D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (1). Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (1).
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 2008, n. 154.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2006, ed in particolare, l'articolo 1;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto quanto disposto, in materia di incremento dell'efficienza energetica, di
risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, dai provvedimenti
attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Visto il primo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica trasmesso dal
Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea nel luglio 2007, in
attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 marzo 2008;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non
si è espressa nel termine previsto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30
maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per i
rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle
politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legislativo:
Titolo I
FINALITA' E OBIETTIVI
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza
dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure
volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo
costi e benefici. Per tali finalità, il presente decreto:
a) definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le
imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale
dell'energia;
b) crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei
servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza
energetica agli utenti finali.
2. Il presente decreto si applica:
a) ai fornitori di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ai
distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle società di
vendita di energia al dettaglio;
b) ai clienti finali;
c) alle Forze armate ed alla Guardia di finanza, limitatamente al capo IV
del Titolo II e solamente nella misura in cui l'applicazione del presente decreto
legislativo non è in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività
delle Forze armate e della Guardia di finanza e ad eccezione dei materiali
utilizzati esclusivamente a fini militari.
3. Il presente decreto non si applica tuttavia alle imprese operanti nelle
categorie di attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella
Comunità.
Art. 2. Definizioni
1. Esclusivamente ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti
definizioni:
a) «energia»: qualsiasi forma di energia commercialmente disponibile,
inclusi elettricità, gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, gas di
petrolio liquefatto, qualsiasi combustibile da riscaldamento o raffreddamento,
compresi il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, carbone e lignite, torba,
carburante per autotrazione, ad esclusione del carburante per l'aviazione e di
quello per uso marino, e la biomassa quale definita nella direttiva 2001/77/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, recepita con il
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sulla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità;
b) «efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati in termini di
rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e
l'immissione di energia;
c) «miglioramento dell'efficienza energetica»: un incremento dell'efficienza
degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici,
comportamentali o economici;
d) «risparmio energetico»: la quantità di energia risparmiata, determinata
mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione
di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel
contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul
consumo energetico;
e) «servizio energetico»: la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio
derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni
che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di
gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del
servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in
circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza
energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
f) «meccanismo di efficienza energetica»: strumento generale adottato
dallo Stato o da autorità pubbliche per creare un regime di sostegno o di
incentivazione agli operatori del mercato ai fini della fornitura e dell'acquisto di
servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
g) «programma di miglioramento dell'efficienza energetica»: attività
incentrate su gruppi di clienti finali e che di norma si traducono in
miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;
h) «misura di miglioramento dell'efficienza energetica»: qualsiasi azione
che di norma si traduce in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e
misurabili o stimabili;
i) «ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero
altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei
locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario.
Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul
miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli
altri criteri di rendimento stabiliti;
l) «contratto di rendimento energetico»: accordo contrattuale tra il
beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento
dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in
siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento
dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;
m) «finanziamento tramite terzi»: accordo contrattuale che comprende un
terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di
miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura
e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico
conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO;
n) «diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a fornire
un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o
gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o
privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico
sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;
o) «strumento finanziario per i risparmi energetici»: qualsiasi strumento
finanziario, reso disponibile sul mercato da organismi pubblici o privati per
coprire parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale per
l'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
p) «cliente finale»: persona fisica o giuridica che acquista energia per
proprio uso finale;
q) «distributore di energia», ovvero «distributore di forme di energia
diverse dall'elettricità e dal gas»: persona fisica o giuridica responsabile del
trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di
distribuzione che vendono energia a clienti finali. Da questa definizione sono
esclusi i gestori dei sistemi di distribuzione del gas e dell'elettricità, i quali
rientrano nella definizione di cui alla lettera r);
r) «gestore del sistema di distribuzione» ovvero «impresa di
distribuzione»: persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della
manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione
dell'energia elettrica o del gas naturale in una data zona e, se del caso, delle
relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo
termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di
energia elettrica o gas naturale;
s) «società di vendita di energia al dettaglio»: persona fisica o giuridica che
vende energia a clienti finali;
t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione
di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 Mwe e complessivamente
installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto
cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso
dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento
privato, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato
all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo
cliente;
u) «certificato bianco»: titolo di efficienza energetica attestante il
conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di miglioramento
dell'efficienza energetica e utilizzabile ai fini dell'adempimento agli obblighi di
cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
successive modificazioni, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164;
v) «sistema di gestione dell'energia»: la parte del sistema di gestione
aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la
responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare,
implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica
energetica aziendale;
z) «esperto in gestione dell'energia»: soggetto che ha le conoscenze,
l'esperienza e la capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo
efficiente;
aa) «ESPCo»: soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e
le loro forme consortili, che ha come scopo l'offerta di servizi energetici atti al
miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia;
bb) «fornitore di servizi energetici»: soggetto che fornisce servizi
energetici, che può essere uno dei soggetti di cui alle lettere i), q), r), s), z) ed
aa);
cc) «Agenzia»: è la struttura dell'ENEA di cui all'articolo 4, che svolge le
funzioni previste dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/32/CE.
