FAQ RITIRO DEDICATO
mercoledì 5 maggio 2010
- 1. A quali condizioni avviene il ritiro dedicato?
Il regime di ritiro dedicato avviene al prezzo che si forma sul mercato elettrico (prezzo zonale orario), corrisposto sulla base del profilo orario di immissione del singolo produttore. Ciò consente di riflettere fedelmente le condizioni economiche di mercato.
Ne consegue che il GSE riconosce il prezzo zonale orario all’energia elettrica immessa in rete e ammessa al ritiro dedicato. Nel caso di produttori che non dispongano di misuratori orari dell’energia elettrica immessa in rete sarà il gestore di rete che procederà a determinare il profilo orario di immissione del singolo produttore (la deliberazione n. 118/03 prevede che l’energia elettrica immessa in rete da impianti che non dispongono di misuratori orari sia ripartita sulle ore che appartengono a ciascuna fascia secondo un profilo piatto). - 2. Il ritiro da parte del GSE dell’energia elettrica è a titolo oneroso?
Si. La Deliberazione AEEG prevede che il GSE applichi ai produttori che si avvalgono del ritiro dedicato un corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore dell’energia elettrica ritirata, a copertura dei costi amministrativi, fino a un massimo di 3.500 euro all’anno per impianto. - 3. Quali sono le soglie definite per l’ammissibilità ai prezzi minimi garantiti?
Possono optare per i prezzi minimi garantiti gli impianti di potenza:- nominale media annua fino a 1 MW (impianti idroelettrici);
- attiva nominale fino a 1 MW (impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili);
ad eccezione delle centrali ibride.I prezzi minimi garantiti sono differenziati per fonte e per scaglione. Il prezzo subisce aggiornamenti annuali da parte dell’AEEG. Nelle more dell’aggiornamento, vengono rivalutati i prezzi 2008 sulla base dei coefficienti ISTAT.
Con riferimento ai corrispettivi e agli scaglioni validi per il 2009:Esempio:
la produzione dell’impianto è stata di 2.100.000 kWh
I° scaglione: 250.000 kWh x 0,1404 euro/kWh = 35.100 euro
II° scaglione: 250.000 kWh x 0,1073 euro/kWh = 26.825 euro
III° scaglione: 500.000 kWh x 0,0867 euro/kWh = 43.350 euro
IV° scaglione: 1.000.000 kWh x 0,0805 euro/kWh = 80.500 euro
Fuori scaglione: 100.000 kWh x prezzo zonale (del. AEEG 111/06 art. 30.4 lett. b)Esempio:
la produzione dell’impianto è stata di 2.100.000 kWh
I° scaglione: 500.000 kWh x 0,1011 euro/kWh = 50.550 euro
II° scaglione: 500.000 kWh x 0,0856 euro/kWh = 42.800 euro
III° scaglione: 1.000.000 kWh x 0,0745 euro/kWh = 74.500 euro
Fuori scaglione: 100.000 kWh x prezzo zonale (del. AEEG 111/06 art. 30.4 lett. b) - 4. Come vengono calcolati gli scaglioni?
Gli scaglioni dell’energia elettrica vengono calcolati con riferimento all’energia immessa maggiorata del relativo coefficiente di perdita per gli impianti connessi in bassa e media tensione. Si veda la FAQ 13 - 5. Come vengono calcolati i prezzi minimi garantiti nel caso in cui si aderisca alla convenzione per un periodo di tempo inferiore all’anno?
In tali casi saranno ridefiniti gli scaglioni in proporzione alla durata minore della convenzione, ovvero: se, per esempio, la durata sarà di soli sei mesi, gli scaglioni saranno pari a:
Con riferimento ai corrispettivi e agli scaglioni validi per il 2008:
- per i primi 250.000 di kWh annui, 98 euro/MWh;
- da oltre 250.000 fino a 500.000 di kWh annui, 82,6 euro/MWh;
- da oltre 500.000 fino a 1.000.000 di kWh annui, 72,2 euro/MWh.
