D.I.A. per il Fotovoltaico
Interessante notare che in caso di istallazioni di impianti Fotovoltaici integrati o parzialmente integrati che comunque abbiano la stessa inclinazione della falda (tetto), i lavori sono da considerarsi di "Manutenzione Ordinaria" e di conseguenza non è necessaria la D.I.A. ma una semplice comunicazione preventiva al comune di riferimento.
Di seguito riportiamo l'articolo 11, comma 3 del D.Lgs 115 del 2008, che per attuazione della direttiva 2006/32/CE riporta quanto segue:
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio
1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento
dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori
eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non
superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o
integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso
orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli
edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono
soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a
quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma
3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.