2. Continuano a valere, ove applicabili, le definizioni di cui al decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e al decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164.
Art. 3. Obiettivi di risparmio energetico
1. Gli obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico sono individuati con i
Piani di azione sull'efficienza energetica, PAEE, di cui all'articolo 14 della
direttiva 2006/32/CE, predisposti secondo le modalità di cui all'articolo 5,
comma 2.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, ai fini della misurazione del
contributo delle diverse misure di risparmio energetico agli obiettivi nazionali di
cui al comma 1, si applicano:
a) per la conversione delle unità di misura, i fattori di cui all'allegato I;
b) per la misurazione e la verifica del risparmio energetico, i metodi
approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'Agenzia di cui all'articolo 4, secondo le modalità di cui all'allegato IV della
direttiva 2006/32/CE. Tali metodi sono aggiornati sulla base delle regole
armonizzate che la Commissione metterà a disposizione.
Titolo II
STRUMENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
Capo I
Coordinamento e monitoraggio
Art. 4. Funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica
1. L'ENEA svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc), tramite
una struttura, di seguito denominata: «Agenzia», senza nuovi o maggiori
oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. L'Agenzia opera secondo un proprio piano di attività, approvato
congiuntamente a quelli di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 settembre
2003, n. 257. L'ENEA provvede alla redazione di tale piano di attività sulla base
di specifiche direttive, emanate dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto
disposto dal presente decreto oltreché ad ulteriori obiettivi e provvedimenti
attinenti l'efficienza energetica.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Consiglio di
amministrazione dell'ENEA e previo parere per i profili di rispettiva competenza
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità con cui si procede alla
riorganizzazione delle strutture, utilizzando il solo personale in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l'effettività
delle funzioni dell'Agenzia.
4. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:
a) supporta il Ministero dello sviluppo economico e le regioni ai fini del
controllo generale e della supervisione dell'attuazione del quadro istituito ai
sensi del presente decreto;
b) provvede alla verifica e al monitoraggio dei progetti realizzati e delle
misure adottate, raccogliendo e coordinando le informazioni necessarie ai fini
delle specifiche attività di cui all'articolo 5;
c) predispone, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE,
proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica
del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi
indicativi nazionali, da approvarsi secondo quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2. In tale ambito, definisce altresì metodologie specifiche per
l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo allo
sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei
risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette;
d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le regioni
e gli enti locali anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi
necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio
energetico di cui al presente decreto;
e) assicura, anche in coerenza con i programmi di intervento delle regioni,
l'informazione a cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli
operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico, nonché sui
meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e
la promozione dell'efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire sistemi
di diagnosi energetiche in conformità a quanto previsto dall'articolo 18.
Art. 5. Strumenti di programmazione e monitoraggio
1. Al fine di provvedere al monitoraggio e al coordinamento degli strumenti di
cui al presente decreto legislativo, entro il 30 maggio di ciascun anno a
decorrere dall'anno 2009, l'Agenzia provvede alla redazione del Rapporto
annuale per l'efficienza energetica, di seguito denominato: «Rapporto». Il
Rapporto contiene:
a) l'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui
all'articolo 3;
b) l'analisi e il monitoraggio degli strumenti di incentivazione di cui al
presente decreto e degli ulteriori strumenti attivati a livello regionale e locale in
conformità a quanto previsto dall'articolo 6;
c) l'analisi dei risultati conseguiti nell'ambito del quadro regolatorio per la
semplificazione delle procedure autorizzative, per la definizione degli obblighi e
degli standard minimi di efficienza energetica, per l'accesso alla rete dei
sistemi efficienti di utenza, individuato dalle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo;
d) l'analisi dei miglioramenti e dei risultati conseguiti nei diversi settori e
per le diverse tecnologie, comprensiva di valutazioni economiche sulla
redditività dei diversi investimenti e servizi energetici;
e) l'analisi e la mappatura dei livelli di efficienza energetica presenti nelle
diverse aree del territorio nazionale utilizzando anche i risultati ottenuti dalle
azioni messe in atto dalle regioni e dalle province autonome;
f) l'individuazione delle eventuali misure aggiuntive necessarie anche in
riferimento a quanto emerso dall'analisi di cui alla lettera e), ivi inclusi
eventuali ulteriori provvedimenti economici e fiscali, per favorire il
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;
g) le ulteriori valutazioni necessarie all'attuazione dei commi 2 e 3;
h) il rapporto riporterà altresì un'analisi sui consumi e i risparmi ottenuti a
livello regionale e sarà messo a disposizione del pubblico in formato
elettronico.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e su proposta dell'Agenzia sulla base dei rapporti di cui al
comma 1, approva e trasmette alla Commissione europea:
a) un secondo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE,
entro il 30 giugno 2011;
b) un terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, entro
il 30 giugno 2014.