Esempio (Altre fonti per impianti di potenza nominale media annua fino a 1 MW):
la produzione dell’impianto è stata di 1.500.000 kWh nei sei mesi di durata della convenzione
I° scaglione: 250.000 kWh x 0,098 euro/kWh = 24.500 euro
II° scaglione: 250.000 kWh x 0,0826 euro/kWh = 20.650 euro
III° scaglione: 500.000 kWh x 0,0722 euro/kWh = 36.100 euro
Fuori scaglione: 500.000 kWh x prezzo zonale orario (del. AEEG 111/06 art. 30.4 lettera b). - 6. Quali sono i prezzi che applica il GSE?
I prezzi per il ritiro dell’energia elettrica applicati dal GSE fanno riferimento a quelli individuati dal Gestore del Mercato elettrico per la valorizzazione dell’energia elettrica in ciascuna zona e saranno calcolati su base oraria.
Il GSE, dal 2008, pubblica sul proprio sito internet, con cadenza mensile:
- i prezzi medi mensili per fascia oraria, calcolati come media, per ciascuna fascia oraria, dei prezzi zonali orari ponderata sulle quantità di energia complessivamente vendute in ogni punto di dispacciamento gestito dal GSE;
- i prezzi unici mensili calcolati come media, per ciascun mese, dei prezzi zonali orari ponderata sulle quantità di energia complessivamente vendute in ogni punto di dispacciamento gestito dal GSE. - 7. Cosa si intende per prezzo zonale?
Il prezzo di vendita zonale è il prezzo di equilibrio in ciascuna zona, geografica e virtuale, rappresentativa di una porzione della rete nazionale. Attualmente le zone geografiche di mercato sono: Nord (NORD), Centro Nord (CNOR), Centro Sud (CSUD), Sud (SUD), Calabria (CALB), Sicilia (SICI), Sardegna (SARD).
Le zone virtuali nazionali sono invece relative a Poli di produzione limitata così come definite da Terna. - 8. Perché viene applicata l’IVA al 10%?
In relazione all’IVA applicabile del 10% si fa riferimento al DPR 633/72, tabella allegata A/3 punto 103:
“103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica”. - 9. Quali sono le tempistiche di fatturazione e pagamento per il ritiro energia e per i corrispettivi?
Se si definisce come mese “n”, il mese di competenza dell’energia prodotta e immessa in rete, avremo la seguente tempistica:
“n+1”
- dal giorno 1 ed entro il giorno 15, i gestori di rete locale inviano i dati di misura al GSE;
- dal giorno 1 ed entro il giorno 25, il GSE pubblica i dati di misura sul portale informatico a disposizione dei produttori;
- dal giorno di disponibilità delle misure pubblicate all’ultimo giorno del mese, i produttori accedono al portale per accettare o contestare la proposta di fattura.
“n+2”
- entro il giorno 10, il produttore può formalizzare la fattura proposta dal GSE apponendo la data e il numero progressivo. Gli altri dettagli di validità della fattura sono già presenti nella proposta;
- entro il giorno 20 lavorativo ma comunque entro l’ultimo giorno del mese, il GSE procede a mandare in pagamento il saldo tra fatture attive e passive da e verso il produttore;
- entro 5 giorni calendariali della data di pagamento, il GSE mette a disposizione del produttore la situazione finanziaria netta debitrice o creditrice;
- dal giorno 16 al giorno 20, il GSE riceve da Terna e pubblica sul portale informatico i corrispettivi di sbilanciamento.
“n+3”
- entro il giorno 10, il produttore può formalizzare la fattura relativa ai corrispettivi di sbilanciamento proposta dal GSE, apponendo la data e il numero progressivo;
- entro il giorno 20 lavorativo ma comunque entro l’ultimo giorno del mese, il GSE procede a mandare in pagamento il saldo tra fatture attive e passive da e verso il produttore.
