mercoledì 30 dicembre 2009

L'Abruzzo punta sul fotovoltaico


Un importante provvedimento di Giunta per velocizzare la realizzazione di impianti fotovoltaici in Abruzzo

La Giunta Regionale nella seduta del 21/12/2009 ha adottato un provvedimento che snellisce e velocizza la realizzazione degli impianti fotovoltaici (DGR 762/09 con oggetto ""D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007: D. Lgs. 387/2003 concernente "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i. - Modifica"). Il provvedimento autorizza in via generale gli impianti fotovoltaici: - installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione anche non integrati ai sensi del D.M. 19/02/2007 di potenza superiore a 200 KWp; - "a terra" di potenza non inferiore a 20 KWp e non superiore a 200 KWp; - per i soli imprenditori agricoli, gli impianti superiori ai 200 kWp purchè ricompresi nei criteri di "attività agricola connessa" secondo quanto previsto dalla circolare della Agenzia delle Entrate n. 32/E del 06/07/2009, relativamente alla determinazione del reddito agrario derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica (par. 4 punto 2 lett. b) e c)); Per avvalersi della autorizzazione generalizzata il proponente deve essere in regola con tutte le prescrizioni indicate nella suddetta Delibera e trasmettere la comunicazione alla Autorità Competente - Servizio Politica Energetica della Giunta Regionale. Naturalmete è sempre consentito richiedere l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'Art.12 del D.Lgs. 387/03.
 
Ecco i link di riferimento (http://www.regioneabruzzo.it/):
DGR 762/09  (il degreto regionale)
Allegato 1
Provvedimento completo sul sito dell'Ambiente

Fonte: Regione Abruzzo


Scambio Link

Normative regionali (Fotovoltaico)

Regione Abruzzo - Ambiente



DGR n. 244 del 22/03/2010
IN ABRUZZO AUTORIZZAZIONE GENERALIZZATA FINO A 1MWp



Autorizzazione Unica - Normativa

Normativa Comunitaria

Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio

Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Normativa Nazionale

Decreto Legislativo del 29 dicembre 2003 n. 387

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Normativa regionale

D.G.R. n. 775 del 06 settembre 2004

D.Lgs 387/03 - art. 12: autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione dell'energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Individuazione del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA", nell'ambito della Direzione "Turismo Ambiente Energia" - attuale Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - quale struttura responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale.

L.R. n. 27 del 09 agosto 2006

Disposizioni in materia ambientale. Pubblicata sul B.U.R.A. n.46 del 30 agosto 2006.

D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007 (B.U.R.A. n° 26 del 9 maggio 2007) e s.m.i

D.Lgs 387/03 concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".

L.R. n. 17 del 25 giugno 2007

Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici. Pubblicata sul B.U.R.A. n. 38 del 11 luglio 2007

D.G.R. n. 762 del 21/12/2009

D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007: D. Lgs. 387/2003 concernente "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i. - Modifica
D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007: D. Lgs. 387/2003 concernente "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i. - Integrazione

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DL 194/2009 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"

