domenica 12 settembre 2010

Detrazione IRPEF del 55% per interventi di risparmio energetico sugli edifi ci

Quest’anno puoi detrarre dalla dichiarazione dei redditi fino al 55% delle spese effettuate per pannelli solari, caldaie, pompe di calore ad alta effi cienza, impianti geotermici a bassa entalpia, coibentazione pareti, tetti, solai e pavimenti, fi nestre e infi ssi, e lavori di riqualifi cazione energetica in generale. Di seguito la guida integrale, che puoi scaricare al seguente link... Guida Detrazione PDF
Se sei in procinto di ristrutturare casa o fare nuovo acquisti leggi quanto segue o scarica la guida in PDF, ti sarà molto utile.
È ora di cambiare!
Rendere le nostre abitazioni effi cienti energeticamente vuol dire
consumare meno energia a parità di comfort, quindi risparmiare! È
possibile ottenere risultati di effi cienza senza sacrifi ci, mantenendo lo
stesso benessere nelle abitazioni, o addirittura migliorandolo. Utilizzando
lampadine ed elettrodomestici ad alta effi cienza, diffusori idrici adatti,
spegnendo i led dei televisori e dei computer, potremmo risparmiare tra
il 15 e il 20% di energia l’anno.
Ad una spesa troppo alta di energia contribuiscono anche le dispersioni
termiche dovute al cattivo isolamento e ai vecchi impianti di riscaldamento
poco effi cienti presenti nelle nostre abitazioni.
Oggi la politica del governo incentiva gli interventi di risparmio energetico
offrendo rilevanti sgravi fi scali per lavori di ristrutturazione della casa
che ne migliorino l’effi cienza energetica utilizzando materiali isolanti,
installando pannelli solari, sostituendo il proprio impianto termico con
caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta effi cienza, impianti
geotermici a bassa entalpia.
Intraprendere interventi di risparmio energetico signifi ca:
· consumare meno energia e ridurre subito le spese di riscaldamento
e condizionamento; · migliorare le condizioni di vita all’interno dell’appartamento,
migliorando il suo livello di comfort ed il benessere di chi vi soggiorna
e vi abita; · partecipare allo sforzo nazionale ed europeo per ridurre sensibilmente
i consumi di combustibile da fonti fossili; · proteggere l’ambiente in cui viviamo e contribuire alla riduzione
dell’inquinamento del nostro paese e dell’intero pianeta; · investire in modo intelligente e produttivo i nostri soldi.
Con interventi ben progettati, gli investimenti rientrano in tempi brevi,
grazie alla riduzione della bolletta energetica, anche in assenza di
incentivi. Le detrazioni li rendono particolarmente vantaggiosi.
La casa evoluta 1

Per avere garanzie sull’effi cacia degli interventi è auspicabile che un
tecnico svolga, preventivamente, una diagnosi energetica dell’edifi cio,
individui le soluzioni tecniche per migliorare le prestazioni ed effettui le
relative valutazioni economiche.
Due sono gli strumenti che garantiscono il cittadino sui risultati dei suoi
investimenti per l’effi cienza energetica:
➜ l’asseverazione, cioè la documentazione che attesta che l’intervento
possiede i requisiti tecnici richiesti dalla normativa per usufruire
delle detrazioni e che riguarda, ad esempio,la qualità energetica delle
fi nestre, il rendimento della caldaia, la garanzia di cinque anni per
i pannelli solari, ecc...;
➜ la certifi cazione/qualifi cazione energetica, un attestato che rispecchia
la situazione energetica successiva all’intervento di ristrutturazione
effettuato, e che fornisce indicazioni su possibili ulteriori interventi
migliorativi delle prestazioni energetiche dell’immobile con una loro
valutazione sintetica in termini di costi/benefi ci.
L’esperienza dell’applicazione di questa prassi su edifi ci condominiali
costruiti fi no agli anni ‘80 dimostra che si può ottenere una riduzione dei
consumi del 40%.