La tempistica di ricevimento delle misure comporta il fisiologico sfasamento di un mese tra la proposta di fattura per il ritiro dell’energia elettrica e i corrispondenti corrispettivi di sbilanciamento.
La ritardata accettazione delle misure proposte dal GSE potrebbe comportare lo slittamento del pagamento al mese successivo. - 10. Quando può avere inizio il ritiro dedicato?
Si deve distinguere tra gli impianti per i quali al 31 dicembre 2007 era in vigore una convenzione con il proprio gestore di rete e gli impianti che inviano istanza per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2008.Impianti convenzionati con gestore di rete, scadente al 31 dicembre 2007La convenzione con il GSE decorre dal 1° gennaio 2008 se il titolare di impianto invia istanza al GSE corredata da copia della precedente convenzione in scadenza, stipulata con il proprio gestore di rete. L’istanza deve essere proposta tempestivamente al GSE possibilmente entro il 2007. Date successive potranno essere prese in considerazione dal GSE che vaglierà caso per caso le motivazioni che hanno generato il ritardo nella domanda.
Impianti che inviano per la prima volta istanza a partire dal 1° gennaio 2008Il ritiro dell’energia elettrica può avere inizio a decorrere dal decimo giorno successivo a quello in cui viene inoltrata istanza al GSE. Tuttavia ciò presuppone che il GSE abbia ricevuto, controllato e valicato l’istanza, per cui il termine di 10 giorni potrebbe rappresentare un termine minimo. Nel caso di inoltro a mano o tramite corriere o tramite posta prioritaria o posta ordinaria, la data di inoltro coincide con la data di ricevimento della domanda medesima da parte del GSE, come da quest’ultimo registrata. - 11. Come devo procedere per fatturare al GSE l’energia elettrica ceduta?
Si elencano di seguito le operazioni da compiere per arrivare all’emissione di una fattura verso il GSE:Accettazione delle partite commerciali:1. accedere al portale web per il ritiro dedicato
2. accedere alla sezione di gestione delle istanze
3. andare sul menù “Corrispettivi” e all’interno di questo cliccare “Validazione corrispettivi”
4. controllare e salvare sul proprio computer il file CSV contenente il dettaglio delle partite commerciali
5. spuntare l’opzione “accetta”
6. cliccare il pulsante salva e successivamente il pulsante convalida (in basso a destra della schermata).A questo punto è possibile procedere alla fatturazione:1. andare sul menù “Fatture e pagamenti” e all’interno di questo cliccare “Creazione fatture”
2. inserire il numero di fattura progressiva desiderato e la data di emissione (secondo il formato gg/mm/aaaa)
3. cliccare il pulsante “salva” in basso a destra della schermata.
Solo al termine di queste operazioni il GSE sarà in grado di procedere al pagamento degli importi dovuti. - 12. Come devo procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti al GSE?
Il pagamento delle fatture emesse dal GSE nei confronti dei produttori avviene esclusivamente a seguito di compensazione tra gli importi reciprocamente fatturati.
L'ammontare netto che ogni Produttore dovrà incassare dal GSE o pagare al GSE, viene pubblicato entro 5 giorni calendariali dalla data di pagamento dell’energia ceduta al GSE secondo le modalità riportate nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento.
Per tale motivo dovranno essere pagati al GSE solo gli importi fatturati, dovuti dal produttore, che non trovino una copertura negli importi delle fatture emesse dal Produttore verso il GSE.
- Generale (13)
- 1. Cosa si intende per ritiro dedicato dell’energia elettrica?
Il ritiro dedicato è il ritiro dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell’energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 da parte del gestore di rete a cui l’impianto è connesso e per la cui regolazione economica agisce il GSE sulla base delle modalità e delle condizioni definite dalla Deliberazione AEEG n. 280/07. - 2. Chi è il soggetto che procede al ritiro dedicato?
