Delibera n. 89/07 - Condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV
venerdì 1 gennaio 2010
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'11 aprile 2007
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: la direttiva 2003/54/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, recante attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo n. 20/07);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007 (di seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007);
- gli articoli 1224 e 1382 del Codice Civile;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 11 novembre 1961, n. 949;
- il provvedimento Cip 30 luglio 1986, n. 42, come successivamente modificato e integrato (di seguito: provvedimento Cip n. 42/86);
- il provvedimento Cip 29 aprile 1992, n. 6;
- il provvedimento Cip 14 dicembre 1993, n. 15;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: deliberazione n. 4/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004,n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004,n. 136/04 (di seguito: deliberazione n. 136/04);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 281/05);
- la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 28/06);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006,n. 111/06 come modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2006, n. 160/06;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2007, n. 40/07 (di seguito: deliberazione n. 40/07);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione n. 88/07);
- il documento per la consultazione 26 febbraio 2007 relativo alle condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV (di seguito: documento per la consultazione 26 febbraio 2007);
- le risposte al documento per la consultazione 26 febbraio 2007.
- l'articolo 23, comma 1., lettera f), della direttiva 2003/54/CE, stabilisce che le condizioni di connessione dei nuovi produttori di elettricità siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, e che, in particolare, tengano pienamente conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate, tra l'altro, sulle fonti energetiche rinnovabili;
- la legge n. 481/95:
- all'articolo 1, comma 1, attribuisce all'Autorità competenze in materia di promozione della concorrenza e dell'efficienza dei servizi di pubblica utilità;
- all'articolo 2, comma 12, lettera d), stabilisce che l'Autorità definisca le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti; e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della medesima legge, l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte degli esercenti, in particolare per il servizio di connessione alle reti elettriche;
- all'articolo 2, comma 12, lettera h), stabilisce che l'Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente;
- all'articolo 2, comma 12, lettera g), stabilisce che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti ai sensi delle disposizioni di cui al medesimo comma, lettera h);
- ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla legge n. 481/95 le condizioni stabilite dall'Autorità per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità devono essere adottate nel rispetto dei principi di efficienza economica;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce che le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio, purché siano rispettate le regole tecniche, nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia;
- con la deliberazione n. 281/05 l'Autorità ha adottato condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;
- con la deliberazione n. 40/07 l'Autorità ha avviato un procedimento in materia di valutazione dell'impatto sul sistema elettrico della generazione distribuita ai fini dell'aggiornamento del relativo quadro regolatorio per quanto di pertinenza della medesima Autorità (di seguito: procedimento n. 40/07); e che, nell'ambito del predetto procedimento, è stato pubblicato il documento per la consultazione 26 febbraio 2007;
- in risposta al documento per la consultazione 26 febbraio 2007:
- le imprese distributrici hanno rappresentato, tra l'altro, che:
- la valutazione del tipo di intervento necessario all'erogazione del servizio di connessione sia lasciata in capo ai distributori e non sia derivata da un meccanismo convenzionale, pur potendo valere la classificazione delle tipologie di intervento già stabilite dalla deliberazione n. 4/04 in lavori semplici o complessi;
- ai fini della connessione di impianti di produzione, a fronte di qualunque richiesta di connessione di nuovi impianti o di potenziamenti di impianti esistenti, è sempre necessario svolgere adeguate verifiche che potrebbero rivelare la necessità di effettuare adeguamenti della rete elettrica esistente;
- gli adeguamenti di cui al precedente punto ii. potrebbero essere necessari anche in casi in cui l'eventuale connessione esistente a cui la richiesta di connessione per l'immissione si riferisce sia già dimensionata in prelievo per una potenza pari o superiore alla complessiva potenza in immissione richiesta;
- ai fini della semplicità dell'accesso al sistema elettrico per gli impianti di produzione di energia elettrica di piccola taglia è opportuno non prevedere la prestazione di garanzie finanziarie introdotta, viceversa, per la connessione degli impianti di produzione alle reti elettriche in media e in alta tensione;
- sempre al fine della semplicità, sarebbe opportuno adottare, per la determinazione delle condizioni economiche del servizio di connessione, il medesimo sistema di corrispettivi medi convenzionali attualmente applicabile per la connessione dei clienti finali, fatta eccezione per la connessione di impianti di produzione fortemente delocalizzati rispetto alla rete elettrica esistente in analogia alle disposizioni di cui al Titolo V del provvedimento Cip n. 42/86;
- ai fini di una più ordinata gestione dei rapporti tra soggetti esercenti il servizio di distribuzione e gli utenti di tale servizio, sarebbe opportuno prevedere l'unicità del soggetto titolare del punto di connessione;
