito: imprese di vendita) ritenendo che:
- il GSE non abbia titolo a costituirsi come soggetto che svolge attività di intermediazione nel mercato libero rivolta alla vendita di energia elettrica a clienti finali;
- lo scambio sul posto debba essere affidato, nel medesimo ambito, alle imprese di vendita appositamente costituite.
In particolare, le imprese di vendita hanno evidenziato che, attribuendo al GSE la regolazione economica dei saldi (specialmente in prelievo), si potrebbe costituire una riserva di mercato che ostacolerebbe di fatto il processo di liberalizzazione.
• anche le associazioni dei produttori hanno posto in evidenza criticità in linea con quelle indicate al precedente alinea, richiedendo l’introduzione della possibilità di scelta tra il GSE e le imprese di vendita ai fini della regolazione economica dei saldi;
• tenendo conto delle osservazioni pervenute ai documenti per la consultazione n. 30/07 e n. 31/07, l’Autorità, con il documento per la consultazione n. 42/07, ha indicato i propri ulteriori orientamenti sulla disciplina dello scambio sul posto prevedendo:
- di mantenere invariata la disciplina dello scambio sul posto per le fonti rinnovabili fino a 20 kW rispetto a quella definita con la deliberazione n. 28/06;
- che lo scambio sul posto per la cogenerazione ad alto rendimento si possa tradurre nella possibilità, per un cliente finale che installi impianti di cogenerazione, di vedersi gestire l’immissione di energia elettrica (dal punto di vista della valorizzazione dell’energia elettrica immessa e per quanto riguarda i servizi di sistema relativi alle immissioni) a condizioni semplificate e, al limite, senza oneri amministrativi;
- di non prevedere l’accesso alla copertura dei costi connessi con la gestione dello scambio sul posto da parte dei venditori perché ciò costituisce una pratica di complessa attuazione, soprattutto dal punto di vista del controllo e delle verifiche delle eventuali richieste di rimborso da parte dei venditori;
• a seguito del documento per la consultazione n. 42/07, sono state formulate le seguenti principali osservazioni:
- alcune imprese distributrici ritengono che sia necessario rivedere l’attuale disciplina dello scambio sul posto (attualmente svolta dalle medesime o dalle rispettive società di vendita) al fine di garantire la trasparenza delle partite energetiche e al fine di consentire che la regolazione nei confronti del sistema elettrico riguardi il totale delle immissioni e dei prelievi, anziché il solo saldo. Tale esigenza è condivisa anche da alcune associazioni di produttori da fonti rinnovabili, garantendo comunque che la regolazione economica nei confronti dei produttori sia riferita al solo saldo. Inoltre, i produttori da fonti rinnovabili e le loro associazioni ritengono opportuno prevedere la possibilità di vedersi remunerare l’energia eventualmente immessa in più rispetto ai prelievi;
- i produttori da cogenerazione ad alto rendimento e le relative associazioni di categoria ritengono necessario prevedere che lo scambio sul posto sia inteso come un net metering, applicando quindi la regolazione vigente, almeno in fase di conguaglio, al saldo anziché al totale delle immissioni e dei prelievi. Tali produttori ritengono comunque importante anche l’esigenza di maggior
trasparenza più volte manifestata dall’Autorità nei documenti per la consultazione.
