domenica 28 febbraio 2010

LA CERTIFICAZIONE DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI

Forse se ne parla poco, ma pochi sanno che ciò che più conta in un pannello è la certificazione secondo le relative normative. Le certificazioni sono rilasciate solo da "LABORATORI ABILITATI" (di seguito è possibile trovare un elenco), e prevedono test molto severi in STC (standard test condition) ovvero test svolti in condizioni standard. Chiaramente questo a garanzia di chi investe nel fotovoltaico. Sarebbe quindi buona norma controllare non solo se il pannello abbia la certificazione giusta, ma anche sapere chi lo ha certificato.

Il DM 19/02/07 stabilisce che, per poter accedere alle tariffe incentivanti, è necessario certificare la conformità dei moduli alle seguenti normative, in relazione alla specifica tecnologia utilizzata (silicio cristallino o film sottile):
  • CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto e omologazione del tipo;
  • CEI EN 61646: Moduli fotovoltaici a film sottile per usi terrestri – Qualifica del progetto e omologazione del tipo.
I laboratori che possono rilasciare la qualifica del progetto e l’omologazione del tipo devono essere accreditati, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da Organismi di certificazione appartenenti all’EA (European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento in ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
Attualmente al GSE risulta che i seguenti laboratori abbiano tali requisiti:
LABORATORI ACCREDITATI IN AMBITO EA
Laboratorio Città/Nazione CEI EN 61215 CEI EN 61646 Sito Web
Albacert Saronno
Italia
si si http://www.albarubens.it/index.php
Austrian Institute of Technology Vienna
Austria
si no http:/www.ait.ac.at/eet
AT4 Wireless Campanillas
Spagna
si si http://www.at4wireless.com/
ESTI Ispra (VA)
Italia
si si re.jrc.ec.europa.eu/solarec
EUROFINS - Modulo Uno Tortona (AL)
Italia
si si www.modulouno.it
Eurotest Laboratori Srl Brugine (PD)
Italia
si si www.eurotest.it
Fraunhofer ISE - VDE joint testing centre Freiburg
Germania
si si http://www.ise.fraunhofer.de/
FUNDATION CENER-CIEMAT (LEMF) Sarriguren Navarra
Spagna
si no www.cener.com
IRcCOS Legnano (MI)
Italia
si no http://www.irccos.com/
PI - Photovoltaik Institut Berlin Berlino
Germania
si si www.pi-berlin.com
TUV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH Koln
Germania
si si http://www.tuv.com/
TUV Rheinland Japan Yokohama
Giappone
si si http://www.tuv.com/
TUV-PTL
(ex ASU-PTL)
Tempe
Arizona/USA
si si www.tuvptl.com
TUV Rheinland Shanghai Shanghai
Cina
si si http://www.tuv.com/
TUV Thuringen Erfurt
Germania
si si http:// www.tuev-thueringen.de/
VDE Offenbach
Germania
si si www.vde-institut.com

LABORATORI ACCREDITATI IN AMBITO ILAC
Laboratorio Città/Nazione CEI EN 61215 CEI EN 61646 Sito Web
CQCS Testing - Shenzhen Electronic Product Quality Testing Center Shenzhen
Cina
si si http://www.cqcs.org.cn/En/_Home/Index.asp
ETL SEMKO Shanghai
Cina
si si www.intertek-etlsemko.com
Metrology & Testing Center (CETC) Tianjin
Cina
si si http://www.cetc.com.cn/web/index.asp
JET - Japan Electrical Safety and Environment Technology Laboratories Yokohama
Giappone
si si www.jet.or.jp/en

Nota bene: questi elenchi non sono da considerarsi esaustivi rispetto a tutti i laboratori che soddisfano ai succitati requisiti.
Per le richieste di accesso alle tariffe incentivanti, successive al 13 aprile 2007, l’Allegato 1 del nuovo D.M. del 19/02/07 stabilisce che, per impianti architettonicamente integrati con potenza superiore a 3 kW, in deroga alle certificazioni sopra richieste, sono ammessi moduli non certificati nel solo caso non siano disponibili dei prodotti standard certificati. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove previste dalle sopra citate norme. La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato EA, ottenute su modelli similari, oppure suffragata da adeguata motivazione tecnica.
Gli aspetti rilevanti della Certificazione dei moduli, ai fini del riconoscimento delle tariffe incentivanti, sono sinteticamente riportati nel seguente documento:

"La certifcazione dei moduli per l'accesso al Conto Energia"

IL RITIRO DEDICATO

Il Ritiro Dedicato è una forma semplificata di vendita di elettricità alla rete e significa demandare al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) il ritiro, cioè l’acquisto, di tutta l’elettricità immessa in rete dall’impianto, per contro, Il GSE corrisponde al produttore un prezzo per ogni kWh ritirato.
Per accedere al Ritiro dedicato, è sufficiente stipulare una semplice convenzione con il  GSE, che svolge il ruolo di intermediatore commerciale tra il produttore e il sistema elettrico.
Il Ritiro dedicato quindi non è propriamente un incentivo, ma si configura come una semplificazione burocratica per la vendita di energia.
Infatti un produttore o autoproduttore di energia può decidere di vendere alla rete l'energia elettrica prodotta, con due diverse modalità:

1. Vendita "diretta" 
E' la vendita realizzata nella Borsa Elettrica oppure tramite contratti bilaterali stipulati con grossisti: si chiama così perché  il produttore entra "direttamente" in contatto con il mercato.

2. Vendita "indiretta" o Ritiro dedicato 
Il GSE svolge il ruolo di intermediazione commerciale tra i produttori e il sistema elettrico. Questa formula è stata concepita appositamente per tutti i produttori che intendono vendere energia senza dover accedere al libero mercato. Il Ritiro dedicato viene spesso preferito alla vendita diretta in quanto il GSE è l'unico soggetto al quale ci si deve rivolgere. Si evita  di doversi confrontare continuamente con le imprese responsabili dei servizi di trasmissione e distribuzione e si evitano complesse pratiche burocratiche in quanto la Convenzione di Ritiro Dedicato sostituisce qualsiasi altro adempimento.
La remunerazione della produzione immessa in rete viene stabilita sulla base di un valore medio dei prezzi di mercato correnti per zona e per fascia oraria (prezzo zonale oraraio).
Tuttavia, tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW (con l'eccezione delle centrali ibride) hanno diritto a prezzi minimi garantiti, differenziati per scaglioni e aggiornati annualmente dall'AEEG.
I prezzi minimi garantiti risultano sempre vantaggiosi rispetto a quelli zonali di mercato. Infatti, se su base annua dovesse risultare che i prezzi di mercato avrebbero potuto fruttare di più al produttore, il GSE provvede ad effettuare un conguaglio a suo favore.
Nuovo regime di ritiro dedicato - Roma, 29 novembre 2007 Delibera AEEG n. 280/07

sabato 27 febbraio 2010

Tariffe Conto Energia 2011 - La proposta dell'industria Fotovoltaica italiana

Riportiamo di seguito il link al file in formato pdf proposto dal GIFI (Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane).
Alcuni dei punti essenziali sono:
1) la durata dell'incentivo di 5 anni
2) Riduzione della tariffa del 4% annuo
3) Aumentare il limite di potenza incentivabile almeno a 8000 MWp
Tariffe Conto Energia 2011 - La proposta dell'industria Fotovoltaica italiana

Scambio sul posto: le novità 2010

A partire dal 1° gennaio 2010 sono state apportate delle importanti modifiche al “Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto” (ARG/elt 74/08).

Con la Delibera 9 dicembre 2009 - ARG/elt 186/09, e in applicazione della legge 99/09, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha infatti definito una serie di modifiche tra le quali spicca la possibilità, per gli utenti che hanno già aderito allo scambio, di optare tra la gestione a credito per gli anni successivi e la liquidazione monetaria (annuale) delle eventuali eccedenze produttive.

Altra importante modifica riguarda invece i Comuni sotto i 20mila residenti e il Ministero della Difesa, per i quali è riconosciuta la possibilità di attivare lo scambio sul posto senza che sia necessario far coincidere il punto di immissione il punto di prelievo. In questo caso però la potenza complessiva non potrà superare i 200 kWp.

Lo scambio sul posto è una particolare forma di autoconsumo che consente di compensare l'energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione, utilizzando la rete elettrica locale come "magazzino virtuale" per l'energia prodotta e non immediatamente consumata
Fondamentale per poter usufruire del servizio di scambio è che gli impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica facciano capo ad un unico punto di connessione con la rete pubblica.