- in linea generale, la presenza e l'atteso incremento dell'ammontare di generazione distribuita potrebbero comportare esigenze di sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e modalità di gestione delle medesime reti diverse da quelle attuali;
- la fissazione di indennizzi automatici in seguito a ritardi nella realizzazione della connessione dovrebbe rifarsi alla metodologia già adottata nell'ambito della deliberazione n. 281/05;
- i produttori hanno rappresentato, tra l'altro, che:
- sarebbe opportuno stabilire un limite di potenza (ad es. 50 kW) al di sotto del quale, la connessione sia comunque effettuata in bassa tensione;
- le condizioni regolanti le procedure per la connessione e le regole tecniche per la connessione dovrebbero trovare applicazione in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale riducendo al minimo (al limite annullando) eventuali margini di discrezionalità dei singoli distributori;
- l'unicità del soggetto titolare del punto di connessione potrebbe ostare all'adozione di schemi gestionali delle realtà di produzione e consumo volti al conseguimento di maggiore flessibilità ed efficienza gestionale;
- dovrebbe essere stabilito un sistema di indennizzi automatici in caso di ritardi nella realizzazione della connessione che dia un segnale rilevante ai distributori, prevedendo, in particolare, che sia eliminata la previsione dell'esonero al versamento degli indennizzi automatici in caso di ritardi nell'attivazione della connessione per cause imputabili a soggetti terzi;
- sarebbe auspicabile la redazione di un corpo normativo unitario relativo alla connessione degli impianti di produzione alle reti elettriche;
- le imprese distributrici hanno rappresentato, tra l'altro, che:
- le osservazioni al documento per la consultazione 26 febbraio 2007 formulate dalle imprese distributrici hanno evidenziato una struttura di costo sottostante all'erogazione del servizio di connessione degli impianti di produzione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica differente da quella relativa alla connessione di impianti di consumo che si sostanzierebbe in un'asimmetria di trattamento della potenza richiesta rispettivamente in immissione e in prelievo, con ciò determinando la conseguenza di non poter assumere la potenza eventualmente disponibile in prelievo come potenza sicuramente disponibile anche per l'immissione;
- gli elementi di cui al precedente alinea riguardano solamente gli aspetti infrastrutturali delle reti di distribuzione e non riguardano eventuali costi corrispondenti all'introduzione di nuove modalità di gestione delle reti di distribuzione in presenza di generazione distribuita;
- fermi restando gli elementi indicati nei due precedenti alinea, lo stato evolutivo del procedimento n. 40/07 e le valutazioni quantitative fornite in esito al processo di consultazione non consentono ancora una precisa quantificazione dei parametri atti alla completa finalizzazione della struttura di corrispettivi per la connessione della generazione distribuita;
- pertanto, allo stato attuale, pur nel rispetto dei principi di efficienza economica di cui alla legge n. 481/95, risulta possibile unicamente esprimere una differenziazione di carattere metodologico nella struttura dei corrispettivi per la connessione della generazione distribuita rispetto alla connessione dei clienti finali, lasciando la completa caratterizzazione di tale struttura al momento in cui saranno disponibili maggiori elementi in esito al procedimento n. 40/07.
- adottare condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV secondo lo schema indicato nel documento per la consultazione 26 febbraio 2007 modificato e integrato in aderenza agli esiti del processo di consultazione, prevedendo:
- nelle more della finalizzazione del procedimento n. 40/07, la fissazione di una struttura di corrispettivi per la connessione per gli impianti di produzione di energia elettrica differenziata rispetto alle connessioni di impianti di consumo, pur tuttavia lasciando inalterati gli effetti economici che si avrebbero rispetto alle condizioni risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento Cip n. 42/86 per i clienti finali, fatta eccezione per un corrispettivo fisso da versare all'atto della presentazione delle richiesta di connessione;
- ai soli fini dell'erogazione del servizio di connessione, la gestione unitaria del punto di connessione da parte del soggetto che richiede la connessione;
- l'introduzione di una soglia minima al di sotto della quale la connessione deve essere erogata sicuramente in bassa tensione;
- stabilire un sistema di indennizzi automatici che l'impresa distributrice è tenuta a corrispondere al produttore nel caso in cui la connessione alla rete non sia completata entro i termini previsti prevedendo che:
- il sistema di indennizzi automatici sia parametrato unicamente al ritardo accumulato;
- la corresponsione degli indennizzi non limiti il risarcimento alla prestazione dovuta, mantenendo il diritto del soggetto responsabile della connessione alla richiesta di risarcimento della quota di danno eventualmente non coperta attraverso il predetto sistema di indennizzi;
- in virtù del principio esposto alla precedente lettera b), l'indennizzo automatico sia fissato pari ad euro 5,00 (cinque) per ogni giorno di ritardo del completamento della connessione, fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni, corrispondenti ad un indennizzo automatico di euro 900 (novecento), indipendentemente dall'entità della potenza richiesta per la connessione;
- procedere all'adozione di condizioni dedicate alla connessione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento solo in esito ai procedimenti per l'attuazione del decreto legislativo n. 20/07 al fine di contestualizzare le osservazioni trasmesse al documento per la consultazione 26 febbraio 2007 con gli esiti dei predetti procedimenti
DELIBERA
- di approvare le condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di abrogare l'articolo 4 della deliberazione n. 28/06;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.