Gli interventi agevolati e
il periodo della detrazione
La legge fi nanziaria 2007 ha introdotto per i contribuenti una detrazione
dall’IRPEF o dall’IRES del 55% delle spese sostenute per gli interventi
di riqualifi cazione energetica effettuati sugli edifi ci esistenti. La legge
fi nanziaria 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007) ha prorogato gli
incentivi già previsti e ne ha introdotto di nuovi, per spese sostenute entro
il 31 dicembre 2010.
Possono usufruire della detrazione le persone fi siche, gli enti, le imprese,
(su beni strumentali all’esercizio delle attività) per le spese effettuate su
edifi ci o parti di edifi ci o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale.
Per tutti gli interventi possono essere detratte le spese delle opere tecniche
e le spese per le prestazioni professionali necessarie alla loro realizzazione,
compresa la redazione dell’attestato di certifi cazione o di qualifi cazione
energetica e la eventuale asseverazione.

Gli interventi su edifi ci esistenti ammessi alla detrazione sono: · interventi di riqualifi cazione energetica globale di interi edifi ci · la coibentazione di chiusure orizzontali e verticali · la sostituzione di fi nestre comprensive di infi ssi · l’installazione di pannelli solari termici · la sostituzione completa o parziale di impianti di riscaldamento
con altri dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad
alta effi cienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.
Per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2009, la detrazione dall’imposta
lorda è in cinque rate annuali di pari importo.
Per lo stesso intervento, queste detrazioni fi scali non sono cumulabili con
le detrazioni del 36% previste per la manutenzione straordinaria delle
abitazioni né con altre agevolazioni fi scali nazionali. Sono però compatibili
con la richiesta di titoli di effi cienza energetica (certifi cati bianchi) di cui al
Dl del 24 luglio 2004 del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e con incentivi di diversa
natura che saranno indicati in un decreto di prossima emanazione.
Cosa fare per poter usufruire
della detrazione
· Per interventi di riqualifi cazione globale dell’edifi cio (comma 344) e
per interventi sull’involucro edilizio (comma 345), con l’esclusione
della sostituzione di fi nestre comprensive di infi ssi in singole
unità immobiliari, richiedere ad un tecnico abilitato l’attestato di
qualifi cazione energetica conforme all’allegato A del DM 19/2/2007.
(Con l’entrata in vigore delle "linee guida sulla certifi cazione
energetica" di cui al DM 26/6/09 attuativo del D. Lgs. 192/05, è
necessario produrre e conservare l'attestato di certifi cazione
energetica ma, ai soli fi ni delle detrazioni fi scali del 55%, si deve
trasmettere all'ENEA solo l'attestato di qualifi cazione energetica). · se necessaria, richiedere ad un tecnico abilitato l’asseverazione che
attesti che l’intervento risponda ai requisiti tecnici richiesti. · Nel caso di persona fi sica, effettuare i pagamenti tramite bonifi co
postale o bancario, dal quale risulti la causale del versamento (ossia gli
estremi della fattura da saldare e il riferimento alla legge Finanziaria
2008), il codice fi scale del benefi ciario della detrazione, la partita IVA o

il codice fi scale del soggetto a cui il versamento è destinato. · Compilare la scheda informativa relativa agli interventi realizzati,
conforme all’allegato E o all’allegato F del DM 19/02/2007 e
successive modifi cazioni e integrazioni. · Trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fi ne dei lavori (intesa
come data del collaudo degli interventi), i seguenti documenti:
➜ copia dell’attestato di qualifi cazione energetica (se necessario)
➜ copia della scheda informativa (allegato E o F del DM del 19/2/2007 e
s.m.i.)
Questa documentazione deve essere trasmessa esclusivamente
compilando a video gli appositi moduli opportunamente predisposti
sul sito http://effi cienzaenergetica.acs.enea.it. Una volta inviati
i moduli telematicamente, il sito rilascerà ricevuta informatica
(C.P.I.D) valida a tutti gli effetti.