Deliberazione 3 giugno 2008 - ARG/elt 74/08 Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP)

Deliberazione 3 giugno 2008 - ARG/elt 74/08
Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP)

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 3 giugno 2008

Visti:
• la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
• la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CE (di seguito: direttiva 2004/8/CE);
• la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
• la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
• la legge 3 agosto 2007, n. 125/07, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia;
• la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07 (di seguito: legge n. 244/07);
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
• il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
• il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/07, recante attuazione della direttiva 2004/8/CE (di seguito: decreto legislativo n. 20/07);
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 42/02);
• la deliberazione dell’Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04;
• la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 188/05);
• la deliberazione dell’Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 28/06);
• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 111/06);

• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione n. 88/07);
• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07 (di seguito: deliberazione n. 90/07);
• il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, allegato alla deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo Integrato Vendita);
• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione n. 280/07);
• il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
• il documento per la consultazione 31 luglio 2007, n. 30/07, in materia di cogenerazione ad alto rendimento (di seguito: documento per la consultazione n. 30/07);
• il documento per la consultazione 31 luglio 2007, n. 31/07 (di seguito: documento per la consultazione n. 31/07);
• il documento per la consultazione 8 novembre 2007, n. 42/07 (di seguito: documento per la consultazione n. 42/07);
• le osservazioni ai documenti per la consultazione di cui ai precedenti alinea pervenute all’Autorità.
Considerato che:
• l’articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03 ha previsto che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, precisando che:
- nell’ambito di tale disciplina non è consentita la vendita dell’energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- tale disciplina sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all’accesso e all’utilizzo della rete elettrica;
• l’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07 ha previsto che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza nominale fino a 200 kW, tenendo conto della valorizzazione dell’energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l’accesso alle reti;
• le disposizioni relative allo scambio sul posto per la cogenerazione ad alto rendimento, a differenza delle corrispondenti disposizioni relative alle fonti rinnovabili, non impediscono la vendita dell’energia elettrica prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi;
• l’articolo 2, comma 150, della legge n. 244/07 ha previsto che il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con propri decreti, stabiliscano, tra l’altro, le modalità per

l’estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica; e che, pertanto, nelle more dell’emanazione di detti decreti, l’erogazione del servizio di scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non può che essere riferito agli impianti di potenza fino a 20 kW;
• lo scambio sul posto è un servizio opzionale attivabile su richiesta del soggetto avente titolo.
Considerato che:
• condizione essenziale per l’erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi ad un unico punto di connessione con la rete elettrica con obbligo di connessione di terzi;
• la produzione ed il consumo di energia elettrica possono verificarsi contemporaneamente o in periodi temporali diversi;
• la condizione di autoconsumo istantaneo in sito consente al soggetto interessato di non utilizzare il sistema elettrico per operare il prelievo dalla rete dell’energia elettrica consumata realizzando quindi un risparmio, stante la regolazione vigente per l’accesso alle reti elettriche, pari ai corrispettivi per l’utilizzo del sistema elettrico applicabili all’energia elettrica prelevata;
• poiché, nel sistema di mercato elettrico vigente, la valorizzazione dell’energia elettrica è effettuata su base oraria, i valori dell’energia elettrica prodotta e autoconsumata coincidono nel caso in cui la produzione e il consumo siano contestuali, mentre potrebbero differire nel caso in cui non si realizzi tale condizione di contestualità, vale a dire qualora la produzione e il consumo avvengano in ore diverse;
• il servizio di scambio sul posto consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito consentendo che l’energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente dal quale avviene la produzione, utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata;
• il servizio di immagazzinamento virtuale di cui al precedente alinea rappresenta la condizione necessaria attraverso la quale gestire la produzione di energia elettrica non contestualmente autoconsumata e quindi immessa in rete per essere ri-prelevata in un momento successivo;
• il servizio di scambio sul posto rappresenta, dunque, un fattore equalizzatore della domanda e dell’offerta energetica del singolo utente, nonché l’incentivazione allo sviluppo della piccola e della microgenerazione (con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione ad alto rendimento) e al perseguimento di un’autosufficienza energetica da parte dei singoli clienti finali;
• alla luce di quanto indicato ai precedenti alinea:
a) l’energia elettrica autoconsumata in regime di scambio sul posto, vale a dire l’energia elettrica scambiata, può essere considerata non prelevata dalla rete elettrica e, di conseguenza, il soggetto che si avvale dello scambio sul posto è esentato dagli oneri applicabili all’energia elettrica prelevata, pur avendo

utilizzato il sistema elettrico per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica scambiata;
b) la particolare forma di autoconsumo in sito consentita dallo scambio sul posto (controbilanciamento di partite di energia elettrica con diverso valore) consente al soggetto interessato di non sostenere l’onere di approvvigionamento connesso al valore dell’energia elettrica prelevata fino a concorrenza del valore dell’energia elettrica immessa in quanto l’energia elettrica scambiata è assimilabile ad energia elettrica prodotta e autoconsumata;
• l’erogazione del servizio di scambio sul posto deve quindi consentire al soggetto interessato il raggiungimento di un risultato economico che includa gli effetti di cui al precedente alinea.
Considerato che:
• con la deliberazione n. 28/06, l’Autorità ha dato prima attuazione al sopra richiamato articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03 prevedendo convenzionalmente che lo scambio sul posto si concretizzasse attraverso un saldo fisico pari alla differenza tra l’energia elettrica immessa e l’energia elettrica prelevata su base annuale (modalità net metering);
• la modalità net metering, pur facendo salvo il diritto a non corrispondere l’onere per l’utilizzo del sistema per l’energia elettrica scambiata, non tiene conto del differente valore dell’energia elettrica immessa e prelevata;
• la modalità net metering non consente di esplicitare i costi di sistema connessi all’erogazione dello scambio sul posto;
• i costi di cui al precedente alinea, che in sede di prima attuazione del meccanismo di scambio sul posto si potevano ritenere trascurabili, con l’incremento dei soggetti ammessi a tale regime in termini di numerosità e di potenza degli impianti di produzione, potrebbero divenire rilevanti.
Considerato che:
• con i documenti per la consultazione n. 30/07 e n. 31/07, l’Autorità ha indicato i propri orientamenti circa l’applicazione del richiamato disposto normativo sullo scambio sul posto, indicando il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE) quale unico soggetto incaricato di regolare:
- nei confronti del sistema elettrico, la totalità delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica dei soggetti che scelgono lo scambio sul posto;
- nei confronti dei soggetti che scelgono lo scambio sul posto, i soli saldi;
• con i medesimi documenti per la consultazione, l’Autorità ha anche richiamato l’esigenza di realizzare uno schema di scambio sul posto che costituisca una semplificazione, per quanto possibile, per i soggetti interessati pur consentendo il monitoraggio e il trasferimento dei costi dai soggetti che applicano lo scambio sul posto agli altri soggetti operanti nel sistema elettrico, anche al fine di mettere in relazione l’ammontare di tale forma di sostegno con i reali benefici apportati;
• il documento per la consultazione n. 30/07 ha altresì proposto condizioni ulteriormente semplificate nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento con efficienza particolarmente elevata, indicando diversi criteri, tra loro alternativi, per valutare detta condizione di efficienza particolarmente elevata;

• in esito ai documenti per la consultazione n. 30/07 e n. 31/07, sono state rappresentate rilevanti criticità da parte dei soggetti operanti nella vendita di energia elettrica (di seguito: imprese di vendita) ritenendo che:
- il GSE non abbia titolo a costituirsi come soggetto che svolge attività di intermediazione nel mercato libero rivolta alla vendita di energia elettrica a clienti finali;
- lo scambio sul posto debba essere affidato, nel medesimo ambito, alle imprese di vendita appositamente costituite.
In particolare, le imprese di vendita hanno evidenziato che, attribuendo al GSE la regolazione economica dei saldi (specialmente in prelievo), si potrebbe costituire una riserva di mercato che ostacolerebbe di fatto il processo di liberalizzazione.
• anche le associazioni dei produttori hanno posto in evidenza criticità in linea con quelle indicate al precedente alinea, richiedendo l’introduzione della possibilità di scelta tra il GSE e le imprese di vendita ai fini della regolazione economica dei saldi;
• tenendo conto delle osservazioni pervenute ai documenti per la consultazione n. 30/07 e n. 31/07, l’Autorità, con il documento per la consultazione n. 42/07, ha indicato i propri ulteriori orientamenti sulla disciplina dello scambio sul posto prevedendo:
- di mantenere invariata la disciplina dello scambio sul posto per le fonti rinnovabili fino a 20 kW rispetto a quella definita con la deliberazione n. 28/06;
- che lo scambio sul posto per la cogenerazione ad alto rendimento si possa tradurre nella possibilità, per un cliente finale che installi impianti di cogenerazione, di vedersi gestire l’immissione di energia elettrica (dal punto di vista della valorizzazione dell’energia elettrica immessa e per quanto riguarda i servizi di sistema relativi alle immissioni) a condizioni semplificate e, al limite, senza oneri amministrativi;
- di non prevedere l’accesso alla copertura dei costi connessi con la gestione dello scambio sul posto da parte dei venditori perché ciò costituisce una pratica di complessa attuazione, soprattutto dal punto di vista del controllo e delle verifiche delle eventuali richieste di rimborso da parte dei venditori;
• a seguito del documento per la consultazione n. 42/07, sono state formulate le seguenti principali osservazioni:
- alcune imprese distributrici ritengono che sia necessario rivedere l’attuale disciplina dello scambio sul posto (attualmente svolta dalle medesime o dalle rispettive società di vendita) al fine di garantire la trasparenza delle partite energetiche e al fine di consentire che la regolazione nei confronti del sistema elettrico riguardi il totale delle immissioni e dei prelievi, anziché il solo saldo. Tale esigenza è condivisa anche da alcune associazioni di produttori da fonti rinnovabili, garantendo comunque che la regolazione economica nei confronti dei produttori sia riferita al solo saldo. Inoltre, i produttori da fonti rinnovabili e le loro associazioni ritengono opportuno prevedere la possibilità di vedersi remunerare l’energia eventualmente immessa in più rispetto ai prelievi;
- i produttori da cogenerazione ad alto rendimento e le relative associazioni di categoria ritengono necessario prevedere che lo scambio sul posto sia inteso come un net metering, applicando quindi la regolazione vigente, almeno in fase di conguaglio, al saldo anziché al totale delle immissioni e dei prelievi. Tali produttori ritengono comunque importante anche l’esigenza di maggior