Ritenuto opportuno:
• adottare un Testo integrato dello scambio sul posto che includa sia le condizioni tecnico economiche per le fonti rinnovabili sia le condizioni tecnico economiche per la cogenerazione ad alto rendimento tenendo conto delle differenziazioni di cui alle rispettive disposizioni normative in materia di oneri e condizioni per l’accesso alle reti;
• definire una disciplina per lo scambio sul posto che si presti ad essere applicata anche agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 200 kW, compatibilmente con i principi che verranno indicati dai Ministri competenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 150, della legge n. 244/07;
• definire una disciplina per lo scambio sul posto sulla base dei seguenti principi fondamentali:
- semplicità applicativa per gli utenti dello scambio sul posto;
- trasparenza, in modo che i bilanci di energia elettrica sulle reti elettriche possano tenere conto dell’energia elettrica effettivamente immessa e prelevata;
- corretta valorizzazione economica dell’energia elettrica immessa e prelevata nell’ambito dello scambio sul posto;
- visibilità dell’incentivo trasferito agli utenti dello scambio sul posto;
- garanzia di attribuzione dello scambio sul posto alla cogenerazione ad alto rendimento attraverso un opportuno sistema di verifiche;
• prevedere che lo scambio sul posto non riguardi la regolazione economica dei prelievi di energia elettrica, che continua ad essere effettuata dalle imprese di vendita: ciò al fine di evitare di istituire un regime di “riserva” per gli utenti dello scambio sul posto, alternativo al libero mercato;
• prevedere che, al fine di garantire maggiori certezze e semplicità nelle procedure, lo scambio sul posto venga effettuato da un unico soggetto intermediario a livello nazionale;
• assegnare al GSE il sopra richiamato ruolo di intermediazione commerciale, in quanto il GSE medesimo:
- a seguito del DPCM 11 maggio 2004, ha assunto un ruolo prevalentemente rivolto alla gestione dei meccanismi di promozione e incentivazione delle fonti rinnovabili e della cogenerazione in Italia;
- ha già acquisito una considerevole esperienza nel ritiro dell’energia elettrica nell’ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, oltre che nell’ambito del ritiro dedicato di cui alla deliberazione n. 280/07, inclusa la cessione della medesima energia al mercato;
- è in grado di soddisfare le necessità di monitoraggio centralizzato dei flussi commerciali collegati allo scambio sul posto;
• lo scambio sul posto sia regolato da una convenzione, sottoscritta dall’utente dello scambio e dal GSE, che sostituisce i normali adempimenti relativi all’immissione in rete dell’energia elettrica, ma non quelli relativi all’acquisto dell’energia elettrica prelevata che continuano ad essere regolati attraverso i normali canali del servizio di vendita, secondo le modalità previste dalla regolazione vigente, ivi incluso il servizio di vendita di maggior tutela per gli aventi diritto;
• prevedere che lo scambio sul posto si concretizzi in un intervento equalizzatore da parte del GSE mediante il riconoscimento da parte dello stesso a favore del soggetto interessato di un contributo che garantisca, al più, l’equivalenza tra quanto pagato dall’utente per l’energia elettrica prelevata e il valore dell’energia elettrica immessa in rete;
• prevedere che il criterio per il calcolo del contributo di cui al precedente alinea tenga conto della valorizzazione dell’energia elettrica immessa, nei limiti del valore dell’energia elettrica complessivamente prelevata, nonché degli oneri relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento per l’energia elettrica prelevata nei limiti della quantità di energia elettrica scambiata operando una ri-attribuzione di valore di ciò che in precedenza è stato immesso in rete;
• prevedere che, nel caso in cui il valore dell’energia elettrica immessa sia superiore a quello dell’energia elettrica prelevata, tale maggior valore:
- per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, venga riportato a credito negli anni solari successivi compatibilmente con le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03;
- per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, possa essere, a scelta dell’utente dello scambio, compensata secondo le stesse modalità di cui al precedente alinea, ovvero venduta;
• prevedere che la differenza tra i costi sostenuti dal GSE e i ricavi ottenuti dal GSE per l’erogazione del servizio di scambio sul posto, oltre che gli altri costi sostenuti dal medesimo ai fini delle verifiche, vengano compensati dal Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, alimentato dalla componente tariffaria A3;
• modificare la deliberazione n. 188/05 e la deliberazione n. 90/07 al fine di coordinarle con quanto previsto dal presente provvedimento;
• abrogare la deliberazione n. 28/06
DELIBERA
1. è approvato il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per lo scambio sul posto (TISP), di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. l’Allegato A al presente provvedimento, oltre che i successivi punti 7 e 8, ha effetti a decorrere dall’1 gennaio 2009. La deliberazione n. 28/06 è abrogata a decorrere dalla medesima data;
3. quanto previsto nel presente comma e nei commi 4 e 5 si applica con riferimento alle definizioni di cui all’articolo 1 della deliberazione n. 28/06.