Solo in casi particolarmente complessi non riconducibili in
alcun modo ai modelli predisposti sul sito è possibile inviare la
documentazione per mezzo raccomandata con ricevuta semplice
all’indirizzo:
ENEA, Dipartimento ACS, via Anguillarese, 301 - 00123 Roma,
specifi cando come riferimento sulla busta “Riqualifi cazione
energetica. Anno….”, facendo ovviamente riferimento all’anno in
cui sono terminati i lavori. · Conservare ed eventualmente esibire, a richiesta della
Amministrazione Finanziaria, tutta la documentazione tecnica
(compresi gli originali cartacei dell’attestato di qualifi cazione
energetica e della scheda informativa), le fatture e i bonifi ci
comprovanti le spese effettivamente sostenute. Se gli interventi
sono effettuati su parti comuni degli edifi ci, va conservata ed
esibita anche copia della delibera assembleare e della tabella
millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati
dal detentore dell’immobile, infi ne, va conservata la dichiarazione
del consenso ai lavori da parte del possessore.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 311/2006, le decisioni condominiali
possono essere adottate a maggioranza semplice nel caso in cui esista
un attestato di certifi cazione o una diagnosi energetica che individui gli
interventi da fare e ne attesti i risultati in termini di contenimento del
fabbisogno energetico.

Gli interventi ammessi
· Interventi di riqualifi cazione energetica. (art.1 comma 344)
Riguardano l’immobile nel suo complesso. La condizione per cui
sia detraibile dall’Irpef il 55% delle spese è che siano migliorate le
prestazioni energetiche dell’immobile. In particolare si richiede che
l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
risulti non superiore ai valori defi niti dall’Allegato A al DM 11/03/2008.
Per questi interventi è permessa una detrazione massima di 100.000 €,
pari a una spesa di 181.818,20 €.
La prestazione energetica di di un edifi cio è la quantità di energia annua
necessaria all’edifi cio, nell’ipotesi di un utilizzo standard dello stesso, per
i bisogni connessi alla climatizzazione (invernale ed estiva), la produzione
di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione.
· Interventi sull’involucro edilizio. (art.1 comma 345)
Le condizioni affi nché sia detraibile il 55% delle spese sono che
dopo l’intervento siano ridotte le dispersioni termiche attraverso le
chiusure esterne e le fi nestre.
I valori di trasmittanza da rispettare, in funzione della zona climatica
dove sorge l’edifi cio, sono quelli indicati nella tabella 2 del D.M. 26
gennaio 2010.
Si fa presente che tutta la normativa incentivante, così come quella
tecnica relativa all’effi cienza energetica, è reperibile sul sito:
http://effi cienzaenergetica.acs.enea.it.
La trasmittanza termica è il fl usso di calore che passa attraverso una
parete per metro quadro di superfi cie della parete stessa e per grado
K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura
esterna o del locale attiguo.
Le spese ammesse sono quelle che riguardano: la fornitura e la
messa in opera di materiale coibente e di materiali ordinari per il
miglioramento delle caratteristiche termiche delle pareti esistenti
siano esse verticali o orizzontali; la demolizione e la ricostruzione
della chiusura; la sostituzione completa della vecchia fi nestra con

una nuova, comprensiva di infisso; il miglioramento dei componenti
vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni.
Nel caso della sola sostituzione di finestre comprensive di infissi,
l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione del
produttore di detti elementi, che attesti il rispetto dei requisiti
richiesti.
Per questi interventi è possibile detrarre al massimo 60.000 €,
corrispondenti ad una spesa di 109.090,90 €.