trasparenza più volte manifestata dall’Autorità nei documenti per la consultazione.
Ritenuto opportuno:
• adottare un Testo integrato dello scambio sul posto che includa sia le condizioni tecnico economiche per le fonti rinnovabili sia le condizioni tecnico economiche per la cogenerazione ad alto rendimento tenendo conto delle differenziazioni di cui alle rispettive disposizioni normative in materia di oneri e condizioni per l’accesso alle reti;
• definire una disciplina per lo scambio sul posto che si presti ad essere applicata anche agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 200 kW, compatibilmente con i principi che verranno indicati dai Ministri competenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 150, della legge n. 244/07;
• definire una disciplina per lo scambio sul posto sulla base dei seguenti principi fondamentali:
- semplicità applicativa per gli utenti dello scambio sul posto;
- trasparenza, in modo che i bilanci di energia elettrica sulle reti elettriche possano tenere conto dell’energia elettrica effettivamente immessa e prelevata;
- corretta valorizzazione economica dell’energia elettrica immessa e prelevata nell’ambito dello scambio sul posto;
- visibilità dell’incentivo trasferito agli utenti dello scambio sul posto;
- garanzia di attribuzione dello scambio sul posto alla cogenerazione ad alto rendimento attraverso un opportuno sistema di verifiche;
• prevedere che lo scambio sul posto non riguardi la regolazione economica dei prelievi di energia elettrica, che continua ad essere effettuata dalle imprese di vendita: ciò al fine di evitare di istituire un regime di “riserva” per gli utenti dello scambio sul posto, alternativo al libero mercato;
• prevedere che, al fine di garantire maggiori certezze e semplicità nelle procedure, lo scambio sul posto venga effettuato da un unico soggetto intermediario a livello nazionale;
• assegnare al GSE il sopra richiamato ruolo di intermediazione commerciale, in quanto il GSE medesimo:
- a seguito del DPCM 11 maggio 2004, ha assunto un ruolo prevalentemente rivolto alla gestione dei meccanismi di promozione e incentivazione delle fonti rinnovabili e della cogenerazione in Italia;
- ha già acquisito una considerevole esperienza nel ritiro dell’energia elettrica nell’ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, oltre che nell’ambito del ritiro dedicato di cui alla deliberazione n. 280/07, inclusa la cessione della medesima energia al mercato;
- è in grado di soddisfare le necessità di monitoraggio centralizzato dei flussi commerciali collegati allo scambio sul posto;
• lo scambio sul posto sia regolato da una convenzione, sottoscritta dall’utente dello scambio e dal GSE, che sostituisce i normali adempimenti relativi all’immissione in rete dell’energia elettrica, ma non quelli relativi all’acquisto dell’energia elettrica prelevata che continuano ad essere regolati attraverso i normali canali del servizio di vendita, secondo le modalità previste dalla regolazione vigente, ivi incluso il servizio di vendita di maggior tutela per gli aventi diritto;
• prevedere che lo scambio sul posto si concretizzi in un intervento equalizzatore da parte del GSE mediante il riconoscimento da parte dello stesso a favore del soggetto interessato di un contributo che garantisca, al più, l’equivalenza tra quanto pagato dall’utente per l’energia elettrica prelevata e il valore dell’energia elettrica immessa in rete;
• prevedere che il criterio per il calcolo del contributo di cui al precedente alinea tenga conto della valorizzazione dell’energia elettrica immessa, nei limiti del valore dell’energia elettrica complessivamente prelevata, nonché degli oneri relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento per l’energia elettrica prelevata nei limiti della quantità di energia elettrica scambiata operando una ri-attribuzione di valore di ciò che in precedenza è stato immesso in rete;
• prevedere che, nel caso in cui il valore dell’energia elettrica immessa sia superiore a quello dell’energia elettrica prelevata, tale maggior valore:
- per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, venga riportato a credito negli anni solari successivi compatibilmente con le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03;
- per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, possa essere, a scelta dell’utente dello scambio, compensata secondo le stesse modalità di cui al precedente alinea, ovvero venduta;
• prevedere che la differenza tra i costi sostenuti dal GSE e i ricavi ottenuti dal GSE per l’erogazione del servizio di scambio sul posto, oltre che gli altri costi sostenuti dal medesimo ai fini delle verifiche, vengano compensati dal Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, alimentato dalla componente tariffaria A3;
• modificare la deliberazione n. 188/05 e la deliberazione n. 90/07 al fine di coordinarle con quanto previsto dal presente provvedimento;
• abrogare la deliberazione n. 28/06
DELIBERA
1. è approvato il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per lo scambio sul posto (TISP), di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. l’Allegato A al presente provvedimento, oltre che i successivi punti 7 e 8, ha effetti a decorrere dall’1 gennaio 2009. La deliberazione n. 28/06 è abrogata a decorrere dalla medesima data;
3. quanto previsto nel presente comma e nei commi 4 e 5 si applica con riferimento alle definizioni di cui all’articolo 1 della deliberazione n. 28/06.
I Gestori contraenti effettuano i calcoli previsti dall’articolo 6, comma 6.7, della medesima deliberazione per il periodo compreso tra l’inizio dell’Anno, e il 31 dicembre 2008, dandone comunicazione al Richiedente, ad un eventuale soggetto terzo che rappresenta il Richiedente e al GSE entro il 25 febbraio 2009. Per quanto riguarda i dati di misura necessari per il calcolo dei predetti valori si applicano le stesse modalità previste dall’articolo 7, commi 7.2 e 7.3, della deliberazione

ARG/elt 42/08. I Gestori contraenti trasmettono al GSE, entro il 25 febbraio 2009, la produzione incentivata dell’anno 2008, di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto i), della deliberazione n. 188/05, per ogni Richiedente a cui deve essere calcolata;
4. qualora al 31 dicembre 2008 vi sia un Saldo annuale riportabile SR positivo, a tale quantità di energia elettrica viene attribuito un controvalore unitario pari alla media aritmetica nazionale dei valori dei prezzi zonali orari, di cui all’articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06, riferiti al 2008. Tale controvalore viene considerato dal GSE ai fini del calcolo del contributo in conto scambio, secondo quanto previsto dal comma 5.6 dell’Allegato A al presente provvedimento;
5. entro il 30 settembre 2008, le imprese distributrici e Terna trasmettono al GSE le informazioni e i dati, come indicati dal medesimo GSE, necessari ai fini dell’attivazione dello schema di scambio sul posto previsto dal presente provvedimento, ivi inclusi i codici identificativi di cui all’articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06 relativi agli impianti di produzione in regime di scambio su posto ai sensi della deliberazione n. 28/06;
6. i Gestori contraenti danno tempestiva comunicazione ai Richiedenti del venir meno, a decorrere dall’1 gennaio 2009, del rapporto contrattuale preesistente e della possibilità di sostituirlo con un nuovo rapporto contrattuale, da siglare con il GSE in applicazione dell’Allegato A al presente provvedimento. Il GSE, sulla base delle informazioni e dei dati di cui al punto 5, comunica ai Richiedenti le nuove modalità dello scambio sul posto, indicandone le modalità per l’accesso e dando indicazioni ai fini della stipula della nuova convenzione di cui al comma 3.3 dell’Allegato A al presente provvedimento, con decorrenza dall’1 gennaio 2009;
7. la deliberazione n. 188/05 è modificata nei punti di seguito indicati:
• all’articolo 1, le parole “n. 28/06” sono sostituite dalle parole “ARG/elt 74/08”;
• all’articolo 3bis, comma 3bis.1.1, le parole “coincide con il Richiedente, come definito dalla deliberazione n. 28/06” sono sostituite dalle parole “coincide con l’utente dello scambio, come definito dalla deliberazione ARG/elt 74/08”;
• nella rubrica dell’articolo 3bis.1 e dell’articolo 3bis.5, le parole “Gestore contraente” sono sostituite dalle parole “impresa distributrice”;
• all’articolo 3bis, comma 3bis.1.4, le parole “n. 28/06” sono sostituite dalle parole “ARG/elt 74/08”; al medesimo comma, dopo le parole “dell’energia elettrica prodotta”, sono aggiunte le parole “con cadenza mensile”;
• all’articolo 4, il comma 4.1 è sostituito dal seguente:
4.1 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, si applica quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 74/08, oltre che le seguenti disposizioni:
4.1.1 La produzione incentivata di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto i), con riferimento all’Anno i (PRDi), è la produzione resa disponibile, nell’anno solare i, alle utenze del soggetto responsabile in applicazione della disciplina del servizio di scambio sul posto di cui alla deliberazione ARG/elt 74/08, e pari a:
PRDi = Prod – Si se Si ≥ 0
Prodi – (Si + Pi) se Si < 0,