L’AEEG, con Deliberazione n. 280/2007, ha stabilito che il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE Spa ricopra il ruolo di intermediazione commerciale tra i produttori e il sistema elettrico e conseguentemente proceda al ritiro dedicato dell’energia elettrica. - 3. Quali sono i vantaggi di aderire al regime di ritiro dedicato?
Il vantaggio per il produttore è rappresentato da una notevole semplificazione dell’iter per la cessione dell’energia elettrica. In tale caso, infatti, il GSE è l’unico soggetto al quale il produttore dovrà rivolgersi per stipulare la convenzione che regola il ritiro commerciale dell’energia elettrica sostituendo ogni altro adempimento contrattuale relativo alla cessione commerciale dell’energia elettrica e all’accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto.
Il produttore non avrà rapporti con Terna e con il distributore per ciò che riguarda accesso e gestione amministrativa e commerciale del ritiro. Tuttavia la convenzione con il GSE non sostituisce gli adempimenti relativi alla connessione e alla conclusione del regolamento di esercizio dell’impianto né la regolazione relativa a eventuali prelievi di energia elettrica effettuati dal produttore. - 4. Per quali impianti è prevista la possibilità di richiedere al GSE il ritiro dedicato dell’energia elettrica?
E’ prevista la possibilità di richiedere il ritiro dedicato per l’energia elettrica prodotta dagli impianti:
1. con potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, ivi compresa la produzione imputabile delle centrali ibride;
2. di qualsiasi potenza che producano energia elettrica dalle seguenti fonti rinnovabili:
- eolica;
- solare;
- geotermica;
- del moto ondoso;
- maremotrice;
- idraulica (limitatamente agli impianti ad acqua fluente).
3. con potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti non rinnovabili, ivi compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride;
4. con potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore (così come definito dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99).
In sintesi si tratta degli impianti citati dall’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04. - 5. E’ possibile accedere al regime di ritiro dedicato per gli impianti già inclusi in altri tipi di convenzione con il GSE?
Si, nel rispetto delle condizioni di accesso previste dal regime di ritiro dedicato, e comunque al netto dell’energia elettrica prodotta, immessa in rete e ceduta al GSE nell’ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97. - 6. Sono obbligato a cedere le mie eccedenze produttive al GSE?
No, il regime di ritiro dedicato si pone quale alternativa al normale regime di vendita dell’energia elettrica e può essere attivato esclusivamente su richiesta del produttore. - 7. E’ necessario che il produttore richieda esplicitamente il ritiro dell’energia elettrica al GSE per potersi avvalere delle modalità di ritiro, delle condizioni economiche e delle semplificazioni previste dalla deliberazione AEEG?
Sì, perché il produttore può scegliere di destinare commercialmente la propria produzione di energia elettrica a chi ritiene più opportuno (Borsa elettrica, cliente finale idoneo, cliente grossista) e non necessariamente al GSE. - 8. A cosa serve la convenzione stipulata tra il GSE e il produttore?
La convenzione serve a regolare il ritiro commerciale dell’energia elettrica e sostituisce ogni altro adempimento contrattuale relativo alla cessione commerciale dell’energia elettrica, all’accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto. - 9. La convenzione sostituisce gli adempimenti relativi alla connessione dell’impianto?
No, non sostituisce né gli adempimenti relativi alla connessione, né quelli relativi alla conclusione del regolamento di esercizio dell’impianto, né la regolazione relativa ad eventuali prelievi di energia elettrica effettuati dal produttore. - 10. E’ possibile richiedere il ritiro dedicato solo per una quota dell’energia prodotta?