3. Il secondo e il terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica:
a) includono un'analisi e una valutazione approfondite del precedente Piano
d'azione nazionale per l'efficienza energetica;
b) includono i risultati definitivi riguardo al conseguimento degli obiettivi di
risparmio energetico di cui all'articolo 3;
c) si basano sui dati disponibili, integrati da stime;
d) includono piani relativi a misure addizionali e informazioni sugli effetti
previsti dalle stesse intesi ad ovviare alle carenze constatate o previste rispetto
agli obiettivi;
e) prevedono il ricorso ai fattori e ai metodi di cui all'articolo 3;
f) sono predisposti su iniziativa e proposta dell'Agenzia in collaborazione
con un gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza nuovi o maggiori oneri, né minori
entrate, a carico della finanza pubblica.
Art. 6. Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di
efficienza energetica
1. Con le modalità di cui all'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è stabilita la ripartizione fra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, degli obiettivi minimi di risparmio energetico
necessari per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3, e successivi
aggiornamenti, proposti dall'Unione europea.
2. Entro i novanta giorni successivi a quelli di cui al comma 1, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adottano i provvedimenti e le
iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo
minimo fissato di cui al comma 1.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni
natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non
sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva
la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal
comma 4.
4. Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima
individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell'equa
remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici
redatti dall'Agenzia di cui all'articolo 4. Con gli stessi decreti sono stabilite le
modalità per il controllo dell'adempimento alle disposizioni di cui al presente
comma.
5. Congiuntamente a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 169, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, il Ministro dello sviluppo economico verifica ogni
due anni, sulla base dei rapporti di cui all'articolo 5, per ogni regione, le misure
adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati
ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e ne dà
comunicazione al Parlamento.
6. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle
iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'efficienza
energetica nei rispettivi territori.
Capo II
Incentivi e strumenti finanziari
Art. 7. Certificati bianchi
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i
profili di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e
d'intesa con la Conferenza unificata:
a) sono stabilite le modalità con cui gli obblighi in capo alle imprese di
distribuzione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, si raccordano agli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma
1, tenuto conto di quanto stabilito dalla lettera b);
b) sono gradualmente introdotti, tenendo conto dello stato di sviluppo del
mercato della vendita di energia, in congruenza con gli obiettivi di cui
all'articolo 3, comma 1, e agli obblighi di cui alla lettera a), obblighi di
risparmio energetico in capo alle società di vendita di energia al dettaglio;
c) sono stabilite le modalità con cui i soggetti di cui alle lettere a) e b)
assolvono ai rispettivi obblighi acquistando in tutto o in parte l'equivalente
quota di certificati bianchi;
d) sono approvate le modalità con cui l'Agenzia provvede a quanto
disposto dall'articolo 4, comma 4, lettera c);
e) sono aggiornati i requisiti dei soggetti ai quali possono essere rilasciati i
certificati bianchi, nonché, in conformità a quanto previsto dall'allegato III alla
direttiva 2006/32/CE, l'elenco delle tipologie di misure ed interventi ammissibili
ai fini dell'ottenimento dei certificati bianchi.
2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, nonché dei
provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano i provvedimenti
normativi e regolatori emanati in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di cui al presente articolo, il
risparmio di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale non
destinate all'impiego per autotrazione è equiparato al risparmio di gas
naturale.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla individuazione delle
modalità con cui i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti realizzati
secondo le disposizioni del presente articolo, nell'ambito del meccanismo dei
certificati bianchi, trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la
distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e approva le regole di
funzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali relative ai certificati
bianchi, proposte dalla Società Gestore del mercato elettrico, nonché verifica il
rispetto delle regole ed il conseguimento degli obblighi da parte dei soggetti di
cui al comma 1, lettere a) e b), applicando, salvo che il fatto costituisca reato,
le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 2, comma 20,
lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Art. 8. Interventi di mobilità sostenibile
1. Con accordi volontari con gli operatori di settore, ivi inclusi i soggetti che
immettono in consumo benzina e gasolio, il Ministero dello sviluppo economico
o altri Ministeri interessati e le regioni, sulla base di priorità e di ambiti di
intervento segnalati dalle regioni medesime, promuovono iniziative di mobilità
sostenibile, avvalendosi anche di risorse rinvenenti dagli aggiornamenti della
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica
19 dicembre 2002, n. 123, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22
marzo 2003. In tale ambito, l'Agenzia provvede a definire modalità per la
contabilizzazione dei risparmi energetici risultanti dalle misure attivate ai fini
della contribuzione agli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3.
Art. 9. Fondo di rotazione per il finanziamento tramite terzi
1. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di
incremento dell'efficienza energetica, a valere sulle risorse relative all'anno
2009 previste dall'articolo 1, comma 1113, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, è destinata una quota di 25 milioni di euro per gli interventi realizzati
tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta
essere una ESCO.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto da adottare
entro il 31 dicembre 2008, tenuto conto di apposite relazioni tecniche
predisposte dall'Agenzia di cui all'articolo 4, individua i soggetti, le misure e gli
interventi finanziabili, nonché le modalità con cui le rate di rimborso dei
finanziamenti sono connesse ai risparmi energetici conseguiti e il termine
massimo della durata dei finanziamenti stessi in relazione a ciascuna di tali
misure, che non può comunque essere superiore a centoquarantaquattro mesi,
in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
Capo III
Semplificazione e rimozione degli ostacoli normativi
Art. 10. Disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità per la regolazione
dei sistemi efficienti di utenza, nonché le modalità e i tempi per la gestione dei
rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione e dispacciamento. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, nel caso di inosservanza dei propri
provvedimenti, applica l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481.
2. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas provvede inoltre affinché la regolazione dell'accesso al sistema
elettrico sia effettuata facendo esclusivo riferimento all'energia elettrica
scambiata con la rete elettrica sul punto di connessione. In tale ambito,
l'Autorità prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in
data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni per lo svolgimento di attività nel settore verticalmente
collegato o contiguo dei servizi post-contatore, di cui all'articolo 1, commi 34 e
34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modifiche, si
applicano anche alla fornitura di servizi energetici.
Art. 11. Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e
regolamentari
1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne,
delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior
spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere
una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica
previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo,
non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle
superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i
30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi
verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel
rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti
procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle
normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle
distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro
stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.
2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che
comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di
copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei
limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto
legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di
rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali,
regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra
edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura
massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali
esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25
centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può
essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio
1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento
dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori
eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non
superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o
integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso
orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli
edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono
soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a
quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma
3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione fino
all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di
esenzione minima ivi contenuti.
5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non può in ogni
caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 351,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziabili in riferimento alle dotazioni
finanziarie stanziate dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 296 del 2006
per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio lavori è da intendersi fissata al
31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni
successivi.
7. La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza
termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti
ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto
delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi è
convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo
63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni.
8. L'autorizzazione di cui al comma 6 è rilasciata a seguito di un procedimento
unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di dissenso, purché
non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la
decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è
rimessa alla Giunta regionale. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a
costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve
contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del
soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine
massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non
può comunque essere superiore a centottanta giorni.
Capo IV
Settore pubblico
Art. 12. Efficienza energetica nel settore pubblico
1. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di applicare le disposizioni di cui
agli articoli seguenti.
2. La responsabilità amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione degli
obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore pubblico, di cui
agli articoli 13, 14 e 15 sono assegnati all'amministrazione pubblica
proprietaria o utilizzatrice del bene o servizio di cui ai medesimi articoli, nella
persona del responsabile del procedimento connesso all'attuazione degli
obblighi ivi previsti.
3. Ai fini del monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del ruolo e
dell'azione della pubblica amministrazione, i soggetti responsabili di cui al
comma 2, trasmettono all'Agenzia di cui all'articolo 4 una scheda informativa
degli interventi e delle azioni di promozione dell'efficienza energetica
intraprese.
Art. 13. Edilizia pubblica
1. In relazione agli usi efficienti dell'energia nel settore degli edifici, gli
obblighi della pubblica amministrazione comprendono di norma:
a) il ricorso, anche in presenza di esternalizzazione di competenze, agli
strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli
interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che
prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata;
b) le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di
interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei
generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15 per cento
della superficie esterna dell'involucro edilizio che racchiude il volume lordo
riscaldato;
c) la certificazione energetica degli edifici pubblici o ad uso pubblico, nel
caso in cui la metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, e l'affissione
dell'attestato di certificazione in un luogo, dello stesso edificio, facilmente
accessibile al pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192.
2. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici o ad
uso pubblico le amministrazioni pubbliche si attengono a quanto stabilito dal
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
Art. 14. Apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione
1. In relazione all'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature
che consumano energia, gli obblighi della pubblica amministrazione
comprendono l'acquisto di prodotti con ridotto consumo energetico, in tutte le
modalità, nel rispetto, per quanto applicabile, del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 201, e suoi provvedimenti attuativi.
Art. 15. Procedure di gara
1. Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla
parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed aventi ad oggetto
l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente
all'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in
conformità ai livelli di progettazione specificati dall'articolo 93 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché la realizzazione degli interventi
attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'articolo 83 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in mancanza di progetto preliminare
redatto a cura dell'Amministrazione.
2. Alla individuazione degli operatori economici che possono presentare le
offerte nell'ambito degli appalti di cui al comma 1, si provvede secondo le
procedure previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
Capo V
Definizione di standard
Art. 16. Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici
1. Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di qualità e
competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici, con uno o più decreti
del Ministro dello sviluppo economico è approvata, a seguito dell'adozione di
apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione volontaria per
le ESCO di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), e per gli esperti in gestione
dell'energia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z).
2. Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di obiettività
e di attendibilità per le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento
dell'efficienza energetica, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo
economico è approvata, a seguito dell'adozione di apposita norma tecnica da
parte dell'UNI-CEI, una procedura di certificazione per il sistema di gestione
energia così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera v), e per le diagnosi
energetiche così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera n).
3. Il Ministro dello sviluppo economico aggiorna i decreti di cui ai commi 1 e 2
all'eventuale normativa tecnica europea emanata in riferimento ai medesimi
commi.
4. Fra i contratti che possono essere proposti nell'ambito della fornitura di un
servizio energetico rientra il contratto di servizio energia di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al presente
decreto.