dove:
- Prod è la quantità di energia elettrica prodotta nell’anno solare i, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
- Si è il Saldo annuale dell’anno solare i, pari alla differenza tra l’energia elettrica immessa e l’energia elettrica prelevata nel medesimo anno;
- Pi è il Prelievo assegnato all’utente dello scambio, pari a:
zero se (Si + SRi-1) ≥ 0
– (Si + SRi-1) se (Si + SRi-1) < 0
- SRi è il Saldo annuale riportabile, pari a:
zero se (Si + SRi-1) ≤ 0
(Si + SRi-1) se (Si + SRi-1) > 0
4.1.2 La produzione incentivata di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto i), viene calcolata dal GSE, a partire dall’anno 2009, sulla base dell’anno solare, secondo le modalità di cui al comma 4.1.1.
4.1.3 Il pagamento delle “tariffe incentivanti” viene effettuato dal soggetto attuatore, che eroga un valore annuo pari al prodotto tra la produzione incentivata di cui al precedente comma 4.1.1 e la “tariffa incentivante” di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Tale pagamento viene effettuato bimestralmente in acconto, salvo conguaglio a fine anno. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l’ammontare bimestrale cumulato di detto valore supera il valore di 250 euro.
8. la deliberazione n. 90/07 è modificata nei punti di seguito indicati:
• All’articolo 1, comma 1.1, le parole “le definizioni di cui all’articolo 1 della deliberazione n. 28/06” sono soppresse;
• All’articolo 1, comma 1.1, le parole “il soggetto responsabile coincide con il Richiedente, come definito dalla deliberazione n. 28/06” sono sostituite dalle seguenti: “il soggetto responsabile coincide con l’utente dello scambio, come definito dalla deliberazione ARG/elt 74/08”;
9. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
3 giugno 2008 Il Presidente: Alessandro Ortis

NUOVA PROCEDURA PER LA FORMALIZZAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE CONVENZIONI CONTO ENERGIA

A decorrere dal giorno 11 gennaio 2010 il GSE adotterà una nuova procedura di formalizzazione e sottoscrizione delle Convenzioni in Conto Energia al fine di agevolare ulteriormente l’iter burocratico di concessione dell’incentivo previsto ai sensi del D.M. 28 luglio 2005, D.M. 6 febbraio 2006 e D.M. 19 febbraio 2007.

A tale fine si presentano di seguito le attività che il Soggetto Responsabile (SR) dell’impianto è chiamato a compiere per la stipula della convenzione a partire dal 11 gennaio 2010, in relazione alle modifiche apportate al processo:
  1. accesso alla sezione “Convenzioni” del portale dedicato alla richiesta degli incentivi (https://applicazioni.gse.it) utilizzando username e password in proprio possesso;
  2. selezione dell’impianto per cui si sta richiedendo l’attivazione della convenzione, utilizzando l’apposito menù di ricerca (se in fase di richiesta dell’incentivo non fossero stati inseriti i dati del rappresentante legale relativo a tale pratica o i riferimenti bancari del SR, l’applicazione consentirà di farlo); 
  3. consultazione del testo della convenzione che regola il rapporto contrattuale per l’erogazione dell’incentivo, relativa all’impianto selezionato (dopo aver cliccato sul tasto “Dettagli”);
  4. accettazione del contenuto della convenzione:
    1. nel caso in cui non si rilevassero delle anomalie deve selezionare l’opzione “SI” presente a fine schermate e premere il tasto “Conferma”;
    2. nel caso in cui si rilevassero delle anomalie o si volessero presentare osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n.241, il SR deve selezionare l’opzione “NO” presente a fine schermata e premere il tasto “Conferma”. In tale modo si aprirà un’apposita scheda che consentirà al SR di segnalare le difformità o anomalie rilevate; solo dopo la comunicazione da parte del GSE dell’avvenuta risoluzione delle anomalie il SR potrà passare all’attività di cui al punto 4.1;
  5. stampa e sottoscrizione della “Dichiarazione di accettazione” della convenzione (tale dichiarazione sostituisce la precedente procedura che prevedeva la stampa e la sottoscrizione dell’intera convenzione da parte del SR);
  6. invio al GSE della Dichiarazione di accettazione sottoscritta, con allegata la fotocopia del documento d’identità in corso di validità del SR (si ricorda che in assenza della fotocopia del documento del SR la convenzione non verrà attivata) all’ indirizzo:
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale M. Pilsudski 92
00197 – Roma
riportando sulla busta la dicitura: "Incentivazione impianti fotovoltaici -  Dichiarazione di accettazione della convenzione – n. pratica/impianto _________” (inserire il numero presente sulla Comunicazione della tariffa incentivante per l'impianto fotovoltaico).
A seguito della ricezione della suddetta documentazione il GSE procederà all’attivazione della convenzione e renderà disponibile al SR, nella sezione "Convenzioni" del portale, la copia in formato elettronico con firma digitalizzata del proprio legale rappresentante.

Si segnala che per richiedere informazioni e/o ulteriori chiarimenti, è possibile contattare il numero verde del GSE 800.89.69.79 o inviare una e-mail all'indirizzo chiarimenti.fotovoltaico@gse.it


Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Decreto 19 febbraio 2007 - Ministero dell'Economia e delle Finanze. Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Decreto 19 febbraio 2007
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 
(G.U. n. 47 del 26-2-2007)
 Testo aggiornato al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2009, pubblicato nella G.U. n. 224 del 26-9-2009
 
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante legge finanziaria per il 2007 (di seguito: legge finanziaria 2007) e, in particolare:
- il comma 344, in forza del quale e' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 100.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- il comma 345, in forza del quale e' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- il comma 346, in forza del quale spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- il comma 347, in forza del quale spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 30.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- il comma 348, in forza del quale le detrazioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 sono concesse con le modalità di cui all'art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e secondo le relative norme previste dal regolamento attuativo di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, nonché secondo le ulteriori condizioni previste nel medesimo comma 348;
- il comma 349, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono stabilite modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l'art. 1 riguardante disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto che la tabella 3 della legge finanziaria 2007, alle colonne delle "strutture opache orizzontali" riporta erroneamente un'inversione dei valori relativi alle trasmittanze delle "coperture" e dei "pavimenti";
Ritenuto che, in attesa della correzione del predetto errore, fosse opportuno stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, limitatamente agli interventi sulle strutture opache verticali e sulle finestre comprensive di infissi, nonché di cui ai commi 346 e 347 della legge finanziaria 2007
 
Decreta:

Art. 1. Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai commi seguenti.
2. Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all'art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del presente decreto. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.(*)
3. Per interventi sull'involucro di edifici esistenti di cui all'art. 1, comma 345, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K, evidenziati nella tabella di cui all'allegato D al presente decreto. Per interventi sull'involucro di edifici esistenti realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.(*)
4. Per interventi di installazione di pannelli solari di cui all'art. 1, comma 346, della legge finanziaria 2007, si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
5. Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all'art. 1, comma 347, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, nonche', di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.(*)
6. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali(**).
6-bis. Per coefficiente di prestazione di una pompa di calore (COP), si intende il rapporto tra il calore fornito e l'elettricita' o il gas consumati, per una fonte e per una uscita determinate cosi' come definito dalla decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas.(***)
6-ter. Per indice di efficienza energetica di una pompa di calore (EER), si intende il rapporto tra la produzione di freddo e l'elettricita' o il gas consumati, per una fonte e per una uscita determinate cosi' come definito dalla medesima decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007.(***)
7. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni.

(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008
(**) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 302 del 31-12-2007
(***) N.d.R.: Comma  aggiunto dall'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008

Art. 2. Soggetti ammessi alla detrazione
1. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, la detrazione dall'imposta sul reddito spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
2. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed e' determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
3. Per i soggetti di cui al comma 1 la detrazione dall'imposta sul reddito compete relativamente alle spese sostenute entro il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. Nel caso in cui uno degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, consista nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti(*)

(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008

Art. 3. Spese per le quali spetta la detrazione
1. La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese relative a:
a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:
1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
3) demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
2) miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
1) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
2) smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonche', a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, ovvero, con impianti di climatizzazione invernale di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008(*). Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonche' sui sistemi di emissione.
d) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.

(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008

Art. 4. Adempimenti
1. I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, sono tenuti a:
a) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione puo' essere: - sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformita' al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni; - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.(*)
b) acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all'ENEA ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione puo' essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 riqualificazione energetica.
1) copia dell'attestato di certificazione energetica, nei casi di cui all'art. 5, comma 1, ovvero, copia dell'attestato di qualificazione energetica per i casi di cui all'art. 5, comma 2, contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato A al presente decreto; l'attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, e' prodotto da un tecnico abilitato, che puo' essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di cui alla lettera a).
2) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato E al presente decreto ai fini dell'attivita' di monitoraggio di cui all'art. 11.
c) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato.
Tale condizione e' richiesta per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione di cui alla lettera a), la ricevuta di cui alla lettera b), nonche' le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale e' stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese puo' essere costituita da altra idonea documentazione. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui all'art. 1117 del codice civile, va, altresi' conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, va altresi' conservata ed esibita la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori.
1-bis. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettere a), c) e d), sono tenuti a:
a) acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero l'attestato di qualificazione energetica nei casi e con le modalita' di cui all'art. 5;
b) trasmettere all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica:
1. i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui all'allegato A al presente decreto, prodotto da un tecnico abilitato, che puo' essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di cui al comma 1, lettera a);
2. la scheda informativa di cui all'allegato E relativa agli interventi realizzati ovvero, per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unita' immobiliari, e comma 4, concernente l'installazione di pannelli solari, la scheda informativa di cui all'allegato F al presente decreto.(*)
1-ter. Esclusivamente nei casi in cui la scadenza del termine di trasmissione sia precedente al 30 aprile 2008, ovvero qualora la complessita' dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA ai sensi del comma 1-bis, lettera b), la documentazione puo' essere inviata, in copia, entro novanta giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301 - 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.(**)
1-quater. Il contribuente che non e' in possesso della documentazione di cui al presente articolo, in quanto l'intervento e' ancora in corso di realizzazione, puo' usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.(**)

2. Nei casi in cui, per lo stesso edificio o unita' immobiliare, sia effettuato piu' di un intervento fra quelli per i quali e' possibile fruire della detrazione, la documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b)(***), puo' avere carattere unitario e fornire i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.

