venerdì 29 gennaio 2010

L'OFFICINA ELETTRICA D.Lgs 504/1995 - Titolo II

L’OFFICINA ELETTRICA


Per impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20 kW scatta l’obbligo di
DENUNCIA DI OFFICINA ELETTRICA (D. Lgs 504/1995 – Titolo II). Nel caso di impianti localizzati in territori montani l'obbligo di officina elettrica scatta al di sopra dei 30 kW (art. 60 comma2 lett. B legge 342/2000).

L'istallazione di un impianto fotovoltaico che produca più di quanto appena visto, comporta l'obbligo di denuncia all’ufficio tecnico di finanza competente per
territorio che, eseguita la verifica degli impianti, rilascia la licenza di
esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale.

Per impianti soggetti all’obbligo di denuncia di officina elettrica
i contatori di energia devono essere ad uso fiscale, cioè:

 
- devono
essere accompagnati da certificato ad uso UTF
rilasciato, a seguito di adeguate verifiche di laboratorio effettuate da laboratorio autorizzato;

- devono essere, una volta installati a cura dell’installatore del cliente,
verificabili, tarabili e sigillabili sul posto, sempre a cura di un laboratorio autorizzato e alla presenza del cliente e di un tecnico UTF;

Le verifiche e prove sul posto devono essere eseguite ad impianto funzionante e
devono essere ripetute ogni 3 anni per contatori di tipo statico ed ogni 5 anni
per contatori ad induzione.

L’esecuzione delle operazioni sopra indicate sono attestate dal rilascio da
parte del laboratorio autorizzato di un ulteriore certificato di prova e suggelamento
e da parte del tecnico UTF di un verbale di verifica.Su tutti i certificati ad uso UTF 
deve  essere apposta una marca da bollo da 16,42 €
(può essere acquistata in tabaccheria ed apposta anche dal cliente stesso).

I contatori fiscali che devono essere installati nel caso di officina elettrica
sono teoricamente due: contatore a valle dell'inverter per la contabilizzazione
dell'energia totale prodotta dall'impianto (denominato M2) e il contatore di
cessione dell'energia alla rete elettrica (denominato M1).

L’apertura di officina elettrica comporta, oltre al pagamento del diritto annuale anche degli obblighi fiscali.
Si consiglia quindi la consulenza da parte del proprio commercialista.




Iter Denuncia
Officina Elettrica


A seguito del completamento dell’installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere
inoltrata in duplice copia, con apposito modulo completo di allegati,
all’ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, la denuncia di
officina elettrica.



La denuncia
deve essere presentata almeno 30 gg. prima dell’avvio dell’impianto (UTF
scrive: “deve essere denunciata in tempo utile per permettere all’UTF di
effettuare le verifiche tecniche e rilasciare la licenza di esercizio, senza
la quale l’officina non può essere attivata”) accompagnata da quietanza di
versamento del diritto annuale.



Una volta ricevuta la denuncia l’ufficio tecnico di finanza contatta il
cliente per uscire ad effettuare le verifiche e le tarature sul posto e per
apporre i sigilli. Il suddetto Ufficio, al quale si inoltra la modulistica,
potrà inoltre determinare, in relazione al tipo di impianto ed all'utilizzo
dell'energia elettrica, le modalità di pagamento dell’imposta e gli
adempimenti connessi. La data del sopralluogo deve essere concordata tra
cliente, tecnico UTF e laboratorio autorizzato. 



La verifica, taratura e il suggellamento dei contatori deve infatti, come
prima specificato, essere eseguita da un laboratorio autorizzato alla
presenza del cliente e di un tecnico UTF. A seguito delle operazioni sopra
indicate il laboratorio autorizzato rilascia un certificato di verifica ed
un verbale di suggellamento, contestualmente il tecnico UTF effettua le sue
verifiche e pone i suoi sigilli rilasciando anch’egli un verbale di
verifica.