Art. 17. Misurazione e fatturazione del consumo energetico
1. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia,
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con uno o più provvedimenti da
adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
individua le modalità con cui:
a) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia al
dettaglio provvedono, nella misura in cui sia tecnicamente possibile,
finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici
potenziali, affinché i clienti finali di energia elettrica e gas naturale, ricevano, a
condizioni stabilite dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas, contatori
individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano
informazioni sul tempo effettivo d'uso;
b) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia al
dettaglio, al momento di sostituire un contatore esistente, forniscono contatori
individuali, di cui alla lettera a), a condizioni stabilite dalla stessa Autorità per
l'energia elettrica e il gas e a meno che ciò sia tecnicamente impossibile e
antieconomico in relazione al potenziale risparmio energetico preventivato a
lungo termine o a meno che ciò sia antieconomico in assenza di piani di
sostituzione dei contatori su larga scala. Quando si procede ad un nuovo
allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni così
come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, si forniscono sempre contatori individuali, di cui alla lettera a),
fatti salvi i casi in cui i soggetti di cui sopra abbiano già avviato o concluso
piani di sostituzione dei contatori su larga scala;
c) le imprese di distribuzione nel dare seguito alle attività di cui alle lettere
a) e b) e alle condizioni di fattibilità ivi previste, provvedono ad individuare
modalità che permettano ai clienti finali di verificare in modo semplice, chiaro e
comprensibile le letture dei propri contatori, sia attraverso appositi display da
apporre in posizioni facilmente raggiungibili e visibili, sia attraverso la fruizione
dei medesimi dati attraverso ulteriori strumenti informatici o elettronici già
presenti presso il cliente finale;
d) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia al
dettaglio provvedono affinché, laddove opportuno, le fatture emesse si basino
sul consumo effettivo di energia, e si presentino in modo chiaro e
comprensibile, e riportino, laddove sia significativo, indicazioni circa l'energia
reattiva assorbita dall'utente. Insieme alla fattura devono essere fornite
adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei
costi energetici attuali. Le fatture, basate sul consumo effettivo, sono emesse
con una frequenza tale da permettere ai clienti di regolare il loro consumo
energetico;
e) qualora possibile e vantaggioso, le imprese di distribuzione ovvero le
società di vendita di energia al dettaglio forniscono ai clienti finali le seguenti
informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle loro fatture, contratti,
transazioni o ricevute emesse dalle stazioni di distribuzione, o unitamente ai
medesimi:
1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il
consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto
forma di grafico;
3) confronti rispetto ai parametri di riferimento, individuati dalla stessa
Autorità per l'energia elettrica e i gas, relativi ad un utente di energia medio o
di riferimento della stessa categoria di utente tenendo conto dei vincoli di
cambio fornitore;
4) secondo specifiche fornite dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e
il gas, informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni di consumatori, le
agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti Internet da cui si
possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza
energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche
tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia.
Capo VI (2)
Misure di accompagnamento
Art. 18. Diagnosi energetiche e campagne di informazione
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Agenzia definisce le modalità con cui assicura la disponibilità di sistemi di
diagnosi energetica efficaci e di alta qualità destinati a individuare eventuali
misure di miglioramento dell'efficienza energetica applicate in modo
indipendente a tutti i consumatori finali, prevedendo accordi volontari con
associazioni di soggetti interessati.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'Agenzia predispone per i
segmenti del mercato aventi costi di transazione più elevati e strutture non
complesse altre misure quali i questionari e programmi informatici disponibili
su Internet o inviati per posta, garantendo comunque la disponibilità delle
diagnosi energetiche per i segmenti di mercato in cui esse non sono
commercializzate.
3. La certificazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni, si considera equivalente ad una diagnosi
energetica che risponda ai requisiti di cui ai commi 1 e 2.
4. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 sono stabilite le modalità con cui le
imprese di distribuzione concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di
garantire la disponibilità di diagnosi energetiche a tutti i clienti finali.
5. Ai fini di dare piena attuazione alle attività di informazione di cui
dall'articolo 4, comma 4, lettera e), l'Agenzia si avvale delle risorse rinvenenti
dal fondo di cui all'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, assegnate con le modalità previste dal medesimo comma.
6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi
energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione
dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo
decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si
applica l'allegato III al presente decreto legislativo. Ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui all'allegato III
si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora
provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva
2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti
provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province autonome che
abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano
misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri
provvedimenti con i contenuti dell'allegato III.
(2) NDR: Il presente Capo VI è stato erroneamente indicato in GU come Capo
V.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19. Disposizioni finali e copertura finanziaria
1. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono
aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in conformità alle
modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a
livello comunitario.
2. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, le parole da: «con modalità definite con decreto» fino alla
fine del comma sono soppresse.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle
norme di attuazione.
4. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori
entrate, a carico della finanza pubblica.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 20. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato I
(previsto dall'articolo 3, comma 2)
TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO
FINALE
TABELLA DI CONVERSIONE
Fonte di energia kJ (NCV) kgep (NCV) kWh (NCV)
— — — —
1 kg di carbone 28.500 0,676 7,917
1 kg di carbon fossile 17.200-30.700 0,411-0,733 4,778-8,528
1 kg di mattonelle di lignite 20.000 0,478 5,556
1 kg di lignite nera 10.500-21.000 0,251-0,502 2,917-5,833
1 kg di lignite 5.600-10.500 0,134-0,251 1,556-2,917
1 kg di scisti bituminosi 8.000-9.000 0,191-0,215 2,222-2,500
1 kg di torba 7.800-13.800 0,186-0,330 2,167-3,833
1 kg di mattonelle di torba 16.000-16.800 0,382-0,401 4,444-4,667
1 kg di olio pesante residuo 40.000 0,955 11,111
1 kg di olio combustibile 42.300 1,010 11,750
1 kg di carburante (benzina) 44.000 1,051 12,222
1 kg di paraffina 40.000 0,955 11,111
1 kg di GPL 46.000 1,099 12,778
1 kg di gas naturale (3) 47.200 1,126 13,10
1 kg di GNL 45 190 1,079 12,553
1 kg di legname (umidità 25%) (4) 13.800 0,330 3,833
1 kg di pellet/mattoni di legno 16.800 0,401 4,667
1 kg di rifiuti 7.400-10.700 0,177-0,256 2,056-2,972
1 MJ di calore derivato 1.000 0,024 0,278
1 kWh di energia elettrica 3.600 0,22 (5)
Fonte: Eurostat.
Allegato II
(previsto dall'articolo 16, comma 4)
CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA
1. Finalità.
1. Il presente allegato definisce i requisiti e le prestazioni che qualificano il
contratto servizio energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
2. Definizioni.
1. Ai fini del presente allegato valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e loro successive modificazioni. Valgono
inoltre le seguenti definizioni:
a) contratto servizio energia: è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e
delle prestazioni di cui al paragrafo 4 disciplina l'erogazione dei beni e servizi
necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di
trasformazione e di utilizzo dell'energia;
b) contratto servizio energia «Plus»: è un contratto servizio energia che
rispetta gli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 5 e che si configura come
fattispecie di un contratto di rendimento energetico;
c) fornitore del contratto servizio energia: è il fornitore del servizio energetico
che all'atto della stipula di un contratto servizio energia risulti in possesso dei
requisiti di cui al paragrafo 3.
3. Requisiti del Fornitore del contratto servizio energia.
1. Sono abilitate all'esecuzione del contratto servizio energia i fornitori di
servizi energetici che dispongono dei seguenti requisiti:
a) abilitazione professionale ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e
successive modificazioni, testimoniata da idoneo certificato rilasciato dalle
CCIAA competenti, per le seguenti categorie:
1) Settore «A» (impianti elettrici);
2) Settore «C» (riscaldamento e climatizzazione);
3) Settore «D» (impianti idrosanitari);
4) Settore «E» (impianti gas);
b) rispondenza ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con particolare riferimento
alle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), e di cui all'articolo 11,
comma 3, del medesimo decreto.
2. Il Fornitore del contratto servizio energia è obbligatoriamente tenuto a
dichiarare dalla fase di proposta contrattuale il possesso dei requisiti di cui al
presente paragrafo, fornendo esplicita attestazione delle relative informazioni
identificative.
3. Per i contratti servizio energia «Plus» è richiesto, in aggiunta ai requisisti di
cui ai precedenti punti, un sistema di qualità aziendale conforme alle norme
ISO 9001:2000 o altra certificazione equivalente, in materia di prestazioni
attinenti il contratto di servizio energia certificato da ente e/o organismo
accreditato a livello nazionale e/o europeo.
4. Requisiti e prestazioni del contratto servizio energia.
1. Ai fini della qualificazione come contratto servizio energia, un contratto deve
fare esplicito e vincolante riferimento al presente atto e prevedere:
a) la presenza di un attestato di certificazione energetica dell'edificio di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni. Qualora si tratti di un edificio residenziale o composto da una
pluralità di utenze, la certificazione energetica deve riferirsi anche alle singole
unità abitative o utenze. In assenza delle linee guida nazionali per la
certificazione energetica, il relativo attestato è sostituito a tutti gli effetti
dall'attestato di qualificazione energetica, conformemente all'articolo 11,
comma 1-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni che dovrà comunque comprendere:
1) determinazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione
invernale e/o estiva e/o per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio,
nonché per eventuali altri servizi forniti nell'ambito del contratto alla data del
suo avvio, espressi in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno, conformemente alla
vigente normativa locale e, per quanto da questa non previsto, al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successivi decreti attuativi;
2) espressa indicazione degli interventi da effettuare per ridurre i consumi,
migliorare la qualità energetica dell'immobile e degli impianti o per introdurre
l'uso delle fonti rinnovabili di energia, valutati singolarmente in termini di costi
e di benefici connessi, anche con riferimento ai possibili passaggi di classe
dell'edificio nel sistema di certificazione energetica vigente.
Per i contratti su utenze che non rientrano nel campo di applicazione del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dovrà comunque essere prodotta
una diagnosi energetica avente le caratteristiche di cui ai numeri 1) e 2).