Art. 1.
Proroga di termini tributari, nonche' in materia economico-finanziaria
1. Le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere rimpatriate o regolarizzate, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, fino al 30 aprile 2010.
2. Per le operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 l'imposta di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applica, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 13-bis:
a) con un'aliquota sintetica del 60 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010;
b) con un'aliquota sintetica del 70 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010.
3. All'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.
2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.».
4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e' fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011.
5. All'articolo 1, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
6. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno 2010, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale».
7. Il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 e' prorogato al 30 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni.
8. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.
9. La durata dell'incarico prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, per i componenti delle commissioni censuarie già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di ulteriori due anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico.
10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' disposta, nei confronti di soggetti comunque residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a 100 milioni di euro, si provvede, per lo stesso anno, con quota parte delle entrate derivanti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale fine, dalla contabilità speciale prevista dal comma 8 del citato articolo 13-bis, il predetto importo e' versato, entro il 31 dicembre 2009, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
12. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
13. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2010», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011», le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «1° ottobre 2010», sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2011».
14. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2010, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,».
15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unità previsionali di base 25.1.3. «Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
16. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «liquido ed esigibile,» e' inserita la seguente: «anche».
17. Il secondo periodo del comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal seguente: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 l'opzione per il regime speciale e' esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 del medesimo articolo siano posseduti nel predetto termine.».
18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonche' in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, che e' soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012 e' prorogato fino a tale data.
19. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2010» e le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
21. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: «Con specifico decreto legislativo, adottato», sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti legislativi, adottati».
22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'anno 2010.
23. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 22, si provvede mediante corrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di euro per l'anno 2010 e 14 milioni di euro per l'anno 2011, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 2
Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale
1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan, e' autorizzata fino al 31 dicembre 2010 la proroga della convenzione fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e la NewCo Rai International, a valere sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro 660.000.
2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.
3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il centro di produzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998, n. 224. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-toscano cessa entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, al fine di consentire al commissario ad acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2009, di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, nonche' la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il Commissario e' tenuto a presentare il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attività svolta.
5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2010».
6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, pari a 204.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
Art. 3
Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno
1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».
2. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, dopo le parole: «nell'anno 2009» sono inserite le seguenti: «e 2010».
3. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «a partire dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2011».
4. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
5. E' prorogato sino al completamento degli interventi e comunque sino al 31 dicembre 2011 il termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali, intestate ai commissari delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi relativi all'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province.
6. All'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
7. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012».
8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 e' differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; conseguentemente le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine e l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
Art. 4
Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia
1. All'articolo 35, comma 1, decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «quindici» sono sostituite dalle seguenti «venti».
2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2011-2012».
3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, le parole: «dal 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
b) all'articolo 35, comma 2, le parole: «fino all'anno 2009» e «dal 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «fino all'anno 2011» e «dal 2012»;
c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 2011».
4. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e' prorogato al 31 gennaio 2010. Le immissioni in servizio permanente ivi previste sono effettuate, nell'anno 2010, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
5. L'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' differita al 31 dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi in un'unica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali, la determinazione dell'aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo n. 298 del 2000, prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado, nonche', per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali già valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro.
6. Dall'applicazione dei commi 3 e 5 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' prorogato al 31 maggio 2010.
Art. 5
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
2. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».
3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2010».
4. All'articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
5. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni, le parole: «Entro il termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2010».
6. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.».
7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «meccanismi automatici,» sono inserite le seguenti: «con esclusione della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonche' dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico,».
Art. 6
Proroga di termini in materia sanitaria
1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: «Fino al 31 gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
3. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
4. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012».
5. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
6. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 5, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
7. Il termine per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
8. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7 e' autorizzato il finanziamento di 8 milioni di euro a favore dell'Istituto superiore di sanità, per l'anno 2010.
9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.
Art. 7
Proroga di termini in materia di istruzione
1. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e' prorogato fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
3. All'articolo 37, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
4. Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' prorogato nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 2010.
5. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico istituiti presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e di consentire il completamento della relativa attività istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i beni e le attività culturali, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 giugno 2010.
Art. 8
Proroga di termini in materia ambientale
1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di cui al primo periodo e' differito al 28 febbraio 2010.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
3. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2010».
4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro».
Art. 9
Proroga di termini in materia di sviluppo economico
1. La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere prorogata, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31 dicembre 2010, con una riduzione del cinque per cento delle relative commissioni.
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
3. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
4. Allo scopo di consentire ai comuni nel cui territorio ricadono le zone franche urbane individuate dal CIPE con delibera n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, sulla base delle istanze presentate dai soggetti di cui ai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di provvedere all'erogazione del contributo di cui al predetto comma 341, nel rispetto della decisione della Commissione europea C(2009)8126 definitivo del 28 ottobre 2009, e nei limiti delle risorse finanziarie individuate con la predetta delibera CIPE n. 14/2009, nonche' sulla base delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali, secondo modalità stabilite con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, limitatamente alla misura di cui alla lettera d) del citato comma 341, il termine per la presentazione di tali istanze decorre dal 1° marzo 2010; conseguentemente all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 341:
1) nell'alinea, le parole: «delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate» sono sostituite dalle seguenti: «di un contributo nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340, parametrato a»;
2) le lettere a) e b) sono soppresse;
3) alla lettera c) le parole: «esenzione dall'imposta comunale sugli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «all'imposta comunale sugli immobili dovuta»;
4) alla lettera d) le parole: «esonero dal versamento dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «all'ammontare dei contributi previdenziali dovuti»; al secondo periodo le parole: «l'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare»; all'inizio del terzo periodo le parole: «L'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo»;
b) al comma 341-ter le parole: «regime agevolativo» sono sostituite dalla seguente: «contributo»;
c) il comma 341-quater e' abrogato.
Art. 10
Istituti di cultura all'estero
1. Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all'estero di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 441, già rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1° gennaio 2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di età previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

lunedì 28 dicembre 2009

PAPA BENEDETTO XVI


Ormai non è più un mistero, la corsa per l‘assegnazione della commessa per l‘impianto fotovoltaico in Vaticano è in dirittura d‘arrivo. Certo, avete capito bene. Anche il nostro Papa e tutta la sua santa sede vaticana hanno mostrato un interesse più che concreto per il fotovoltaico. Dopo l'annuncio del progetto per l‘installazione di circa mille moduli solari sul tetto dell‘Aula Paolo VI, molte ditte illustri del settore si sono proposte per aggiudicarsi i lavori (per loro certamente una grande occasione pubblicitaria).
Più di una volta, il nostro Papa Benedetto XVI si è espresso in favore della protezione dell‘ambiente. Anche il suo predecessore, l'amato Papa Giovanni Paolo II, aveva mostrato forte interesse verso le energie rinnovabili.