(*) N.d.R.: Lettera così sostituita dall'art. 1 del DM 6 agosto 2009, pubblicato nella G.U. n. 224 del 26-9-2009
(**) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008
(***) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 302 del 31-12-2007

Art. 5. Attestato di certificazione e di qualificazione energetica
1. L'attestato di certificazione energetica degli edifici e' prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, e' prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie di cui all'art. 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.(*)
2. In assenza delle procedure di cui al comma 1, in luogo dell'attestato di certificazione energetica e' prodotto l'attestato di qualificazione energetica predisposto successivamente alla esecuzione degli interventi, conformemente allo schema riportato all'allegato A al presente decreto ed asseverato da un tecnico abilitato.
3 . Per gli interventi di cui all'art. 1, fino all'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192(*), i calcoli per la determinazione dell'indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto previsto all'allegato I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni. Successivamente i medesimi calcoli saranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del predetto decreto legislativo.(*)
4. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, per questo ultimo limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare minore a 100 kW, per la determinazione dell'indice di prestazione energetica ai fini dell'attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo di cui al comma 3, si puo' applicare la metodologia di cui all'allegato B al presente decreto. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 laddove richiesto, e comma 5, limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare ovvero una potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, per la determinazione dell'indice di prestazione energetica ai fini dell'attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo di cui al comma 3, si puo' applicare la metodologia di cui all'allegato G al presente decreto.(**)
4-bis. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 le attestazioni di cui al presente articolo non sono richieste per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unita' immobiliari, e comma 4 concernente l'installazione di pannelli solari.(***)

(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 1 del DM 6 agosto 2009, pubblicato nella G.U. n. 224 del 26-9-2009
(**) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008
(***) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008


Art. 6. Asseverazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
1. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all'art. 1, comma 2, l'asseverazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle all'allegato C al presente decreto.
1-bis. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all'art. 1, comma 2, realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'asseverazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.(*)

(*) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 6 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008

Art. 7. Asseverazione degli interventi sull'involucro di edifici esistenti
1. Per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, di cui all'art. 1, comma 3, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e che, successivamente all'intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella riportata nell'allegato D al presente decreto.
1-bis. Per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, di cui all'art. 1, comma 3, realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), riporta una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene nonche' i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell'intervento; detti valori devono in ogni caso essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008(*).
2. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l'asseverazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), sul rispetto degli specifici requisiti minimi, di cui al precedente comma 1, puo' essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti[, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformita' del prodotto.](**)

(*) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008
(**) N.d.R.: Periodo soppresso dall'art. 1 del DM 6 agosto 2009, pubblicato nella G.U. n. 224 del 26-9-2009

Art. 8. Asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solari
1. Per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all'art. 1, comma 4, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica il rispetto dei seguenti requisiti:
a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;
c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualita' conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che e' stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione europea o della Svizzera.(*)
d) che l'installazione dell'impianto e' stata eseguita in conformita' ai manuali di installazione dei principali componenti.
2. Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa a quanto disposto al comma 1, lettere a) e c), puo' essere prodotto [la certificazione di qualita' del vetro solare [e delle strisce assorbenti](**), secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e](***) l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

(*) N.d.R.: Lettera così sostituita dall'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 302 del 31-12-2007
(**) N.d.R.: Periodo soppresso dall'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 302 del 31-12-2007
(***) N.d.R.: Periodo soppresso dall'art. 1 del DM 6 agosto 2009, pubblicato nella G.U. n. 224 del 26-9-2009


Art. 9. Asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
1. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione(*), di cui all'art. 1, comma 5, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica che:
a) sono installati generatori di calore a condensazione, ad aria o ad acqua,(**) con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, Dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C.
2. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all'art. 1, comma 5, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato al comma 1, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), reca le seguenti ulteriori specificazioni:
a) che e' stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
c) che e' stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.
2-bis. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, di cui all'art. 1, comma 5, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica che:
a) per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato H e riferiti agli anni 2008-2009;
a-bis) Per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I e riferiti all'anno 2009(°)
b) per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sono installate pompe di calore che
[, oltre al rispetto dei requisiti di cui alla decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007,](°°) hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I(°°°) e riferiti all'anno 2010;
c) che il sistema di distribuzione e' messo a punto e equilibrato in relazione alle portate.(***)
2-ter. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 2-bis, qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocita' (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato H
e allegato I(°°°) sono ridotti del 5%.»;
c) nel comma 4 le parole «inferiore a» sono sostituite dalle parole: «ovvero di potenza elettrica nominale non superiore a»;
d) nel comma 4 dopo le parole «a bassa inerzia termica» sono inserite le seguenti parole: «ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia.(***)

3. Rientra nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, comma 5, anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. E' escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.
4. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione di cui al comma 1 puo' essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti[, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformita' del prodotto.](°°)

(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 8 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008
(**) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 1 del DM 6 agosto 2009, pubblicato nella G.U. n. 224 del 26-9-2009
(***) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 8 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008
(°) N.d.R.: Lettera aggiunta dall'art. 1 del DM 6 agosto 2009, pubblicato nella G.U. n. 224 del 26-9-2009
(°°) N.d.R.: Periodo soppresso dall'art. 1 del DM 6 agosto 2009, pubblicato nella G.U. n. 224 del 26-9-2009
(°°°) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 1 del DM 6 agosto 2009, pubblicato nella G.U. n. 224 del 26-9-2009

 
Art. 9-bis
Ripartizione della detrazione e trasferimento delle quote residue(*)
1. Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta
della ripartizione della detrazione, spettante, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa e' stata sostenuta.
2. In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi l'acquirente, ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua.

(*) N.d.R.: Articolo aggiunto dall'art. 9 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008

Art. 9-ter
Interventi sulle strutture opache orizzontali realizzati nell'anno 2007(*)
1. I soggetti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, hanno sostenuto spese per interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), nel rispetto dei requisiti di trasmittanza termica individuati nella tabella 3 allegata alla legge n. 296 del 2006, come modificata dall'art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono usufruire della detrazione di cui all'art. 1, comma 345, della citata legge n. 296, del 2006, fermi restando gli altri adempimenti richiesti, a condizione che inviino la documentazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) numeri 1 e 2, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa e' stata sostenuta.

(*) N.d.R.: Articolo aggiunto dall'art. 9 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008

Art. 10. Cumulabilita'
1. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5.
2. L'incentivo di cui al presente decreto e' compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da regioni, province e comuni.
2-bis. Ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 recante “Criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” e successive modifiche e integrazioni.(*)

(*) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 1 del  DM 6 agosto 2009, pubblicato nella G.U. n. 224 del 26-9-2009

Art. 11. Monitoraggio e comunicazione dei risultati
1. Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, l'ENEA elabora le informazioni contenute nei documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2, e comma 1-bis, numeri 1 e 2(*) e trasmette entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 2008(*) al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, una relazione sui risultati degli interventi.

(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 10 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008


Art. 11-bis
Disposizioni finali(*)
1. I parametri di risparmio energetico rilevanti ai fini della detrazione per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Per i lavori iniziati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 si applicano i parametri previsti all'art. 1, commi 344 e 345 della citata legge n. 296 del 2006. Per i lavori iniziati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 si applicano i parametri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

(*) N.d.R.: Articolo aggiunto dall'art. 10 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008

 
Roma, 19 febbraio 2007
 
p. Il Ministro dell'economia e delle finanze Visco

Il Ministro dello sviluppo economico Bersani


Allegato A
ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
(dati da riferire alla situazione successiva agli interventi)

Dati generali

(1) Ubicazione dell'edificio: ................................................................
(2) Anno di costruzione:  ...................................................................
(3) Proprietà dell'edificio:  ..................................................................
(4) Destinazione d'uso:  ....................................................................
(5) tipologia edilizia:  .........................................................................

Involucro edilizio

(6) Tipologia costruttiva:  ...................................................................
(7) Volume lordo riscaldato V [m3]:  ...................................................
(8) Superficie disperdente S [m2]:  .....................................................
(9) Rapporto S/V [m-1]:  ....................................................................
(10) Superficie utile [m2]:   ................................................................
(11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:
  ............................................................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................................
(12) Anno d'installazione del generatore di calore:   ....................................................................

Impianto di riscaldamento

(13) Tipo di impianto:                                       ....................................................................
(14) Tipo di terminali di erogazione del calore:    ....................................................................
(15) Tipo di distribuzione:                                 ....................................................................
(16) Tipo di regolazione:                                   ....................................................................
(17) Tipo di generatore:                                    ....................................................................
(18) Combustibile utilizzato:                             ....................................................................
(19) Potenza nominale al focolare del generatore di calore [kW]:   ..........................................
(20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:
  ............................................................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................................