La certificazione energetica deve essere effettuata prima dell'avvio del
contratto di servizio energia fermo restando la necessità di una valutazione
preliminare al momento dell'offerta e la possibilità, nell'ambito della vigenza
contrattuale, di concordare ulteriori momenti di verifica;
b) un corrispettivo contrattuale riferito a parametri oggettivi, indipendenti dal
consumo corrente di combustibile e di energia elettrica degli impianti gestiti dal
Fornitore del contratto servizio energia, da versare tramite un canone periodico
comprendente la fornitura degli ulteriori beni e servizi necessari a fornire le
prestazioni di cui al presente allegato;
c) fatto salvo quanto stabilito dal punto b), l'acquisto, la trasformazione e l'uso
da parte del Fornitore del contratto servizio energia dei combustibili o delle
forniture di rete, ovvero del calore-energia nel caso di impianti allacciati a reti
di teleriscaldamento, necessari ad alimentare il processo di produzione del
fluido termovettore e quindi l'erogazione dell'energia termica all'edificio;
d) l'indicazione preventiva di specifiche grandezze che quantifichino ciascuno
dei servizi erogati, da utilizzare come riferimenti in fase di analisi consuntiva;
e) la determinazione dei gradi giorno effettivi della località, come riferimento
per destagionalizzare il consumo annuo di energia termica a dimostrare
l'effettivo miglioramento dell'efficienza energetica;
f) la misurazione e la contabilizzazione nelle centrali termiche, o la sola
misurazione nel caso di impianti individuali, dell'energia termica
complessivamente utilizzata da ciascuna delle utenze servite dall'impianto, con
idonei apparati conformi alla normativa vigente;
g) l'indicazione dei seguenti elementi:
1) la quantità complessiva totale di energia termica erogabile nel corso
dell'esercizio termico;
2) la quantità di cui al numero «1)» distinta e suddivisa per ciascuno dei servizi
erogati;
3) la correlazione fra la quantità di energia termica erogata per ciascuno dei
servizi e la specifica grandezza di riferimento di cui alle lettere d) ed e);
h) la rendicontazione periodica da parte del fornitore del contratto servizio
energia dell'energia termica complessivamente utilizzata dalle utenze servite
dall'impianto; tale rendicontazione deve avvenire con criteri e periodicità
convenuti con il committente, ma almeno annualmente, in termini di Wattora o
multipli;
i) la preventiva indicazione che gli impianti interessati al servizio sono in regola
con la legislazione vigente o in alternativa l'indicazione degli eventuali
interventi obbligatori ed indifferibili da effettuare per la messa a norma degli
stessi impianti, con citazione esplicita delle norme non rispettate, valutazione
dei costi e dei tempi necessari alla realizzazione delle opere, ed indicazione di
quale parte dovrà farsi carico degli oneri conseguenti o di come essi si
ripartiscono tra le parti;
l) la successiva esecuzione da parte del Fornitore del contratto servizio energia
delle prestazioni necessarie ad assicurare l'esercizio e la manutenzione degli
impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
m) la durata contrattuale, al termine della quale gli impianti, eventualmente
modificati nel corso del periodo di validità del contratto, saranno riconsegnati
al committente in regola con la normativa vigente ed in stato di efficienza,
fatto salvo il normale deperimento d'uso;
n) l'indicazione che, al termine del contratto, tutti i beni ed i materiali
eventualmente installati per migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio e
degli impianti, ad eccezione di eventuali sistemi di elaborazione e trasmissione
dati funzionali alle attività del fornitore del contratto servizio energia, saranno
e resteranno di proprietà del committente;
o) l'assunzione da parte del Fornitore del contratto servizio energia della
mansione di terzo responsabile, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come
successivamente modificato;
p) l'indicazione da parte del committente, qualora si tratti di un ente pubblico,
di un tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la
corretta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto; se il committente è
un ente obbligato alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e
l'uso razionale dell'energia, di cui all'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, quest'ultimo deve essere indicato come tecnico di controparte;
q) la responsabilità del Fornitore del contratto servizio energia nel mantenere
la precisione e l'affidabilità di tutte le apparecchiature di misura eventualmente
installate;
r) l'annotazione puntuale sul libretto di centrale, o di impianto, degli interventi
effettuati sull'impianto termico e della quantità di energia fornita annualmente;
s) la consegna, anche per altri interventi effettuati sull'edificio o su altri
impianti, di pertinente e adeguata documentazione tecnica ed amministrativa.
2. Gli interventi realizzati nell'ambito di un contratto di servizio energia non
possono includere la trasformazione di un impianto di climatizzazione
centralizzato in impianti di climatizzazione individuali.
3. Fatto salvo quanto previsto dal punto 2, il contratto di servizio energia è
applicabile ad unità immobiliari dotate di impianto di riscaldamento autonomo,
purché sussista l'autorizzazione del proprietario o del conduttore dell'unità
immobiliare verso il Fornitore del contratto servizio energia, ad entrare
nell'unità immobiliare nei tempi e nei modi concordati, per la corretta
esecuzione del contratto stesso.