· Installazione di pannelli solari (art. 1 comma 346) per la
produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per il
fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di
ricovero e cura, istituti scolastici e università. Le spese ammesse
a detrazione riguardano la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche e elettroniche,
delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti
solari termici, anche integrati con impianti di riscaldamento. In
questo caso l’asseverazione deve attestare il rispetto dei seguenti
requisiti:
➜ che i pannelli solari e i bollitori impiegati siano garantiti per
almeno cinque anni;
➜ che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici siano
garantiti almeno due anni;
➜ che i pannelli solari dispongano di una certificazione di qualità
conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciata
da un laboratorio accreditato;
➜ che l’installazione dell’impianto sia stata eseguita in conformità
ai manuali di installazione dei principali componenti.
Possono accedere alle detrazioni anche i pannelli solari realizzati
in autocostruzione: per questa tipologia di intervento, secondo
quanto disposto dal DM 06/08/09, in alternativa ai punti 1 e 3,
può essere prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico
corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
Per questi interventi è possibile detrarre al massimo 60.000 €,
corrispondenti ad una spesa di 109.090,90 €.

· Interventi sugli impianti di riscaldamento. (art. 1 comma 347)
Riguardano la sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti
dotati di caldaie a condensazione o pompe di calore ad alta efficienza
o impianti geotermici a bassa entalpia, e la messa a punto del sistema
di distribuzione. Le spese ammesse riguardano lo smontaggio e la
dismissione dell’impianto di riscaldamento esistente, la fornitura
e la posa in opera delle apparecchiature termiche, meccaniche,
elettriche e elettroniche, delle opere idrauliche e murarie per la
sostituzione dell’impianto; sono comprese anche le spese per la
messa a punto della rete di distribuzione, per i sistemi di trattamento
dell’acqua, per i dispositivi di controllo e regolazione e per i sistemi
di emissione.
Ricordiamo che non possono essere detratte le spese sostenute
nel caso di trasformazione dell’impianto centralizzato in impianti
individuali autonomi.
Nei casi in cui spetta la detrazione, l’asseverazione del tecnico deve
attestare il rispetto dei seguenti requisiti:
Per i nuovi impianti con caldaie a condensazione:
➜ Che siano installati generatori di calore a condensazione con un
rendimento termico utile, a carico, pari al 100% della potenza
termica utile nominale, maggiore o uguale a 93+2LogPn, dove
Log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale
del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn
maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a
400 kW; inoltre che siano installate ove tecnicamente compatibili
(secondo quanto previsto dal DM 06/08/09) valvole termostatiche a
bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente
sulla portata) su tutti i corpi scaldanti, ad eccezione degli impianti
di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature
medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
Nel caso di impianti aventi potenza nominale del focolare
maggiore o uguale a 100 kW, oltre al rispetto di quanto sopra,
l’asseverazione deve specificare:
• che sia stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
• che la regolazione climatica agisca direttamente sul bruciatore;
• che sia stata installata una pompa di dipo elettronico a giri variabili.
Altri incentivi
CIRCOLARE 24/E del 27 aprile 2007 - Art. 1, comma 353, della legge 27
dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) - IRPEF - Nuova detrazione di
imposta per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni
con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. Modalità
applicative.
Per la sostituzione di frigoriferi o congelatori con altri di classe
energetica non inferiore ad A+ è prevista una detrazione dell’imposta
lorda pari al 20% del costo in un’unica rata fi no a un massimo di
200 euro. Occorre conservare la fattura o lo scontrino c.d. “parlante”
del pagamento e la documentazione fornita dal costruttore in cui
sia evidenziata la classe energetica. Inoltre, occorre approntare
e conservare un’autodichiarazione da cui risulti la tipologia
dell’apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.) e le
modalità utilizzate per lo smaltimento dello stesso con l’indicazione
dell’impresa a cui è stato consegnato il vecchio apparecchio. La legge
fi nanziaria 2008 ha prorogato l’agevolazione sino al 31/12/2010.
Adempimenti semplificati per la sostituzione di caldaiette individuali.