Dati climatici

(21) Zona climatica: ....................................................................
(22) Gradi giorno:     ....................................................................

Tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili, ove presenti

(23) Tipologia di sistemi per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili: ....................................................................
................................................................................................................................................................

Risultati della valutazione energetica

Dati generali

(24) Riferimento alle norme tecniche utilizzate: ............................................................................................
................................................................................................................................................................
(25) Metodo di valutazione delle prestazione energetica utilizzato: .................................................................
................................................................................................................................................................
(26) Parametri climatici utilizzati: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Dati di ingresso

(27) Descrizione dell'edificio e della sua localizzazione e della destinazione d'uso:
...................................................................................................................................................................
....................................................................

Risultati

(28) Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale [kWh/anno]: ..............................................
(29) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale proprio dell'edificio [kWh/mq anno o
kWh/mc anno]: .............................................
(30) Pertinente valore limite dell'indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione invernale
[kWh/mq anno o kWh/mc anno]: .............................................

Lista delle raccomandazioni

(31) Indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche con una loro valutazione sintetica in termini di costi benefici:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Dati relativi al compilatore

(32) Indicare il nome del compilatore, il ruolo in relazione all'edificio in oggetto, data di nascita, iscrizione nell'albo professionale, residenza:
................................................................................................................................................................

Luogo e data
Timbro e firma del tecnico

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A
(1) Ubicazione dell'edificio - definire l'indirizzo preciso dell'immobile con provincia, comune e CAP, oppure i dati catastali (codice comune, foglio, mappale subalterno).
(2) Dato da indicare ove disponibile
(3) Dati del proprietario (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale)
(4) Destinazione d'uso: secondo art. 3 D.P.R. 412/93.
(5) Tipologia edilizia: precisare la tipologia dell'edificio: (linea, torre, schiera, villino isolato, bifamiliare, palazzina piccola/media/grande ....); nel caso di appartamento in condominio: dichiararlo e precisare la tipologia dell'edificio ed il numero di unità immobiliari presenti; nel caso di unità immobiliari non residenziali facenti parte di un edificio: dichiararlo e precisare la tipologia dell'edificio.
(6) Tipologia costruttiva: precisare il procedimento costruttivo adottato per la realizzazione dell'immobile (es: muratura portante, telaio in calcestruzzo armato, telaio in acciaio, mista, pannelli prefabbricati, ecc.).
(7) Volume lordo riscaldato: è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
(8) Superficie disperdente: è la superficie, espressa in metri quadrati, che delimita verso l'esterno, ovvero verso vani non dotati di impianti di riscaldamento, il volume riscaldato V.
(10) Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio, espressa in metri quadrati.
(11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati, ove tali dati siano disponibili.
(12) Anno d'installazione del generatore di calore: indicare ove noto; se l'anno d'installazione coincide con l'anno di costruzione dell'edificio lasciare in bianco; in caso di più sostituzioni, indicare la data dell'ultima sostituzione.
(13) Indicare se trattasi di un impianto autonomo o impianto centralizzato. in quest'ultimo caso, indicare se esiste o meno una contabilizzazione del calore per singolo utente.
(14) Indicare se trattasi di: termosifoni, pannelli radianti, ventilconvettori, ecc.
(15) Indicare se trattasi di distribuzione a: colonne montanti, per piano, ecc.
(16) Indicare se la regolazione è effettuata con: valvole termostatiche, centralina programmabile, bruciatore modulante, ecc.
(17) Specificare se la caldaia è a condensazione o meno. nel caso in cui non sia a condensazione, indicare il rendimento al 100% della potenza nominale del focolare, riportato sul libretto di uso e manutenzione della caldaia.
(18) Indicare se viene usato gas metano, gasolio, GPL, ecc.
(19) Riportare il dato come indicato sulla targhetta della caldaia, sul libretto di impianto o centrale, o sul libretto di uso e manutenzione della caldaia.
(20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati sull'impianto di riscaldamento.
(21) Zona climatica: come definita all'art. 2 del D.P.R. 412/93, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell'immobile.
(22) Gradi giorno: indicare i gradi giorno della località facendo riferimento all'Allegato A del D.P.R. 412/93 e aggiornamenti, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell'immobile.
(23) Tipologia di sistemi per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili: indicare e descrivere l'eventuale presenza di impianti per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili (fotovoltaici, solare termico, biomassa, solari passivi, ecc.).
(24) Richiamare, con riferimento all'allegato M del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06, le norme tecniche utilizzate per il calcolo dei fabbisogni energetici e dell'indice di prestazione.
(25) Richiamare, con riferimento all'allegato I del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06, la metodologia utilizzata per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell'indice di prestazione energetica. Nel caso di utilizzo del metodo semplificato di cui all'allegato B al presente decreto evidenziare l'applicazione delle Raccomandazioni CTI-R 03/3 ivi richiamate.
(26) Specificare i valori dei parametri climatici utilizzati per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell'indice di prestazione (Gradi giorno e temperatura esterna di progetto).
(27) Fornire una descrizione sintetica dell'edificio (numero di piani, numero di appartamento per piano, tipo di parametro esterno, tipo di copertura superiore, ecc.), dell'uso a cui è adibito.
(28) Indicare il risultato ottenuto sulla base dei riferimenti richiamati alle note 24, 25 e 26.
(29) E' il parametro ottenuto come da indicazioni della nota 28 diviso la superficie utile (nota 10) o il volume lordo riscaldato (nota 7).
(30) Indicare, in relazione all'ubicazione e alla tipologia dell'edificio, i pertinenti valori limiti previsti dall'allegato C, comma 1, del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06.
(31) Elencare i possibili interventi di miglioramento dell'efficienza energetica tecnicamente ed economicamente applicabili all'edificio e ai suoi impianti, specificando la tipologia, il costo indicativo ed il risparmio energetico atteso.
(32) Dati riferiti al tecnico abilitato che produce l'attestazione di qualificazione energetica.



ALLEGATO B
Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio

Si determina  l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale sulla base dei gradi giorno della località di insediamento dell'edificio e del suo rapporto di forma S/V attraverso l'utilizzo della tabella 1 dell'Allegato C al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: EPlim

Per ogni elemento edilizio, facente parte dell'involucro che racchiude il volume riscaldato, si procede al calcolo del prodotto della singola trasmittanza (U) per la relativa superficie esistenza. La sommatoria di tali prodotti diviso la sommatoria delle superfici esterne fornisce la trasmittanza media globale propria dell'edificio Ug.

Ug = (S1 x U1) + (S2 x U2) + ............./S1+S2+S3.............

In relazione ai gradi giorno della località dove sorge l'edificio di individuano i valori limite delle trasmittanze, dalle tabelle 2, 3 e 4 dell'allegato C al D.Lgs. n. 192/05 si procede al calcolo della trasmittanza globale limite dell'edificio.

Ug.lim = (S1 x U1 lim) + (S2 x U2 lim) + ........../S1+S2+S3..............

Dal rapporto tra il valore delle due trasmittanze globali precedentemente calcolate si ottiene un coefficiente correttivo adimensionale (CC trasm.) che esprime lo scostamento tra la dispersione di calore dall'involucro dell'edificio da quella massima ammissibile per quella località.

CC trasm = Ug/Ug lim

Se tale rapporto è minore di uno, per i calcoli successivi si considera CC trasm = 1

Per l'impianto di riscaldamento si procede alla determinazione del rendimento termico utile alla potenza nominale (dato di targa) del generatore di calore installato nell'edificio (h).

Sulla base della potenza termica installata (Pn) si procede alla determinazione del corrispondente rendimento minimo ammissibile (hlim) con la seguente formula:

hlim = 90+2 log.Pn

Dove il log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

Con il rapporto tra o due rendimenti si determina il coefficiente correttivo adimensionale (CC) imp. che esprime lo scostamento del rendimento del generatore installato da quello di riferimento:

CC imp. = hlim/h

Se tale rapporto è minore di uno, per i calcoli successivi si prende:
CC imp. = 1

Con questi elementi si determina il coefficiente globale correttivo edificio-impianto (CC glob.), quale proodtto dei due coefficienti precedentemente calcolati:

CC glob. = CC trasm. x CC imp.

Attraverso il prodotto del coefficiente globale correttivo edificio-impianto (Cc glob.) per l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPlim), precedentemente determinato, si individua l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da attribuire all'edificio per la sua certificazione energetica (EPi c):

EPi c = CC glob x EPi lim

Per l'applicazione della presente procedura si applicano le norme Uni vigenti. Nell'impossibilità di reperire le stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi possono essere adottati i valori riportati nelle Raccomandazione CTI-R 03/3 "Prestazioni energetiche degli edifici" Certificazione Energetica - Esecuzione della certificazione energetica - Dati relativi all'edificio - Appendice "A".