Nel corso della verifica, verranno date, e riportate nel relativo verbale, le informazioni
sulla conduzione dell’officina stessa, sia per quanto riguarda le incombenze
tecnico-amministrative che fiscali. Il sopralluogo del laboratorio
autorizzato ha un costo variabile a seconda della distanza tra la sede del
laboratorio e il sito in cui si trova l’impianto, mentre l’uscita del
tecnico UTF non deve essere remunerata.


Il verbale di verifica e cauzione a garanzia del pagamento delle imposte
(tranne il caso di pagamento anticipato dell’imposta) devono essere
consegnati a completamento della documentazione di denuncia dell’officina
elettrica all’UTF di zona.
 Entro 60 gg l’UTF competente rilascia al cliente 
la licenza di esercizio, soggetta
al pagamento di un diritto annuale” di 23,24 o 77,47 Euro, a seconda del
tipo di officina: uso proprio e/o commerciale (art. 53 e art 63 del Testo
Unico D. Lgs. n. 504 del 26.10.1995). l’UTF provvede inoltre tempestivamente
al rilascio del modello (M-bis36) per il riporto delle letture dei
misuratori della produzione e degli altri eventuali usi (registro di
produzione). 
 
 

L’apertura di una officina elettrica comporta i seguenti obblighi:


1. installazione di misuratori per la determinazione dell’energia elettrica
prodotta e per quella ceduta alla rete. I contatori devono essere
certificati da laboratorio autorizzato. Una volta installati, i contatori
devono essere tarati e sigillati sul posto da parte di un laboratorio
autorizzato, alla presenza del responsabile dell’officina elettrica (persona
indicata nella denuncia quale rappresentante dell’officina elettrica) e di
un tecnico UTF. Le prestazioni del laboratorio autorizzato ha un costo
variabile a seconda della distanza tra la sede del laboratorio e il sito in
cui si trova l’impianto, mentre l’uscita del tecnico UTF non deve essere
remunerata. 



2. denuncia dell’officina elettrica da presentare in duplice copia ad UTF
accompagnata da: verbale di verifica, marca da bollo, quietanza di
versamento del diritto annuale, cauzione (se richiesta); si consiglia di
farsi rilasciare copia della domanda di Officina Elettrica che si consegna
ad UTF, completa di timbri e firme, perché questa andrà inviata in copia al
GSE Spa con la comunicazione di entrata in esercizio; 



3. compilazione registro di produzione (registrazione giornaliera delle
letture dei contatori facenti parte della pratica UTF, eventuali letture
mensili devono essere concordate con apposita domanda).



4. pagamento di diritto annuale (di cui sopra);



5. presentazione di Dichiarazione di Consumo (modello AD-1), da farsi entro
il 20 febbraio di ogni anno e riferita all’anno precedente. La dichiarazione
deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare. Alla luce di questa
dichiarazione risulta se si ricade nel regime di autoproduzione (consumo di
almeno il 70% dell’energia prodotta) oppure nel regime di cessione. Sulla
base della dichiarazione di consumo si determina l’importo dell’addizionale
provinciale sull’energia consumata da versare;



6. versamento addizionale provinciale su energia consumata. Le modalità di
pagamento vengono determinate dopo l’inoltro della denuncia (generalmente il
pagamento dell’imposta avviene, previa presentazione di un deposito
cauzionale, mediante il pagamento mensile di rate di acconto calcolate sulla
base dei consumi dell'anno precedente con eventuale conguaglio a fine anno);



7. Controllo periodico della regolazione e del funzionamento dei contatori
(ogni 3 anni per contatore statico e ogni 5 anni per contatore ad
induzione), con le medesime modalità previste per la prima verifica;



Per officine
elettriche in conto energia è inoltre a cura del cliente:
 
la lettura del contatore di produzione e la relativa comunicazione mensile
dei dati di produzione rilevati al GSE Spa (tramite portale web da questi
predisposto), a meno che il cliente decida di affidarsi al gestore locale
della rete.
 
l’invio annuale al GSE Spa della copia della dichiarazione di consumo che
viene inviata
all’Ufficio
tecnico di Finanza.