MOGOL


A sentire la sua "Canzone del sole" ci si può rendere facilmente conto di come il tema sole era ed è caro al famoso compositore Mogol, al secolo Giulio Rapetti Mogol.
Mogol per essere precisi è impegnato da diversi anni in un progetto chiamato CET (Centro Europeo di Toscolano). Il Centro si occupa di formazione culturale, ricerca per una medicina dolce, ma soprattutto di energie rinnovabili. Nel 2008 nasce una collaborazione con l'azienda svizzera REnInvest che ha come obbiettivo quello di rendere questa cittadella, che ospita anche una struttura alberghiera, totalmente ad impatto ambientale zero.

Il Progetto prevede in totale la realizzazione di sette impianti. Il primo istallato su una scuderia per una potenza di 17 KW di picco, succesivamente verrano istallati altri impianti su serre, fienili, pensiline per parcheggi.
I moduli utilizzati sono di Kyocera e gli inverter di SMA, l'istallazione sarà a cura di Tecnospot.






- tratto da FVfotovoltaici novembre/dicembre

GINO PAOLI

Interessante sottolineare come il fotovoltaico piace sempre più anche a personaggi famosi e di notevole cultura. Seguendo questo link troverete un'interessante intervista fatta al cantante Gino Paoli che ha istallato diversi impianti in una sua vecchia proprietà rurale, trasformandola in una moderna e dinamica realtà totalmente autosufficiente per i consumi energetici. Ecco alcuni dati tratti dall'intervista:




L'impianto fotovoltaico, progettato e installato dalla
società Enerpoint di Desio, in provincia di Milano (sito
internet: www.enerpoint.it) è composto da tre strutture
dif ferenti che, sulla base dell’inclinazione e della
posizione dei moduli, permettono il raggiungimento di
una potenza complessiva di 6,3 kWp:


■ impianto fotovoltaico su tetto a falda retrofit costituito
da 16 moduli Kyocera da 120 Wp per una potenza
complessiva di picco di 1,92 Wp; la produzione annua
prevista può variare da 1.900 a 2.100 kWh;


■ un girasole fotovoltaico costituito da 18 moduli solari
Kyocera da 120 Wp; la potenza complessiva dell’impianto
è di 2,16 kWp; la produzione annua può variare da 3.300
a 3.600 kWh;

■ un girasole fotovoltaico costituito da 12 moduli solari
Sharp da 185 Wp; la potenza complessiva
dell’installazione è di 2,22 kWp; la produzione annua può
variare da 3.300 a 3.600 kWh.
Il primo impianto fotovoltaico è stato posato nell'aprile
2002; il collaudo finale dell'ultimo impianto installato (il
girasole con moduli della Sharp) è avvenuto nel febbraio
del 2004. Per i due girasoli solari sono stati adottati due
inver ter Fronius IG 20, mentre per l'impianto installato
sulla falda è stato utilizzato un inverter Master volt

SunMaster 2500-200.
(tratto da http://www.zeroemmision.eu/)

NUOVO CONTO ENERGIA (proposta ANIE, APER ed ASSOSOLARE)

Come è noto il Decreto Ministeriale del 19 Febbraio 2007 che ha istituito il Nuovo Conto Energia prevede una sua revisione a partire dal 2011. Pertanto gli impianti fotovoltaici che entreranno in funzione dopo il 2010 usufruiranno di nuove tariffe incentivanti determinate con un nuovo decreto sulla base dei prezzi dell’energia e dei sistemi fotovoltaici.

Le tre associazioni a cui fanno capo le aziende italiane del fotovoltaico, GIFI aderente ad ANIE, APER ed ASSOSOLARE, hanno messo a punto una posizione comune e condivisa inerente la revisione del Conto Energia al 2011 che hanno inviato al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell’Ambiente.