5. Requisisti e prestazioni del contratto servizio energia «Plus».
1. Ai fini della qualificazione come contratto servizio energia «Plus», un
contratto deve includere, oltre al rispetto dei requisiti e delle prestazioni di cui
al paragrafo 4, anche le seguenti prestazioni aggiuntive:
a) per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria
per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento rispetto al
corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione, nei tempi
concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza
contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di
riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati
nell'attestato di cui sopra e finalizzati al miglioramento del processo di
trasformazione e di utilizzo dell'energia;
b) l'aggiornamento dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, a valle degli interventi di cui alla lettera a);
c) per rinnovi o stipule successive alla prima la riduzione dell'indice di energia
primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5 per cento rispetto al
corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione di cui alla lettera
b), attraverso la realizzazione di interventi strutturali di riqualificazione
energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nel predetto attestato
e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo
dell'energia;
d) l'installazione, laddove tecnicamente possibile, ovvero verifica e messa a
numero se già esistente, di sistemi di termoregolazione asserviti a zone aventi
caratteristiche di uso ed esposizione uniformi o a singole unità immobiliari,
ovvero di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente
nei singoli locali, idonei ad impedire il surriscaldamento conseguente ad apporti
aggiuntivi gratuiti interni ed esterni.
2. Il contratto servizio energia «Plus» può prevedere, direttamente o tramite
eventuali atti aggiuntivi, uno «strumento finanziario per i risparmi energetici»
finalizzato alla realizzazione di specifici interventi volti al miglioramento del
processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, alla riqualificazione
energetica dell'involucro edilizio e alla produzione di energia da fonti
rinnovabili.
3. Un contratto servizio energia «Plus», stipulato in maniera conforme al
presente provvedimento, è ritenuto idoneo a:
a) realizzare gli obiettivi di risparmio energetico di cui all'articolo 3;
b) comprovare l'esecuzione delle forniture, opere e prestazioni in esso previste
costituendone formale testimonianza valida per tutti gli effetti di legge; un
contratto servizio energia «Plus» ha validità equivalente a un contratto di
locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivanti e agevolazioni di qualsiasi
natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni
energetiche.
6. Durata contrattuale.
1. Il contratto servizio energia e il contratto servizio energia «Plus» devono
avere una durata non inferiore ad un anno e non superiore a dieci anni.
2. In deroga al punto 1, si stabilisce che:
a) la durata di un contratto servizio energia e un contratto servizio energia
«Plus» può superare la durata massima di cui al punto 1, qualora nel contratto
vengano incluse fin dall'inizio prestazioni che prevedano l'estinzione di prestiti
o finanziamenti di durata superiore alla durata massima di cui al punto 1
erogati da soggetti terzi ed estranei alle parti contraenti;
b) qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio energia, le parti
concordino l'esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi e
corrispondenti ai requisiti del presente decreto, la durata del contratto potrà
essere prorogata nel rispetto delle modalità definite dal presente decreto.
3. Nei casi in cui il Fornitore del contratto servizio energia partecipi
all'investimento per l'integrale rifacimento degli impianti e/o la realizzazione di
nuovi impianti e/o la riqualificazione energetica dell'involucro edilizio per oltre il
50 per cento della sua superficie, la durata del contratto non è soggetta alle
limitazioni di cui al punto 1.
Allegato III
(previsto dall'articolo 18, comma 6)
METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER L'ESECUZIONE
DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
1. Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli
impianti.
1. Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si
adottano le seguenti norme tecniche nazionali e loro successive modificazioni:
a) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: determinazione
del fabbisogno di energia termica dell'edifico per la climatizzazione estiva ed
invernale;
b) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2-1:
determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la
climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di
utilizzo dei combustibili fossili;
c) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2-2:
determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la
climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di:
1) utilizzo di energie rinnovabili (solare-termico, solare fotovoltaico, biomasse);
2) utilizzo di altri sistemi di generazione (cogenerazione, teleriscaldamento,
pompe di calore elettriche e a gas).
2. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui al punto 1
(software commerciali), garantiscono che i valori degli indici di prestazione
energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento
massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri
determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La
predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal
Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall'Ente nazionale italiano di
unificazione (UNI).
3. In relazione alle norme tecniche di cui al punto 1, il CTI predispone lo
strumento nazionale di riferimento sulla cui base fornire la garanzia di cui al
punto 2.
4. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima è
sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui
compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal
predetto soggetto ad uno degli organismi citati al punto 2.
5. Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per il calcolo della
prestazione energetica, sono riportate nelle linee guida nazionali di cui al
decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
6. Sono confermati i criteri generali e i requisiti della prestazione energetica
per la progettazione degli edifici e per la progettazione ed installazione degli
impianti, fissati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificati dal presente decreto
legislativo, e dall'allegato I al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni.
2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
1. Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi
riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come definiti al
punto 2.
2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente
di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private
(comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato,
iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della
professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici
stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione
vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze.
Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni
di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in
collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra
tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.
Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti
in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale
da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a
seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli
edifici con superamento di esami finali. I predetti corsi ed esami sono svolti
direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse
amministrazioni.
3. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti
certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione
dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto
di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o
indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare
o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché
rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi,
ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e
dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano
derivarne al richiedente.
4. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici
ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e
dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi
superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di
interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.
5. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad
adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore,
l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6,
comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa
di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.