Nel caso di sostituzione di caldaie autonome tradizionali con caldaie
a condensazione di potenza nominale del focolare inferiore a 100kW,
l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione del
produttore della caldaia a condensazione e delle valvole termostatiche
a bassa inerzia termica, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
Per impianti con pompe di calore ad alta efficienza ovvero con
impianti geotermici a bassa entalpia:
➜ Per i lavori realizzati negli anni 2009 e 2010 devono essere
installate pompe di calore aventi un coefficiente di prestazione
(COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di
climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER),
almeno pari ai valori minimi fissati nell’allegato I del DM 06/08/09,
riferiti agli anni 2009 e 2010.
➜ Il sistema di distribuzione deve essere messo a punto e equilibrato
in relazione alle portate.
Qualora siano installate pompe di calore dotate di variatore di
velocità (inverter), i valori di COP e EER riportati nell’allegato I sono
ridotti del 5%.
Nel caso di sostituzione di impianto termico con pompa di calore ad alta
efficienza di potenza elettrica non superiore a 100kW, l’asseverazione
può essere sostituita da una certificazione del produttore che attesti
il rispetto dei medesimi requisiti.
Per questi interventi è possibile detrarre al massimo 30.000 €,
corrispondenti ad una spesa di 54.545,45 €.

Per saperne di più
La certifi cazione energetica degli edifi ci
Viene introdotta in Italia dal D.Lgs. n. 192 del 19 agosto del 2005, che recepisce
la direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
Si tratta di un documento che qualifi ca energeticamente l’edifi cio attraverso
la valutazione dei suoi “consumi” (in analogia a quanto avviene con le classi
energetiche degli elettrodomestici), ed ha anche lo scopo di individuare e
promuovere gli interventi di miglioramento più effi caci e convenienti.
La certifi cazione è già obbligatoria per i nuovi edifi ci. Per gli edifi ci
preesistenti l’obbligo di dotarsi della certifi cazione scatta al momento
della compravendita:
• dal 1° luglio 2007 per gli immobili di superfi cie utile superiore a 1.000
m2, se venduti in blocco;
• dal 1° luglio 2008 per quelli di superfi cie utile inferiore a 1.000 m2,
sempre se venduti in blocco;
• dal 1° luglio 2009, per le singole unità immobiliari.
Inoltre copia del certifi cato dovrà essere messa a disposizione del
conduttore in caso di locazione.
Ma la certifi cazione è obbligatoria anche nel caso di ristrutturazione di
edifi ci esistenti (nei casi indicati all’Art.3, comma 2 del D. Lgs. 192/2005).
In generale, la certifi cazione prevede che un professionista abilitato faccia
un check-up dell’edifi cio e, sulla base dei dati rilevati, ne calcoli i consumi
e ne attribuisca la classe energetica. Egli deve inoltre indicare gli interventi
utili a migliorare le prestazioni dell’edifi cio, quindi a diminuire i consumi
e salire alle classi superiori.
Infi ne, il Decreto 26 giugno 2009, in vigore dal 25 luglio 2009, con il fi ne
di perseguire un’applicazione omogenea della certifi cazione energetica
su tutto il territorio nazionale, ha introdotto le Linee guida nazionali per
la certifi cazione energetica degli edifi ci. Le nuove misure si applicano
alle Regioni e Province autonome che non hanno ancora provveduto, in
applicazione della Direttiva 2002/91/CE, ad adottare propri strumenti di
certifi cazione energetica degli edifi ci. Quelle che vi hanno già provveduto,
invece, devono adottare misure atte a favorire un graduale ravvicinamento
dei propri strumenti regionali alle nuove disposizioni.
I collettori solari
Sono anche detti pannelli solari termici e servono a catturare l’energia
che giunge dal Sole sulla Terra e ad utilizzarla per produrre acqua
calda ad una temperatura dell’ordine di 38-45°C. I collettori solari per la
produzione di acqua calda sono composti da una superfi cie piana simile
ad un radiatore, contenente al suo interno un liquido che, riscaldato dal
sole, permette di trasferire il calore assorbito all’acqua contenuta in un
serbatoio di accumulo, riscaldandola.