Si è voluto cosi sollecitare il processo di definizione del nuovo decreto interministeriale e fare in modo che si giunga entro l’anno alla sua pubblicazione come annunciato più volte dallo stesso Governo, eliminando gli effetti negativi sul mercato del clima di incertezza che ha caratterizzato il semestre in corso.
La proposta prevede:

- Validità di cinque anni (2011-2015) del nuovo regime tariffario
- Innalzamento della potenza complessiva incentivabile nel quinquennio dagli attuali 1.200 MWp fino a 8.000 MWp
- Riformulazione della suddivisione per classi di potenza in nuovi raggruppamenti: 1-6 kW, 6-20 kW, 20-200 kW, 200-1000 kW ed oltre 1000kW
- Adozione di due sole e più semplici tipologie di impianto: “a terra” e “su edificio”

Erogazione di bonus speciali :

- per l'integrazione architettonica totale degli impianti fotovoltaici (+15%)
- per l'installazione in aree compromesse dal punto di vista ambientale come cave e discariche a fine ciclo vita (+10%)

- per la sostituzione di coperture in amianto e eternit (+10%)
- Diminuzione del 4% all’anno, a partire da luglio 2012, delle tariffe incentivanti in vigore nel 2011 con l’obiettivo di accompagnare il mercato verso la “grid parity”

SCAMBIO SUL POSTO

I primi impianti fotovoltaici avevano un grande limite, quello di poter produrre energia solo nelle ore diurne (alla luce del sole appunto), mentre nelle ore notturne non poteva produrre energia elettrica. Di conseguenza i primi impianti funzionavano solo di giorno.

Il servizio di scambio sul posto erogato dal GSE dà titolo al richiedente di percepire annualmente un contributo in conto scambio espresso in Euro che garantisce il ristoro di una parte di quanto pagato dall’utente limitatamente alla quantità di energia elettrica prelevata.
Quindi lo scambio sul posto è un accordo con il proprio gestore energetico (es. ENEL) che si impegna a "mettere da parte" tutta l'energia prodotta e non utilizzata nell'immediato durante il giorno, per poi restituircela anche nelle ore notturne.

Esempio Pratico:
-Durante il giorno il nostro impanto produce 10 KWh di energia.
-Sempre durante il giorno consumiamo 6 KWh di energia.
-In questo caso avremo 4 KWh a disposizione da consumare quando vogliamo, anche di notte.
-L'energia elettrica può essere accumulata ed utilizzata per un periodo massimo di tre anni, ed è quantificata sotto forma di contributo economico (in euro) pari alla energia elettrica scambiata.

La disciplina che regola il calcolo del contributo in conto scambio è contenuta nella Deliberazione n. ARG/elt 74/08 (consultabile sul sito www.autorita.energia.it ) che introduce il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per lo scambio sul posto (TISP).


 - Lo SCAMBIO SUL POSTO sul sito del GSE

CONTO ENERGIA

Cos'è il Conto Energia
Entrato in vigore nel 2005 e successivamente aggiornato nel 2007 il conto energia è un sistema di incentivazione che permette a chiunque installi un impianto fotovoltaico di ricevere un contributo economico per ogni KWh di energia prodotto.


Chi paga e a chi è rivolto il Conto Energia?
Sostanzialmente il Conto Energia è pagato dallo stato, tramite un fondo di incetivi gestito per lo stato dal GSE (Gestore Servizi Energetici) ed è rivolto a tutti coloro che installano un impianto fotovoltaico.

Come funziona il Conto Energia?
L'energia prodotta da un impianto fotovoltaico collegato in rete viene conteggiata da un apposito contatore elettrico del GSE. L'energia espressa in KWh (chilowatt ora) conteggiata da tale contatore sarà poi pagata dal GSE al proprietario dell'impianto.

Quanto paga il Conto Energia?
Le tariffe sono diverse, cambiano per tipologia di integrazione archittetonica, che può essere integrata, quando perfettamente inserita nella struttura archittettonica dell'edificio, parzialmente integrata se istallato sull'edificio, ma non è parte integrante di essa e non ne altera eccessivamente l'immagine, non integrata se istallata sul terreno e separata dall'edificio. Di seguito la tabella di riferimento:


Quanto e per quanto tempo paga il Conto Energia?
Il Conto Energia dura vent'anni. Quindi il GSE pagherà per vent'anni l'energia prodotta dal nostro impianto.

I vantaggi economici del Conto Energia?
Come appena visto, si riceve per vent'anni l'incentivo per l'energia elettrica prodotta. Inoltre, l'energia prodotta è a completa disposizione dell'utenza, (il GSE ce la paga e ce la regala) quindi ci sarà un grande risparmio sulla bolletta energetica del proprio gestore energetico. Ma non è tutto. Qualora l'energia prodotta sia maggiore di quella utilizzata, l'utente può decidere se vendere l'energia avanzata, oppure scambiarla con il proprio gestore (Scambio sul Posto). Per quest'ultima opzione si rimanda allo Scambio sul Posto .



Di seguito il link al sito ufficiale del GSE:



martedì 1 dicembre 2009

Informazioni sugli impianti fotovoltaici

IL FOTOVOLTAICO A PAROLE SEMPLICI... (leggi tutto...)


IL FOTOVOLTAICO...(leggi tutto)