ALLEGATO C
Tabella 1.1. ed 2.1 di cui all'Allegato C, n. 1) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311

Edifici residenziali della classe E1 (classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Tabella 1.1. Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2 anno

Rapporto di
forma
dell'edificio
S/V
Zona climatica
A
B
C
D
E
F
fino a
600
GG
a
601
GG
a
900
GG
a
901
GG
a
1400
GG
a
1401
GG
a
2100
GG
a
2101
GG
a
3000
GG
oltre
3000
GG
< 0,2
10
10
15
15
25
25
40
40
55
55
> 0,9
45
45
60
60
85
85
110
110
145
145

Tutti gli altri edifici

Tabella 2.1 Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m3 anno

Rapporto di
forma
dell'edificio
S/V
Zona climatica
A
B
C
D
E
F
fino a
600
GG
a
601
GG
a
900
GG
a
901
GG
a
1400
GG
a
1401
GG
a
2100
GG
a
2101
GG
a
3000
GG
oltre
3000
GG
< 0,2
2,5
2,5
4,5
4,5
7,5
7,5
12
12
16
16
> 0,9
11
11
17
17
23
23
30
30
41
41

I valori limite riportati nelle tabelle sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell'edificio S/V, dove:
a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l'esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento), il volume riscaldato V;
b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
Per valori di S/V compresi nell'intervallo 0,2-0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.
Per località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori limite sono determinati per estrapolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG proprio della località in esame.



ALLEGATO D
Tabella dei valori limite della trasmittenza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m2K)

Zona
climatica
strutture opache
verticali
U (W/m2K)
finestre
comprensive di
infissi
U (W/m2K)
A
0,72
5,0
B
0,54
3,6
C
0,46
3,0
D
0,40
2,8
E
0,37
2,5
F
0,35
2,2




ALLEGATO E
Scheda informativa per interventi di cui all'articolo 1, comma 344, 345, 346 e 347 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese:
Se persona fisica indicare: Codice Fiscale, Cognome, nome, comune e data di nascita, sesso;
Titolo a cui sono stati fatti i lavori: possessore, detentore, contitolare;
Se persona giuridica indicare: denominazione, partita IVA, Sede sociale
Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali indicare: il codice fiscale del condominio e se il soggetto che trasmette la scheda informativa è l'amministratore o un condomino.

2. Dati identificativi della struttura oggetto dell'intervento:
Indicare l'ubicazione (denominazione COMUNE, sigla PROV, via con numero civico, interno, CAP o dati catastali: cod. comune catasto, foglio, mappale, subalterno);

3. Identificazione della tipologia di intervento eseguito:

Comma
344       345       346       347

Pareti verticali
- Superficie m2
- Trasmittanza precedente - attuale W/m2K
- verso esterno o parti non riscaldate  | Si |  | No |

Pareti orizzontali o inclinate
- Tipo (Pavimenti, solai, falde tetto)
- Superficie    m2
- Trasmittanza precedente - attuale W/m2K
- verso esterno o parti non riscaldate  | Si |  | No |

Infissi
- Tipologia esistente (Legno, alluminio, acciaio, materiali plastici, misto; tipo di vetro singolo, doppio a bassa emissione ....)
- Sostituzione infisso | Si |  | No | se "si" indicare la nuova tipologia del telaio e del vetro
- Sostituzione vetro | Si |  | No | se "si" indicare la nuova tipologia del vetro
- Superifcie mq totale vetro e telaio
- Trasmittanza attuale W/m2K

Solare termico
- Superficie netta m2.
- Tipo di installazione (tetto piano, falda....)
- Inclinazione %
- Orientamento  |N|  |S|  |E|  |O|  |NE|   |NO|   |SE|   |SO|
- Accumulo (litri)     Accumulo sanitario (litri)
- Integrazione con riscaldamento | Si |  | No |
- Integrazione con produzione di acqua calda sanitaria | Si |  | No |
- Fluido di scambio (acqua, glicole, altro)

Climatizzazione invernale(*)
- Caldaia a condensazione e distribuzione a bassa temperatura/caldaia tradizionale/pompa di calore/impianto geotermico
- Potenza nominale al focolare del nuovo generatore termico kW/potenza elettrica assorbita/potenza termica nominale
- Potenza nominale al focolare del generatore termico costituito kW
- Integrazione con accumulo di calore | Si |  | No |
- Tipo di accumulo calore: solare termico, cogenerativo, pompa di calore
- Trasformazione di impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore
- Tipologia di contabilizzazione del calore prevista.

(*) N.d.R.: i termini riportati in corsivo sono stati aggiunti dall'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008

4. Risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l'intervento (kWh)

5. Costo dell'intervento di qualificazione energetica al netto delle spese professionali (Euro):

6. Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (Euro):

7. Costo delle spese professionali (Euro):



Data e firma del richiedente


Data e firma del tecnico compilatore



N.d.R.: Gli allegati F,G e H sono stati aggiunti dall'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008



ALLEGATO F
Scheda informativa per interventi di cui all'articolo 1, comma 345, limitatamente agli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e 346 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese:
- Se persona fisica indicare: Codice fiscale, Cognome, nome, comune e data di nascita, sesso;
- Titolo a cui sono stati fatti i lavori: possessore, detentore, contitolare;
- Se persona giuridica indicare: Denominazione, partita IVA, Sede sociale
- se gli interventi riguardano parti comuni condominiali indicare il codice fiscale del condominio

2.Dati identificativi della struttura oggetto dell'intervento:
- Indicare l'ubicazione (denominazione COMUNE, sigla PROV, via con numero civico, interno, CAP; oppure i dati catastali: cod. comune catasto, foglio, mappale, subalterno);
- Anno di costruzione;
- Destinazione d'uso;
- tipologia edilizia;
- Superficie utile;
 
3. Dati identificativi dell'impianto termico:
- tipo di generatore di calore per il riscaldamento degli ambienti:
a) Caldaia ad acqua calda standard
b) Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura
c) Caldaia a gas a condensazione
d) Caldaia a gasolio a condensazione
e) Pompa di calore
f) Generatore aria calda
g) Scambiatore per teleriscaldamento
h) Altro
 
- combustibile utilizzato:
   gas metano       energia elettrica        biomassa       altro  
 
4. Identificazione della tipologia di intervento eseguito:
Comma   345    346
 
Infissi
Tipologia di telaio esistente prima dell'intervento:
  legno      PVC     metallo, taglio termico   metallo, no taglio termico   misto
 
con tipo di vetro:
singolo    doppio    triplo   a bassa emissione
 
Superficie complessiva vetro e telaio oggetto dell'intervento  □ □ □ m2
 
Tipologia di telaio dopo l'intervento:
legno    PVC    metallo, taglio termico     metallo, no taglio termico    misto
 
con vetro di tipologia:
doppio    triplo   basso emissivo
 
Solare Termico
- Superficie netta (o "Area di apertura", da certificato allegato al collettore) □ □ □ m2
- Tipo di pannello:   piani    sotto vuoto
- Tipo di installazione (tetto piano, falda...)
- Accumulo (litri)
- Acqua calda dal pannello utilizzata per impianto di riscaldamento   Sì   No
- Acqua calda dal pannello utilizzata per usi igienico-sanitari            Sì     No
- Tipo di impianto integrato o sostituito:
         boiler elettrico                   
         scaldacqua a gas/gasolio    
         altro                                 
 
5. Costo dell'intervento di qualificazione energetica (Euro):
 
6. Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (Euro)
 
 
 
Data e firma del richiedente
 
 
 
 
ALLEGATO G
Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio
 
Si determina il valore dei gradi del giorno della località: GG.
Per ogni elemento edilizio, facente parte dell'intervento che racchiude il volume riscaldato, si procede al calcolo del prodotto della singola trasmittanza (U) per la relativa superficie esterna (S). La sommatoria di tali prodotti fornisce il coefficiente globale di trasmissione termica dell'edificio HT
 
HT = S1 x U1 + S2 x U2 + ...........
 
Il fabbisogno di energia termica dell'edificio, espresso in kWh, è ricavato dalla seguente formula:
 
QH = 0.024 x HT x GG
 
Per l'impianto di riscaldamento si determina il rendimento globale medio stagionale ηg come prodotto:
 
ηg = ηe x ηrg x ηd x ηgn
 
dove i rendimenti di emissione (ηe), regolazione (ηrg), distribuzione (ηd) e generazione (ηgn) sono ricavati con le modalità e i valori della Nota del presente allegato.
 
L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da attribuire all'edificio per la sua certificazione energetica (EPi) può essere ricavato come:
 
 
EPi = (QH/Apav) / ηg
 
dove Apav è la superficie utile (pavimento) espressa in m2.
 
Per l'applicazione della presente procedura si applicano le norme UNI vigenti. Nell'impossibilità di reperire le stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi possono essere adottati i valori riportati nelle raccomandazioni CTI - R 03/3 e successive modifiche.
 
NOTA
Determinazione dei rendimenti parziali per il calcolo del rendimento globale medio stagionale
 
Questo metodo di calcolo è utilizzabile ai soli fini della procedura semplificata di cui al presente allegato
 
1. rendimento di emissione (ηe)
Radiatori
0,94
Ventilconvettori
0,95
Termoconvettori e bocchette aria calda
0,92
Pannelli a pavimento
0,96
Pannelli a soffitto e parete
0,95
Altri
0,92
 
2. Rendimento di regolazione (ηrg)
Radiatori
0,94
Ventilconvettori
0,95
 
 
3. Rendimento di distribuzione (ηd)
Impianti centralizzati con montanti di distribuzione
0,92
Impianti centralizzati a distribuzione orizzontale
0,94
Impianti autonomi
0,96
Altre tipologie
0,92
 
4. Rendimento di generazione (ηgn)
 
ηgn = Valore di base - F1 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6
 
dove i valori di base e i coefficienti riduttivi F sono ricavati, ove pertinenti, dalle successive tabelle in funzione della tipologia del generatore di calore e delle caratteristiche in Legenda
 
Legenda dei coefficienti riduttivi F
 
F1
Riduzione che tiene conto del rapporto medio fra la potenza del geenratore installato e la potenza di progetto richiesta
F2
Riduzione per installazione all'esterno
F3
Riduzione per camino di altezza maggiore di 10 m
F4
Riduzione che tiene conto della temperatura media di caldaia
F5
Riduzione in presenza di generatore monostadio
F6
Riduzione che tiene conto della temperatura di ritorno in caldaia.
 