L’acqua calda prodotta da un collettore solare è mediamente pari a 80-
130 litri/giorno per ogni metro quadro di pannello installato. Per calcolare
le dimensioni del pannello solare da installare non si deve tener conto
dei m2 della casa, ma del numero dei membri della famiglia e quindi del
prevedibile consumo di acqua calda, pari a 30-50 litri/giorno a persona.
Mediamente occorre installare una superfi cie di pannelli solari di 2-3 m2
per coprire il fabbisogno di acqua calda di una famiglia di 3-5 persone.
Il pannello solare lavora bene nelle giornate di sole e, in minor misura,
anche con il cielo nuvoloso. Per poter disporre sempre di acqua calda è
indispensabile che nel serbatoio sia inserita una resistenza elettrica con
termostato tarato a circa 40°C.
In alternativa, se già esiste nella casa una caldaia istantanea a gas
a controllo elettronico per la produzione dell’acqua calda sanitaria,
possiamo collegare il sistema solare all’impianto termico esistente,
al quale fornirà acqua preriscaldata. Questa soluzione permette di
risparmiare sulla bolletta del gas e di disporre di acqua calda senza limiti
di consumo, utilizzando al massimo le capacità del pannello solare.
Le caldaie a condensazione
Sono attualmente le caldaie che utilizzano la tecnologia più avanzata.
Questa permette di recuperare parte del calore contenuto nei gas
di scarico sotto forma di vapore acqueo, consentendo un migliore
sfruttamento del combustibile e quindi il raggiungimento di rendimenti
più alti e una riduzione dei consumi.
Infatti, mentre nelle caldaie tradizionali i gas residui della combustione
sono espulsi ad una temperatura di circa 110 gradi, nella caldaia
a condensazione, prima di essere espulsi, i gas attraversano uno
scambiatore di calore, all’interno del quale il vapore acqueo condensa,
cedendo parte del calore latente di condensazione (da qui il nome)
all’acqua del circuito primario.

Il risultato è che i gas di scarico fuoriescono ad una temperatura di 40°C
e viene recuperato il calore che altrimenti sarebbe andato disperso. La
caldaia a condensazione, a parità di energia fornita, consuma meno
combustibile rispetto ad una di tipo tradizionale. Infatti, la quota di energia
recuperabile è dell’ordine del 16-17%.
Le caldaie a condensazione esprimono il massimo delle prestazioni quando
vengono utilizzate con impianti che funzionano a bassa temperatura (30-
50°C), come ad esempio con impianti a pannelli radianti, riscaldamento
a pavimento o a battiscopa.
I Riferimenti legislativi:
DECRETO del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (G.U. n. 96 del
14/10/1993),”Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione,
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifi ci ai fi ni del contenimento
dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10” e sue modifi che e integrazioni.
DECRETO Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, “Attuazione della direttiva 2002/91/
CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” (S. O. n. 158 alla G.U. n. 222 del
23/9/2005) e sue modifi che e integrazioni.
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (fi nanziaria 2007). Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (S.O.G.U. n. 299 del 27/12/2006). Art. 1
commi dal 344 al 349.
Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (fi nanziaria 2008) articolo 1 comma 20 e 24.
DECRETO 19 febbraio 2007 - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di
riqualifi cazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 1, comma
349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
DECRETO 07 aprile 2008 - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di
riqualifi cazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 1, comma
349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
DECRETO legislativo 29 novembre 2008, n°185 coordinato con la legge di conversione
28 gennaio 2009 n°2 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa per ridisegnare in funziona anti-crisi il quadro strategico nazionale”.
DECRETO 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certifi cazione energetica degli edifi ci”
DECRETO 06 agosto 2009 - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di
riqualifi cazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 1, comma
349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
DECRETO 26 gennaio 2010 “Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di
riqualifi cazione energetica degli edifici”