E’ previsto che l’adesione al regime di ritiro dedicato sia riferita all’intera quantità di energia elettrica immessa in rete dall’impianto (ad eccezione di quella ceduta nell’ambito di convenzioni di cessione pluriennali). Un autoproduttore che autoconsuma parte della propria produzione di energia elettrica, può richiedere il ritiro dell’energia elettrica non autoconsumata e immessa in rete. - 11. E’ possibile stipulare una convenzione per un periodo di tempo inferiore all’anno?
Si, la convenzione ha una durata annuale tacitamente rinnovabile, il Produttore ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in ogni momento della sua vigenza previo invio di disdetta a mezzo raccomandata almeno 60 giorni prima dalla data dalla quale si intende recedere. - 12. Se un impianto di cogenerazione ha una potenza elettrica superiore a 10 MVA e viene immessa in rete solo una parte della produzione di energia elettrica, corrispondente ad una potenza inferiore a 10 MVA, è possibile richiedere al GSE
Ai sensi della legge n. 239/04 la soglia pari a 10 MVA è riferita alla potenza dell’impianto, non alla potenza immessa in rete. Pertanto l’energia elettrica prodotta da tale impianto e immessa in rete può essere ceduta al GSE solo se l’impianto è alimentato da fonti rinnovabili ed è nella titolarità di un autoproduttore.
In generale, l’energia elettrica prodotta da un impianto di potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentato da fonti rinnovabili diverse da quella eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, può essere ceduta al GSE solo se l’impianto è nella titolarità di un autoproduttore. - 13. Quando può avere inizio il ritiro dedicato?
Si deve distinguere tra gli impianti per i quali al 31 dicembre 2007 era in vigore una convenzione con il proprio gestore di rete e gli impianti che inviano istanza per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2008.Impianti convenzionati con gestore di rete, scadente al 31 dicembre 2007.La convenzione con il GSE decorre dal 1° gennaio 2008 se il titolare di impianto invia istanza al GSE corredata da copia della precedente convenzione in scadenza, stipulata con il proprio gestore di rete. L’istanza deve essere proposta tempestivamente al GSE possibilmente entro il 2007. Date successive potranno essere prese in considerazione dal GSE che vaglierà caso per caso le motivazioni che hanno generato il ritardo nella domanda.
Impianti che inviano per la prima volta istanza a partire dal 1° gennaio 2008
Il ritiro dell’energia elettrica può avere inizio a decorrere dal decimo giorno successivo a quello in cui viene inoltrata istanza al GSE. Tuttavia ciò presuppone che il GSE abbia ricevuto, controllato e valicato l’istanza, per cui il termine di 10 giorni potrebbe rappresentare un termine minimo. Nel caso di inoltro a mano o tramite corriere o tramite posta prioritaria o posta ordinaria, la data di inoltro coincide con la data di ricevimento della domanda medesima da parte del GSE, come da quest’ultimo registrata.
- Istruzioni di accesso (3)
- 1. Quali sono le modalità di accesso al regime di ritiro dedicato?
E’ previsto che:
a) il produttore avente titolo possa scegliere di avvalersi del ritiro dedicato presentando istanza al GSE;
b) il produttore sia tenuto a registrarsi presso il GSE e a fornire i dati dell’impianto nel sistema informatico appositamente predisposto dal GSE;
c) il produttore sottoscriva una convenzione annuale (tacitamente rinnovabile). - 2. Perché non è possibile proporre più istanze per impianti che insistono su un punto di connessione con unico “Codice Identificativo”?
Per accedere al regime di ritiro dedicato dell’energia elettrica è necessario indicare il codice identificativo del punto di connessione dell’impianto in modo che vi sia una relazione univoca tra tale punto e l’impianto.
Qualora i diversi impianti abbiano un “Codice SAPR” unico sul punto di connessione, non è possibile distinguere l’energia elettrica relativa a ciascun impianto a meno di una suddivisione pro quota che deve essere comunicata e verificata dal GSE.