I Gestori contraenti effettuano i calcoli previsti dall’articolo 6, comma 6.7, della medesima deliberazione per il periodo compreso tra l’inizio dell’Anno, e il 31 dicembre 2008, dandone comunicazione al Richiedente, ad un eventuale soggetto terzo che rappresenta il Richiedente e al GSE entro il 25 febbraio 2009. Per quanto riguarda i dati di misura necessari per il calcolo dei predetti valori si applicano le stesse modalità previste dall’articolo 7, commi 7.2 e 7.3, della deliberazione
ARG/elt 42/08. I Gestori contraenti trasmettono al GSE, entro il 25 febbraio 2009, la produzione incentivata dell’anno 2008, di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto i), della deliberazione n. 188/05, per ogni Richiedente a cui deve essere calcolata;
4. qualora al 31 dicembre 2008 vi sia un Saldo annuale riportabile SR positivo, a tale quantità di energia elettrica viene attribuito un controvalore unitario pari alla media aritmetica nazionale dei valori dei prezzi zonali orari, di cui all’articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06, riferiti al 2008. Tale controvalore viene considerato dal GSE ai fini del calcolo del contributo in conto scambio, secondo quanto previsto dal comma 5.6 dell’Allegato A al presente provvedimento;
5. entro il 30 settembre 2008, le imprese distributrici e Terna trasmettono al GSE le informazioni e i dati, come indicati dal medesimo GSE, necessari ai fini dell’attivazione dello schema di scambio sul posto previsto dal presente provvedimento, ivi inclusi i codici identificativi di cui all’articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06 relativi agli impianti di produzione in regime di scambio su posto ai sensi della deliberazione n. 28/06;
6. i Gestori contraenti danno tempestiva comunicazione ai Richiedenti del venir meno, a decorrere dall’1 gennaio 2009, del rapporto contrattuale preesistente e della possibilità di sostituirlo con un nuovo rapporto contrattuale, da siglare con il GSE in applicazione dell’Allegato A al presente provvedimento. Il GSE, sulla base delle informazioni e dei dati di cui al punto 5, comunica ai Richiedenti le nuove modalità dello scambio sul posto, indicandone le modalità per l’accesso e dando indicazioni ai fini della stipula della nuova convenzione di cui al comma 3.3 dell’Allegato A al presente provvedimento, con decorrenza dall’1 gennaio 2009;
7. la deliberazione n. 188/05 è modificata nei punti di seguito indicati:
• all’articolo 1, le parole “n. 28/06” sono sostituite dalle parole “ARG/elt 74/08”;
• all’articolo 3bis, comma 3bis.1.1, le parole “coincide con il Richiedente, come definito dalla deliberazione n. 28/06” sono sostituite dalle parole “coincide con l’utente dello scambio, come definito dalla deliberazione ARG/elt 74/08”;
• nella rubrica dell’articolo 3bis.1 e dell’articolo 3bis.5, le parole “Gestore contraente” sono sostituite dalle parole “impresa distributrice”;
• all’articolo 3bis, comma 3bis.1.4, le parole “n. 28/06” sono sostituite dalle parole “ARG/elt 74/08”; al medesimo comma, dopo le parole “dell’energia elettrica prodotta”, sono aggiunte le parole “con cadenza mensile”;
• all’articolo 4, il comma 4.1 è sostituito dal seguente:
4.1 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, si applica quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 74/08, oltre che le seguenti disposizioni:
4.1.1 La produzione incentivata di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto i), con riferimento all’Anno i (PRDi), è la produzione resa disponibile, nell’anno solare i, alle utenze del soggetto responsabile in applicazione della disciplina del servizio di scambio sul posto di cui alla deliberazione ARG/elt 74/08, e pari a:
PRDi = Prod – Si se Si ≥ 0
Prodi – (Si + Pi) se Si < 0,
dove:
- Prod è la quantità di energia elettrica prodotta nell’anno solare i, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
- Si è il Saldo annuale dell’anno solare i, pari alla differenza tra l’energia elettrica immessa e l’energia elettrica prelevata nel medesimo anno;
- Pi è il Prelievo assegnato all’utente dello scambio, pari a:
zero se (Si + SRi-1) ≥ 0
– (Si + SRi-1) se (Si + SRi-1) < 0
- SRi è il Saldo annuale riportabile, pari a:
zero se (Si + SRi-1) ≤ 0
(Si + SRi-1) se (Si + SRi-1) > 0
4.1.2 La produzione incentivata di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto i), viene calcolata dal GSE, a partire dall’anno 2009, sulla base dell’anno solare, secondo le modalità di cui al comma 4.1.1.
4.1.3 Il pagamento delle “tariffe incentivanti” viene effettuato dal soggetto attuatore, che eroga un valore annuo pari al prodotto tra la produzione incentivata di cui al precedente comma 4.1.1 e la “tariffa incentivante” di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Tale pagamento viene effettuato bimestralmente in acconto, salvo conguaglio a fine anno. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l’ammontare bimestrale cumulato di detto valore supera il valore di 250 euro.
8. la deliberazione n. 90/07 è modificata nei punti di seguito indicati:
• All’articolo 1, comma 1.1, le parole “le definizioni di cui all’articolo 1 della deliberazione n. 28/06” sono soppresse;
• All’articolo 1, comma 1.1, le parole “il soggetto responsabile coincide con il Richiedente, come definito dalla deliberazione n. 28/06” sono sostituite dalle seguenti: “il soggetto responsabile coincide con l’utente dello scambio, come definito dalla deliberazione ARG/elt 74/08”;
9. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
3 giugno 2008 Il Presidente: Alessandro Ortis