Generatori di calore atmosferici tipo B classificati ##
 
Valore di base F1 F2 F4
0,90 -0,03 -0,09 -0,02
 
Generatori di calore a camera stagna tipo C per impianti autonomi classificati ***
 
Valore di base F1 F2 F4
0,93 -0,03 -0,04 -0,01
 
Generatori di calore a camera stagna tipo C per impianti autonomi classificati **
 
Valore di base F1 F2 F3 F4 F5
0,90 -0,02 -0,01 0,02 -0,01 -0,01
 
Generatori di calore a a gas a condensazione classificati****
 
Valore di base F2 F5 F6
1,01 -0,01 -0,03 -0,03
 
Generatori di aria calda a gas o gasolio con bruciatore ad aria soffiata o premiscelato, funzionamento on-off. Generatori di aria calda a gas a camera stagna con ventolatore nel circuito di combustione di tipo B o C, funzionamento on-off
 
Valore di base F2
1,90 -0,03
 
 
ALLEGATO H
PRESTAZIONI DELLE POMPE DI CALORE
 
1. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche
 
Tipo di pompa
di calore
Ambiente
esterno/interno
Ambiente esterno
[°C]
Ambiente esterno
[°C]

COP
COP
20008-2009
2010
aria/aria
Bulbo secco all'entrata: 7
Bulbo umido all'entrata: 6
Bulbo secco all'entrata: 20
Bulbo umido all'entrata: 15
3,8
3,9
aria/acqua
Bulbo secco all'entrata: 7
Bulbo umido all'entrata: 6
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
3,9
4,1
salamoia/aria
Temperatura entrata: 0
Bulbo secco all'entrata: 20
Bulbo umido all'entrata: 15
4,0
4,3
salamoia/acqua
Temperatura entrata: 0
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
4,0
4,3
acqua/aria
Temperatura entrata: 15
Temperatura uscita: 12
Bulbo secco all'entrata: 20
Bulbo umido all'entrata: 15
4,3
4,7
acqua/acqua
Temperatura entrata: 10
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
4,4
5,1
 
La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.
 
2. Valori mini dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche
 
Tipo di pompa
di calore
Ambiente
esterno/interno
Ambiente esterno
[°C]
Ambiente esterno
[°C]

EER
EER
20008-2009
2010
aria/aria
Bulbo secco all'entrata: 35
Bulbo umido all'entr.: 24
Bulbo secco all'entrata: 27
Bulbo umido all'entrata: 19
3,3
3,4
aria/acqua
Bulbo secco all'entrata: 35
Bulbo umido all'entr.: 24
Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18
3,4
3,8
salamoia/aria
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
Bulbo secco all'entrata: 27
Bulbo umido all'entrata: 19
4,2
4,4
salamoia/acqua
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
Temperatura entrata: 27
Temperatura uscita: 19
4,2
4,4
acqua/aria
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
Bulbo secco all'entrata: 27
Bulbo umido all'entrata: 19
4,2
4,4
acqua/acqua
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18
4,6
5,1
 
La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.
 
2. Valori mini dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche
 
Tipo di pompa
di calore
Ambiente
esterno/interno
Ambiente esterno
[°C]
Ambiente esterno [°C]
(*)

COP
COP
20008-2009
2010
aria/aria
Bulbo secco all'entrata:7
Bulbo umido all'entrata: 6
Bulbo secco all'entrata: 20°C
1,42
1,46
aria/acqua
Bulbo secco all'entrata: 7
Bulbo umido all'entrata: 6
Temperatura all'entrata: 30°C
(*)
1,34
1,38
salamoia/aria
Temperatura entrata: 0
Bulbo secco all'entrata: 20°C
1,55
1,59
salamoia/acqua
Temperatura entrata: 0
Temperatura all'entrata: 30°C
(*)
1,44
1,47
acqua/aria
Temperatura entrata: 10
Bulbo secco all'entrata: 20°C
1,57
1,60
acqua/acqua
Temperatura entrata: 10
Temperatura entrata: 30°C
(*)
1,52
1,56
 
La prestazione deve essere misurata in conformità alle norme:
EN 12309-2:2000: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.).
EN 14511:2004 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico
 
Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.
Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla EN 14511, utilizzando il rapporto di trasformazione primario-elettrico = 0,4.
 
(*) Δt: pompe di calore ad assorbimento 30-40°C - pompe di calore a motore endotermico 30-35°C
 
4. Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore a gas è apri a 0,6 per tutte le tipologie
 

Allegato I
PRESTAZIONI DELLE POMPE DI CALORE

1. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa
di calore
Ambiente
esterno/interno
Ambiente esterno
[°C]
Ambiente interno
[°C]
COP
COP
2009
2010
aria/aria
Bulbo secco
all'entrata: 7
Bulbo umido
all'entrata: 6
Bulbo secco
all'entrata: 20
Bulbo umido
all'entr.: 15
3,8
3,9
aria/acqua
potenza termica
utile
riscaldamento
< 35kW
Bulbo secco
all'entrata: 7
Bulbo umido
all'entrata: 6
Temperatura
entrata: 30
Temperatura uscita:
35
3,9
4,1
aria/acqua
potenza termica
utile
riscaldamento
> 35kW
Bulbo secco
all'entrata: 7
Bulbo umido
all'entrata: 6
Temperatura
entrata: 30
Temperatura uscita:
35
3,7
3,8
salamoia/aria
Temperatura entrata:
0
Bulbo secco
all'entrata: 20
Bulbo umido
all'entr.: 15
4,0
4,3
salamoia/
acqua
Temperatura
entrata: 0
Temperatura
entrata: 30
Temperatura uscita:
35
4,0
4,3
acqua/aria
Temperatura entrata:
15
Temperatura uscita:
12
Bulbo secco
all'entrata: 20
Bulbo umido
entrata.: 15
4,3
4,7
acqua/acqua
Temperatura
entrata: 10
Temperatura
entrata: 30
Temperatura uscita:
35
4,4
5,1

La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella

2. Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa
di calore
Ambiente
esterno/interno
Ambiente esterno
[°C]
Ambiente interno
[°C]
EER
EER
2008-2009
2010
aria/aria
Bulbo secco
all'entrata: 35
Bulbo umido
all'entrata: 24
Bulbo secco
all'entrata: 27
Bulbo umido
all'entr.: 19
3,3
3,4
aria/acqua
potenza termica
utile
riscaldamento
< 35kW
Bulbo secco
all'entrata: 35
Bulbo umido
all'entr.: 24
Temperatura
entrata: 23
Temperatura uscita:
18
3,4
3,8
aria/acqua
potenza termica
utile
riscaldamento
> 35kW
Bulbo secco
all'entrata: 35
Bulbo umido
all'entr.: 24
Temperatura
entrata: 23
Temperatura uscita:
18
3,1
3,2
salamoia/aria
Temperatura entrata:30
Temperatura uscita:
35
Bulbo secco
all'entrata: 27
Bulbo umido
all'entr.: 19
4,2
4,4
salamoia/
acqua
Temperatura entrata:30
Temperatura uscita:
35
Temperatura
entrata: 23
Temperatura uscita:
18
4,2
4,4
acqua/aria
Temperatura entrata:
30
Temperatura uscita:
35
Bulbo secco
all'entrata: 27
Bulbo umido
entrata.: 19
4,2
4,4
acqua/acqua
Temperatura entrata:
30
Temperatura uscita:
35
Temperatura
entrata: 23
Temperatura uscita:
18
4,6
5,1

La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella

3. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore a gas

Tipo di pompa
di calore
Ambiente
esterno/interno
Ambiente esterno
[°C]
Ambiente interno [°C]
(*)
COP
COP
2008- 2009
2010
aria/aria
Bulbo secco
all'entrata: 7
Bulbo umido
all'entrata: 6
Bulbo secco all'entrata:
20° C
1,42
1,46
aria/acqua
Bulbo secco
all'entrata: 7
Bulbo umido
all'entrata: 6
Temperatura
entrata: 30° C (*)
1,34
1,38
salamoia/aria
Temperatura entrata:
0
Bulbo secco
all'entrata: 20° C
1,55
1,59
salamoia/
acqua
Temperatura
entrata: 0
Temperatura
all'entrata: 30° C (*)
1,44
1,47
acqua/aria
Temperatura entrata:
10
Temperatura
all'entrata: 20° C (*)
1,57
1,60
acqua/acqua
Temperatura entrata:
10
Temperatura
all'entrata: 30° C (*)
1,52
1,56

La prestazione deve essere misurata in conformità alle norme:
EN 12309-2:2000: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.)
EN 14511:2004 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico

Al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella

Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla EN 14511, utilizzando il rapporto di trasformazione primario - elettrico = 0,4.
(*)Δt: pompe di calore ad assorbimento 30-40° C - pompe di calore a motore endotermico 30-35°C

4. Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore a gas è pari a 0,6 per tutte le tipologie