Nei casi in cui ad un unico punto di connessione alla rete risultino connessi diversi impianti identificati da Terna e dal Gestore di rete competente con lo stesso “Codice SAPR”, sarà necessario contattare il GSE (e-mail: segnalazioni280@gse.it) per dargli modo di autorizzare la presentazione delle ulteriori istanze per ogni altro impianto sotteso allo stesso punto di connessione. - 3. Perché deve essere inviato un fax di conferma per poter essere abilitati a proseguire nell’inserimento dei dati tecnici di impianto?
La registrazione sul portale informatico del GSE è nominativa. Ciò comporta che il soggetto che intende chiedere il ritiro dedicato dell'energia elettrica prodotta, deve innanzi tutto seguire la procedura guidata di registrazione per l'inserimento dei propri dati anagrafici.
L'effettuazione con successo della registrazione su portale informatico comporta l'invio all’utente di una prima e-mail di conferma con le ulteriori istruzioni necessarie per rendere definitiva la sua registrazione e ricevere una seconda e-mail contenente lo userID e la password per l'accesso alla pagina relativa agli impianti della propria società.
Per ottenere l’abilitazione per l’accesso all’applicazione informatica per il ritiro dedicato (RID), la Società richiedente deve inviare un’apposita richiesta redatta su carta intestata e firmata dal legale rappresentante – secondo il fac-simile disponibile sul sito internet del GSE – contenente l’elenco nominativo degli utenti registrati per i quali si richiede l’abilitazione.
La richiesta di abilitazione deve essere inviata tramite fax al GSE al numero 06.8011.2023.
Tale procedura è necessaria per garantire al GSE che gli utenti registrati siano effettivamente autorizzati dalla Società ad accedere al portale informatico su cui sono presenti dati sensibili e riservati.
- Tecniche (14)
- 1. Cosa si intende per energia elettrica immessa?
Ai fini della remunerazione dell’energia elettrica e della disciplina degli sbilanciamenti, è l’energia elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi, aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo quanto riportato nella seguente tabella, colonna “A”, ripresa dalla Deliberazione AEEG n. 111/06 (modificata dalla Del. AEEG 350/07). Si veda anche la FAQ 38 - 2. Quale è il coefficiente di perdita applicato al corrispettivo di trasporto?
La determinazione del corrispettivo per il servizio di trasporto (art. 13 del. AEEG 348/07) viene fatta sull’energia elettrica effettivamente immessa nella rete, aumentata di un fattore percentuale per punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo quanto riportato nella seguente tabella, colonna "A", ripresa dalla Deliberazione AEEG n. 340/07. Si veda anche la FAQ 38. - 3. Cosa si intende per gestore di rete?
Il gestore di rete è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi Terna e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/99. - 4. Cosa si intende per impianto idroelettrico?
L’impianto idroelettrico è l’insieme delle opere di presa, di adduzione e di restituzione, delle opere civili ed elettromeccaniche a cui è associato il disciplinare di concessione di derivazione d’acqua. Nel caso in cui più impianti idroelettrici, tra loro indipendenti e ciascuno con un proprio punto di connessione alla rete, abbiano un solo disciplinare di concessione idroelettrica riferito a un valore unico di potenza nominale media annua per l’insieme degli impianti, ai soli fini dell’applicazione del presente provvedimento, essi sono trattati come impianti separati, ciascuno con un valore di potenza nominale media annua ottenuto attribuendo il valore complessivo in maniera
proporzionale alla potenza attiva nominale del singolo impianto. - 5. Cosa si intende per impianto?
Un impianto (non idroelettrico) è l’insieme dei gruppi di generazione di energia elettrica posti a monte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, caratterizzati da una o più interconnessioni funzionali. - 6. Cosa si intende per interconnessione funzionale?
L’interconnessione funzionale è:
1) dal punto di vista termico, la presenza di uno o più sistemi per il recupero del calore utile condivisi tra i vari gruppi di generazione.
