mercoledì 5 maggio 2010

FAQ SCAMBIO SUL POSTO


  • 1. Quali sono le condizioni considerate ai fini del calcolo dello scambio sul posto?

    Lo scambio sul posto (TISP) prevede il riconoscimento di un contributo, a favore dell’utente dello scambio, che si configura come ristoro di una parte degli oneri sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Ai fini del calcolo del contributo, da determinarsi su base annuale solare, vengono presi in considerazione:
     • la quantità di energia elettrica scambiata con la rete (l’ammontare minimo tra energia immessa e prelevata dalla rete nel periodo di riferimento);
     • il controvalore in Euro dell’energia elettrica immessa in rete;
     • il valore in Euro dell’onere di prelievo sostenuto per l’approvvigionamento dell’energia prelevata dalla rete, suddiviso in “onere energia” e “onere servizi”.
    In particolare il contributo erogato dal GSE all’utente dello scambio, prevede:
     • il ristoro dell’onere servizi limitatamente all’energia scambiata con la rete;
     • il riconoscimento del valore minimo tra l’onere energia e il controvalore in Euro dell’energia elettrica immessa in rete.
    Nel caso in cui il controvalore dell’energia immessa in rete risultasse superiore all’onere energia sostenuto dall’utente dello scambio, il saldo relativo viene registrato a credito dell’utente medesimo che potrà utilizzarlo per compensare l’onere energia degli anni successivi.
    Esclusivamente per i produttori da impianti di cogenerazione ad alto rendimento è prevista, in alternativa, la possibilità di chiedere, alla fine di ogni anno, la liquidazione del saldo associato alla eccedenza di energia elettrica immessa in rete.

  • 2. L’erogazione del servizio di scambio sul posto da parte del GSE dell’energia elettrica è a titolo oneroso?

    Si. La Deliberazione ARG/elt 74/08 prevede la corresponsione di un contributo di Euro 30 annuali per ogni impianto, a copertura dei costi amministrativi.

    Nel caso di più impianti sottesi a un unico punto di scambio con la rete (identificati da unico codice impianto), saranno dovuti 30 Euro per ognuno degli impianti.

  • 3. Quali sono i prezzi considerati per calcolare il controvalore dell’energia immessa in rete?

    I prezzi fanno riferimento alla valorizzazione dell’energia elettrica in ciascuna zona e sono calcolati su base oraria (in tutti i casi in cui sia possibile ottenere una curva con un profilo.

  • 4. Cosa si intende per prezzo zonale?

    Il prezzo di vendita zonale è il prezzo di equilibrio in ciascuna zona, geografica e virtuale, rappresentativa di una porzione della rete nazionale. Attualmente le zone geografiche di mercato sono: Nord (NORD), Centro Nord (CNOR), Centro Sud (CSUD), Sud (SUD), Calabria (CALB), Sicilia (SICI), Sardegna (SARD).
    Le zone virtuali nazionali sono invece relative a Poli di produzione limitata così come definite da Terna.

  • 5. Il contributo in conto scambio è comprensivo delle imposte addebitate?

    Il Contributo in conto scambio è commisurato all’onere del prelievo. Tale onere, su base annuale solare, deve risultare evidente dalle fatture che l’impresa di vendita trasmette al proprio cliente oltre che al GSE. Nel caso in cui l’utente dello scambio sia un cliente non dotato di partita IVA, l’onere sostenuto dall’utente dello scambio (Opr) viene espresso in € al lordo dell’Iva e delle accise per cui il Contributo in conto scambio terrà conto della fiscalità.
    In tutti gli altri casi, l’onere sostenuto dall’