2) dal punto di vista elettrico e impiantistico, la presenza di uno o più vincoli che impedisce la gestione separata di ogni gruppo di generazione. - 7. Perché se dichiaro di essere titolare di più impianti con un unico codice impianto l’applicazione informatica blocca la registrazione ed è necessario contattare il GSE?
Nei casi in cui ad unico codice impianto corrispondano più gruppi di produzione di energia elettrica, tali gruppi possono essere considerati singolarmente come impianti distinti se sono completamente indipendenti da un punto di vista costruttivo e funzionale e dunque possono operare in modo del tutto autonomo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i gruppi di produzione possono essere considerati impianti distinti se ogni singolo gruppo di produzione presenta propri circuiti di alimentazione del combustibile, propri contatori UTF e/o propri trasformatori elevatori. In modo analogo ogni singolo gruppo di produzione presenta finalità differenti dai rimanenti (ad esempio un gruppo destinato alla produzione combinata di energia elettrica e calore e un gruppo finalizzato ad un recupero energetico) e/o se ogni singolo gruppo può avere accesso ad un regime di cessione commerciale differente o ad una differente valorizzazione commerciale dell'energia all'interno dello stesso regime di cessione (ad esempio prezzi minimi garantiti).
In tutti questi casi è indispensabile segnalare al GSE la presenza delle caratteristiche sopra descritte in modo che possano essere utilizzate correttamente in fase di gestione commerciale dei corrispettivi collegati. - 8. Cosa si intende per potenza apparente nominale di un generatore?
La potenza apparente nominale di un generatore è il dato di potenza espresso in MVA riportato sui dati di targa del generatore medesimo, come fissato all’atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminato a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario. - 9. Cosa si intende per potenza apparente nominale di un impianto?
La potenza apparente nominale di un impianto è la somma, espressa in MVA, delle potenze apparenti nominali dei generatori che costituiscono l’impianto. - 10. Cosa si intende per potenza attiva nominale di un generatore?
La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva espressa in MW (calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale) erogabile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all’atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario. - 11. Cosa si intende per potenza attiva nominale di un impianto?
La potenza attiva nominale di un impianto è la somma, espressa in MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l’impianto. - 12. Cosa si intende per potenza attiva nominale media annua?
La potenza nominale media annua, richiesta per i soli impianti idroelettrici, è la potenza nominale di concessione di derivazione d’acqua. - 13. Quali sono i passi da affrontare nel caso in cui più impianti presentino un unico punto di connessione alla rete e non sia possibile misurare separatamente le quantità di energia elettrica immesse in rete da ciascun impianto?
Per accedere al regime di ritiro dedicato dell’energia elettrica è necessario indicare il codice identificativo del punto di connessione dell’impianto in modo che vi sia una relazione univoca tra tale punto e l’impianto.
Nei casi in cui ad un unico punto di connessione alla rete risultino connessi diversi impianti identificati da Terna e dal Gestore di rete competente con lo stesso Codice SAPR, sarà necessario contattare il GSE (e-mail: segnalazioni280@gse.it) per dargli modo di autorizzare la presentazione delle ulteriori istanze per ogni altro impianto sotteso allo stesso punto di connessione. - 14. Per quale tipologia di impianti e perché si devono trasmettere al GSE i dati storici relativi alla disponibilità della fonte e alle immissioni dell’energia elettrica, oltre che altri dati eventualmente richiesti dal GSE?
Questo onere è in capo ai produttori titolari di impianti alimentati a fonti rinnovabili non programmabili ed è stato introdotto al fine di consentire il miglioramento delle previsioni di immissione di energia elettrica da tali impianti.
Al GSE è stato infatti assegnato dall’Autorità il compito di implementare procedure per l’ottimizzazione delle previsioni delle immissioni di energia elettrica in rete ai fini di una corretta trasmissione di offerte sul mercato elettrico per singola unità di produzione o per aggregati di impianti non programmabili.